Turismi

Camera d’hotel per disabili: come evitare che somigli a un ospedale

camera d'hotel per disabili

L’ultima volta abbiamo visto un po’ più da vicino il turismo accessibile e, nello specifico, il turista disabile. Abbiamo capito che il turismo accessibile può essere definito un turismo per tutti, in cui ciascuno di noi un giorno può ritrovarsi.

Il turismo per tutti, infatti, si riferisce non solo a disabili, ma anche ad anziani, intolleranti, allergici, mamme con bambini e tante altre situazioni che ci impediscono di usufruire appieno degli spazi e dei servizi.

In questo articolo affronteremo un argomento che molti albergatori odiano: la camera accessibile.

Una delle lamentele più frequenti, suona più o meno così: creare una o due camere, le quali ti danno l’impressione di essere in un ospedale anziché in vacanza, significa renderle vendibili solo a chi è disabile. Partito il disabile la camera rimarrà vuota fino a quando non ne arriverà un altro.

Ecco spiegato perché in alcuni casi c’è una certa resistenza nell’accogliere turisti disabili nella propria struttura ricettiva.

Ma è veramente necessario “creare” delle camere che ricordano le stanze di un ospedale? La risposta è no.

Se state aprendo una struttura ricettiva o ne state ristrutturando una, è bene che vi informiate su quanto è necessario fare (e soprattutto non fare) per renderla bella e accogliente, rispettando comunque i termini di legge.

La legislazione di riferimento

La legge che disciplina l’accessibilità dei locali che offrono servizi al pubblico è datata.

L’anno di emanazione risale al 1989, ovvero ben 26 anni fa, ed è tuttora applicata. La legge n. 13 del 1989 demandava al ministero competente l’emanazione di un Regolamento, il quale doveva essere attuazione della legge stessa.

Infatti più che alla legge in genere si fa riferimento al Decreto Ministeriale 236 dello stesso anno. È stata una legge estremamente importante perché ha introdotto 3 principi:

– l’accessibilità
– la visitabilità
– l’adattabilità.

A dimostrazione della loro importanza, i due principi sono menzionati già nel 1° articolo e sono previsti ogniqualvolta si realizza un edificio o lo si ristruttura.

Il decreto specifica poi cosa si intende per accessibilità, visitabilità e adattabilità, indicando quali sono i criteri da valutare per capire se una struttura rientra in una di queste 3 situazioni.

L’accessibilità si ha quando c’è una totale fruibilità di tutto l’immobile anche alle persone su sedia a ruote; si ha la visitabilità quando queste persone accedono e possono fruire di spazi e servizi necessari alla funzione svolta in esso; infine l’adattabilità comprende le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici che si possono attuare per adattare gli edifici evitando opere complesse e molto costose.

Cosa succede nella pratica

Evidentemente il decreto è stato interpretato male. Fatto sta che tali interpretazioni sono diventate delle prassi o delle consuetudini. Volete un esempio? Il water più alto e con la cavità nella parte davanti o del doccino che in genere si trova accanto. Il decreto ministeriale non fa alcuna menzione di questa tipologia.

Il provvedimento all’articolo 8.1.6 dice che wc e bidet devono essere preferibilmente di tipo sospeso, quindi si può usare un comunissimo wc che qualsiasi persona può utilizzare, sia disabile sia normodotata.

L’importante è che vi siano distanze adeguate che favoriscano lo spazio di manovra a chi è su sedia a ruote.

E cosa dire di quella maniglia “di design” che viene fissata al muro?

Non è sempre indispensabile. Lo è nel momento in cui l’asse del WC o del bidet siano distanti più di 40 cm dalla parete e allora bisogna prevedere un maniglione o un corrimano a 40 cm dall’asse.

L’asse è la linea che taglia a metà il sanitario. Inoltre nel decreto ministeriale non è scritta da nessuna parte che la maniglia o il corrimano debbano essere di colore bianco e di plastica.

È invece indicata l’altezza a cui deve essere posto il corrimano e il suo diametro, nonché la distanza dalla parete nel caso sia fissato a questa per i servizi igienici dei locali aperti al pubblico.

La doccia accessibile

Passiamo ora alla doccia. Nel rifacimento o nella realizzazione di un bagno accessibile, sembra che abbia particolare importanza il wc e molto meno la doccia. L’articolo 8.1.6 dice che “la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono”.

Eppure capita di vedere bagni accessibili che hanno il gradino per entrare nella doccia.

Per essere accessibile una doccia deve avere innanzitutto il piatto incassato nel pavimento e non devono quindi essere presenti gradini o soglie. Questo per permettere alla sedia a ruote di essere accostata il più possibile alla sedia ribaltabile all’interno.

La sedia ribaltabile va scelta con attenzione. In genere viene utilizzata una sedia con la seduta a fasce distanziate tra loro, le quali presentano una superficie zigrinata.

È preferibile evitare di scegliere una tale superficie perché difficilmente si puliscono a fondo le scanalature e rimane quella riga marrone poco piacevole a vedersi.

Meglio, dunque, optare per una superficie liscia e facile da igienizzare. Insomma: nella maggior parte dei casi i bagni potevano essere fatti diversamente, pur rispettando le indicazioni previste dalla legge.

Qualche consiglio utile

Prima di fare un intervento, è consigliabile scaricare il testo del decreto ministeriale 236 del 1989.

Il testo è abbastanza semplice, non si avranno particolari difficoltà nella comprensione. Nella parte dedicata alle indicazioni di progettazione di un immobile sono previsti alcuni disegni che spiegano chiaramente come si calcolano spazi e distanze.

Infine è bene ricordare che ciascun disabile ha le sue esigenze e le disabilità sono anche diverse tra loro; che è inutile avere una camera accessibile se per andare dal parcheggio all’ingresso della struttura c’è un percorso con la ghiaia; che un disabile ha bisogno di informazioni precise e puntuali, non di un simbolo che non dice assolutamente nulla.

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