Revenue Management

La stretta correlazione tra il Revenue Management e la Sicurezza nella Gestione Alberghiera

Per comprendere l’importanza della correlazione esistente tra le attività inerenti l’aspetto commerciale di una struttura alberghiera ed il campo normativo della Salute e Sicurezza, basterà partire dalla definizione di “Revenue Management”, che altro non è che il sistema gestionale delle potenzialità di un Hotel, il cui principale fine è la massimizzazione e l’ottimizzazione del volume d’affari che quella struttura può produrre.

Da tale definizione si può intuire come – per ottimizzare il volume di affari che una struttura alberghiera può generare – sia necessario che le risorse della struttura siano effettivamente fruibili, non solo perché esistenti e quindi apparentemente commercializzabili, ma soprattutto perché a norma, e quindi rivendibili.

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Casistiche operative: utilizzo degli spazi per eventi, meeting e catering

Partiamo da alcuni esempi operativi: se una società volesse affittare per un evento una o più sale meeting o una sala convegni della vostra struttura alberghiera, prima di utilizzarla dovrebbe richiedere – non per eccessivo zelo, ma per propria tutela – una idonea dichiarazione da parte del titolare o gestore della struttura, che certifichi la perfetta rispondenza dei luoghi di lavoro oggetto del contratto a tutti gli obblighi imposti dalla legge. Tale dichiarazione sottintende la perfetta rispondenza e funzionalità degli impianti presenti nelle aree fruite dagli ospiti, nonchè la corretta periodica verifica e manutenzione degli stessi. Troppe volte queste dichiarazioni vengono giudicate fastidiose procedure burocratiche, sottovalutando pericolosamente che la società che non effettui tale preliminare verifica, in caso di sinistro, verrebbe considerata corresponsabile di tale incidente insieme alla struttura alberghiera.

Se invece – passando ad altro esempio – una società di catering richiedesse alla struttura alberghiera l’utilizzo dei soli locali per un evento ed intendesse servirsi del proprio personale di sala e di cucina, prima di chiudere il contratto con l’albergo dovrebbe richiedere una dichiarazione di conformità e rispondenza dei locali alle normative vigenti; tale dichiarazione dovrebbe comprendere anche un elenco accurato delle attrezzature che l’albergo mette a disposizione, delle quali il gestore o titolare deve farsi garante (è quindi preliminare il controllo e la manutenzione periodica delle stesse). Come detto prima, infatti, se malauguratamente accadesse un sinistro dovuto al malfunzionamento di un impianto o ad un difetto delle attrezzature (ad es. forno, mixer, etc.), che palesi un’inadeguata gestione, la responsabilità ricadrebbe sia sul gestore che sull’affittuario occasionale dei locali, per non aver richiesto garanzie alla struttura ospitante.

Si può pertanto facilmente comprendere come l’ottimizzazione del volume d’affari, anche per il solo temporaneo affitto dei locali, non possa prescindere dalla rispondenza degli stessi alla normativa vigente, perché possano validamente essere fonte di ricavo.

Gestione ordinaria dei servizi offerti dall’hotel

Quanto detto nel caso di affitto degli spazi vale, a maggior ragione, nell’ordinaria gestione di tutti i servizi offerti dall’hotel.

In primis, naturalmente, sarà necessario valutare la rispondenza alla normativa vigente delle caratteristiche strutturali ed impiantistiche dell’hotel, ma anche formare il personale affinchè segua le “best practices” in materia di sicurezza.

Basti pensare che, nel caso fosse presente una piscina, un buon operatore turistico dovrebbe farsi carico di una serie di verifiche sulla corretta gestione dei luoghi e degli impianti da parte dei responsabili della struttura alberghiera (funzionamento degli impianti, controllo della temperatura, del cloro e del PH dell’acqua, della presenza dei registri, indicazione della profondità della vasca, etc.); la loro omissione, infatti, comporterebbe per i clienti il rischio di inconvenienti di varia entità e gravità, con evidenti ricadute negative – oltre che sotto l’aspetto strettamente risarcitorio – soprattutto sull’immagine del marchio della struttura, così come dell’operatore che l’ha pubblicizzata.

Legami tra scelte commerciali e aspetti tecnico-legali

Ancora più lampante è l’ultimo caso che andiamo a richiamare, che evidenzia lo stretto legame esistente tra aspetto commerciale ed aspetto tecnico-legale.

Ci riferiamo, in particolare, al non corretto sistema di qualificazione delle società esterne che operano all’interno della struttura alberghiera e, ove necessario, alla predisposizione da parte del datore di lavoro del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI). Questi adempimenti vengono purtroppo molto spesso trascurati o affidati a collaboratori inesperti, mentre potrebbero avere importanti ripercussioni sul titolare della struttura.

E’ lo stesso Testo Unico Sicurezza sul Lavoro a prescrivere che il personale della ditta appaltatrice – persino nell’ipotesi in cui operi in autonomia – debba essere messo a conoscenza delle situazioni di pericolo e di rischio per la sicurezza nei luoghi dove si troverà ad operare. Tale obbligo di informazione preventiva grava proprio sul committente, il quale – nel vigente sistema legislativo – è visto come il soggetto che meglio di chiunque altro può conoscere tali rischi per la salute dei lavoratori.

Tale principio è stato più volte ribadito anche dalla Suprema Corte: “ancorchè il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all’attività lavorativa che deve ivi svolgere” (Cassazione Penale, sez. IV, sentenza n.5420/2011).

Un esempio su tutti: ipotizziamo che – in una comprensibile ottica di controllo dei costi fissi – un albergo avesse deciso di terzializzare il servizio pulizia dei piani e degli spazi comuni ad una società esterna, operante all’interno dei propri locali.

In caso di mancata verifica tecnico-professionale e/o di mancata redazione del DUVRI, al malaugurato verificarsi di un sinistro a danno di un lavoratore della società esterna, si prefigurerebbe una – sicuramente inaspettata! – corresponsabilità del Datore di Lavoro della struttura e del titolare della società di servizio.

Conclusioni

Concludendo, possiamo notare che gli esempi sopra illustrati permettono di meglio comprendere come un moderno ed efficace Revenue Management non possa ormai prescindere anche dalla precisa valutazione delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro; ciò sia per prevenire l’impatto economico delle pesanti sanzioni previste dalle norme vigenti, sia per la massima valorizzazione economica delle risorse, dei locali e servizi di cui dispone la struttura alberghiera.

Leggi anche gli articoli precedenti:
La responsabilità del Tour Operator nel mercato turistico moderno
Approccio al tema della Salute e Sicurezza nel mondo alberghiero

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