• Gent.ma Sig.ra Morici, il comune non può chiedere il cambio di destinazione d’uso dei locali, per le case per vacanze, per le seguenti motivazioni:

    la legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27 “Nome per il turismo” con l’articolo 3 comma 11 dispone:”Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi”;

    il decreto dell’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo del 15 dicembre 2014. “Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico- ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27”, in attuazione della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, detta i parametri di classifica delle strutture turistico ricettive, al comma 8 dispone: “Case ed appartamenti per vacanza. Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono classificate in un’unica classe contrassegnata da una stella. Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione”.
    Inoltre, la categoria catastale, prevista per la case per vacanze va riscontrata nella classe da A/1 a A/9, previst per le civili abitazioni, il codice ATECO, specifico, per: case per vacanze, B&B e affittacamere è il 55.20.51.
    Per una consulenza dedicata il mio contatto è saveriopanzica@gmail.com.