C’è una differenza sottile tra chi compra una fornitura e chi sa sceglierla. Il primo guarda il listino; il secondo immagina l’ospite che la userà. È una distanza che non […]
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Saverio Panzica ha risposto alla discussione Normativa locazioni turistiche Regione Sicilia nel forum Case vacanze, affitti turistici e immobiliari, Bed and Breakfast 8 anni, 10 mesi fa
Preg.mo Vincenzo,
provo a rispondere punto per punto:
intanto vorrei capire se siete in possesso della qualifica di agenti immobiliari, se la risposta è positiva siete legittimati a svolgere attività di intermediazione immobiliare, nel caso contrario, ritengo che non possiate svolgere attività di intermediazione immobiliare in quanto l’art. 2084 del codice civile dispone che la legge determina le autorizzazioni specifiche per lo svolgimento dell’attività d’impresa, ricordo, ad ogni buon fine, che gli unici soggetti che possono svolgere attività d’intermediazione immobiliare turistica sono gli agenti di viaggi e gli agenti immobiliari;
per quanto riguarda l’accreditamento ad alloggiatiweb, da parte delle Questure, la questione è molto articolata, infatti l’art. 12 legge n. 191/1978 – così dispone: “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le
generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato”. Ciò significa che per i contratti al di sotto dei 30 giorni, di cui all’art. 1 comma 2 lettera c della legge n. 431/1998, non sussiste l’obbligo di comunicazione degli ospiti italiani o UE. Per i cittadini extracomunitari l’obbligo di comunicazione è previsto, dal T.U. sull’immigrazione, entro 48 ore.Però Il Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023, diretta a tutte le Questure, in risposta al quesito sollevato da un’associazione di B&B, Affittacamere e Case vacanze, ha affermato che per colmare un pericoloso vuoto normativo, gli oneri dell’art. 109 TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali: non
possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi pi o meno brevi, indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico. La locazione ad uso turistico, nonostante il carattere asseritamente non imprenditoriale e la minore entità dei servizi resi comunque da considerarsi un’attività di natura ricettiva.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 2/11/2007 n. 23031) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati.
Per quanto riguarda la SCIA, questa deve essere presentata, esclusivamente, per le strutture ricettive, nel caso specifico: case per vacanze, affittacamere e B&B, per le locazioni turistiche vige il codice civile (art. 1571 e succ.), l’art. 53 del codice dl turismo e la legge n. 431/1998. Il problema dell’abusivismo o meno riguarda due fattori: 1) se si opera come “locazioni turistiche” vanno stilati e firmati i contratti (Art 1 comma 4 legge 431/1998); seconda ipotesi di abusivismo se si promuove l’immobile con denominazione di struttura ricettiva piuttosto che “locazione turistica”.
Per quanto riguarda i servizi turistici: cambio biancheria e lenzuola, oltre la pulizia e il riassetto della camera, ritengo che questi servizi non debbano essere erogati in presenza dell’ospite. In merito va rilevato che l’art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 ha previsto detti servizi anche per le locazioni pure, sebbene la Cassazione, li abbia classificati come servizi turistici, staremo a vedere.
L’imposta di soggiorno deve essere corrisposta, ESCLUSIVAMENTE, da chi soggiorna in strutture ricettive (art. 4 decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, “Federalismo fiscale). Per chi non lo avesse ancora capito le locazioni turistiche non sono strutture ricettive.
Per consulenza dedicata e personalizzata contattatemi alla mia e.mail saveriopanzica@gmail.com sede a Palermo ma consulenza in tutta Italia tramite: SKYPE, e.mail, telefono.I miei prossimi interventi normativi: settembre 2017 Fiera di Parma per relazione sulle professioni turistiche e Milano per “Ricettività turistica aperta al pubblico e privata alla luce delle nuove disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n 50/2017”