Hospitality Management

Mondo Alberghiero: assicurarsi in sicurezza

In materia di responsabilità, negli ultimi anni il legislatore ha notevolmente ampliato la rosa dei soggetti considerati responsabili o corresponsabili di eventi lesivi, dei quali sono chiamati a rispondere, sia penalmente che civilmente a titolo di risarcimento del danno procurato.

L’ampliamento della normativa si è esteso significativamente in riferimento al mondo alberghiero con interventi che guardano alle fattispecie causative di responsabilità,  tra i  quali ci sembra doveroso ricordare:

• il d.lgs 231/01, che ha introdotto la responsabilità amministrativa  dell’ente o della società, come figura autonoma da quella della responsabilità penale a titolo personale;

• l’allegato al d.lgs 79/11, c.d. Codice del Turismo, che ha disciplinato ed inquadrato meglio le prestazioni di servizi turistici, anche in forma organizzata;

• il d.lgs 81/08, c.d. Testo Unico in materia si salute e sicurezza dei lavoratori, che ha riguardato tutto il mercato del lavoro, con risvolti importanti nel mondo alberghiero.

Responsabilità civile per procurato danno

Ampio discorso meriterebbe la trattazione della responsabilità amministrativa degli enti/società, ma limitandoci a pochi essenziali cenni, possiamo distinguere la responsabilità di natura penale, per comportamenti colposi del soggetto agente, dalla responsabilità civile per procurato danno a lavoratori del settore o ad altri soggetti. Di questo ultimo aspetto del problema ci occupiamo nel presente articolo: è ben chiaro a tutti che in una struttura alberghiera può verificarsi un incidente sia  a danno dei propri clienti, sia di altri soggetti casualmente coinvolti nel sinistro, per i quali la normativa richiama il principio della responsabilità derivante dalla violazione della norma generale, fondata sul principio del non recar danno agli altri, cioè il “neminem laedere” che il nostro Codice civile (art.2043) cosi’ esplicita: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Qualora venga accertata la responsabilità civile nella causazione di un danno, le conseguenze sul piano economico sono pesanti, giacchè sono molteplici le voci di danno da tenere in considerazione nel risarcimento: si considera il danno emergente, quello morale, il biologico, il lucro cessante, etc.

Polizze assicurative

In tale -pur penosa- circostanza, le risorse finanziarie anche delle più floride strutture alberghiere vengono messe in crisi ed esposte a criticità di vario livello. Consci di tale rischio, molti imprenditori sottoscrivono polizze assicurative affidandosi spesso alla competenza ed onestà dell’agente intermediario, ma non leggendo con meticolosa attenzione le voci del contratto, puntando invece alla consistenza del premio.

Pochi, purtroppo, prestano la dovuta attenzione alle clausole salienti del contratto da stipulare e ancora meno -per quanto concerne il mondo alberghiero- prendono in considerazione quella clausola che prevede il totale rispetto delle norme previste dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs81/08 e s.m.i).

Quest’ultima, ormai inserita dalle principali Compagnie assicurative nei propri contratti standard, subordina il pagamento dei risarcimenti previsti dalla polizza, al perfetto rispetto di tutte le disposizioni indicate negli articoli ed allegati al sopracitato Testo Unico; l’inserimento di detta clausola –ormai diventata quasi uno standard- può consentire pertanto un rifiuto dell’indennizzo da parte della  Compagnia assicurativa o l’applicazione di azioni di recupero (contro il medesimo contraente)  di somme eventualmente versate a terzi.

Se poi si riflette un attimo sulla possibilità che le voci di danno possano essere molteplici, si intuisce quanto possa divenire ingente la somma da risarcire, qualora non si sia dovutamente e correttamente “coperti” dall’Assicurazione, nonostante le ingenti somme versate periodicamente come premio.

Mettersi al riparo

In breve, non guasta ribadire che solo il rispetto delle normative vigenti, e nel nostro caso del D.lgs 81/08, pone al riparo gli albergatori -e le attività aziendali connesse- da grossi rischi economici, oltre naturalmente a garantire la salute e la sicurezza di dipendenti e clienti.

Ecco perché può risultare di grande aiuto per i gestori delle strutture ricettive valersi dell’ausilio di esperti nel settore al fine di assicurare la perfetta legalità dell’esercizio, in primis, e per non incorrere nel rischio di impegnare diverse migliaia di euro per la stipula di polizze assicurative, poi non utili all’occorrenza.

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