Gent.ma Alessandra, in merito ai contratti di locazione: le prenotazioni pervenute tramite i portali non necessitano di contratto scritto, ai sensi del:
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.
Per quanto riguarda gli ospiti acquisiti al di fuori dai portali, se non sono intercorse comunicazioni, scritte o telefoniche, lei era obbligata a stilare i contratti di locazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge n. 431/1998.
Per quanto riguarda il CIS Puglia: Fonte -
http://www.regione.puglia.it/web/turismo/locazioni-ad-uso-turistico
1) Regione Puglia - Sono tenute ad iscriversi al Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere per ottenere l'attribuzione del "
Codice identificativo di struttura" (
CIS).
La disciplina riguardante il Codice Identificativo di Struttura non è ancora operativa. In base a quanto prevede la
L.R. n.57/2018, la data di decorrenza dell'obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato sarà determinata dalla deliberazione che adotterà la Giunta regionale per disciplinare le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
SI ATTENDONO LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA PUGLIA. PERTANTO SAREBBE ILLEGITTIMO OPERARE CON L CIS.
Corretto comunicare le presenze in Questura (AlloggiatiWeb - Decreto Salvini Art. 19/bis).
Giusto pagare la cedolare secca al 21% nella dichiarazione dei redditi.
3)
Imposta di soggiorno -
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da
applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
Sono strutture ricettive per l'Unione europea (l'Italia deve rispettare i trattati internazionali, tra questi il Trattato dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Costituzione):
REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011- ISTAT circolare annuale
Art. 2
l)«
esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei
gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) - NACE Rev. 2;
m)«alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.
IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO NON SONO STRUTTURE RICETTIVE ( che rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione)
NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.