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Guida turistica in Sicilia

<em>@raen wrote:</em><blockquote>a me sembra che saverio sia stato abbastanza chiaro chiunque,anche stranieri, abbia l'autorizzazione per esercizio della professione di guida turistica puo esercitare occasionalmente e temporaneamente in tutta europa quindi io che sono guida di Palermo posso andare a spiegare 10 volte l'anno a Parigi a condizione che non abbia li la residenza.<br />
</blockquote><br />
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scusa Raen,"a condizione che non abbia li la residenza" che significa? io ho la residenza a trapani, quindi anche se faccio l'esame a viterbo, posso lavorare in sicilia solo occasionalmente? non potrò lavorare assiduamente perchè qui ho la residenza?
 
D

Dottor X

Guest
Non è unproblema di residenza. La prestazione continuativa è valida solo nel territorio per il quale si è autorizzati. Pertanto, se sono stato abilitato a Palermo, ma vivo a Roma; a Palermo posso lavorare abitualmente, mentre a Roma solo occasionalmente.
 
<em>@saverio10 wrote:</em><blockquote>Non è unproblema di residenza. La prestazione continuativa è valida solo nel territorio per il quale si è autorizzati. Pertanto, se sono stato abilitato a Palermo, ma vivo a Roma; a Palermo posso lavorare abitualmente, mentre a Roma solo occasionalmente.</blockquote><br />
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ok grazie, sei stato chiarissimo. cmq domani una mia collega si va ad informare personalmente con la sig. La vecchia all'assessorato, vi riporterò quello che dirà.
 
Ciao a tutti,<br />
volevo informarvi che sulla pagina fb "Aspiranti guide turistiche Sicilia" ci stiamo organizzando per una raccolta firme a sostegno di una lettera di protesta da recapitare al più presto in assessorato. In questa lettera sostanzialmente si chiede all'Assessorato di separare la posizione delle guide non ancora abilitate da quelle che già lo sono, affinché non sia preclusa alle prime la possibilità di abilitarsi. Consiglio a quanti interessati di iscriversi alla pagina o (per chi non volesse o non può farlo) di rivolgersi a me per coordinare l'azione. Io per il momento mi occuperò di raccogliere le firme nella città di Trapani.<br />
Non è più tempo di aspettare standosene con le mani in mano, dobbiamo fare sentire all'Assessorato la nostra voce!
 
volevo porre una domanda a <strong>Saverio e Pedro</strong>, riguardo un dubbio legislativo:<br />
secondo la<strong> legge n. 3 del 2001</strong>, volta ad ampliare i poteri delle regioni (in particolare l’art. 117 se non erro) "spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato "; il turismo dunque rientra nelle materie di competenza regionale, giusto? Ma parlando dei famosi "limiti impliciti" che limitano appunto il potere legislativo in modo esclusivo da parte delle Regioni (parlo della Sicilia in particolare), l<strong>'art. 7 comma 1) del DECRETO LEGISLATIVO N. 79/2011 “Codice del Turismo”</strong> recita che: "Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell’ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori." Secondo la <strong>L.r. 3 /5/04 N.8</strong> <em>Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea</em> i corsi di preparazione sono previsti solo per le guide già abilitate ("CORSI aggiornamento di 300 ore guide precedentemente abilitate") e non per chi intende sostenere il suo primo esame di abilitazione.<br />
La mia domanda, dopo queste premesse, è la seguente: la regione Sicilia è in difetto nei confronti dei laureati che intendono sostenere l'esame di abilitazione non avendo organizzato corsi di preparazione come stabilisce la legge quadro nazionale o non ha nessun obbligo in merito (vista la legge regionale)? Io non frequento nessuno dei corsi a pagamento indetti recentemente da vari enti più o meno concertati con Assessorato, ma vorrei capire se è lecito o meno chiedere un risarcimento per le spese sostenute per frequentare questi corsi (scelti liberamente, attenzione, ma in mancanza di corsi regionali ad hoc). Vi ringrazio molto per la risposta.<br />
p.s. non voglio alimentare inutili polemiche ma solo dissipare la mia confusione.
 
<strong>x Evol78</strong><br />
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Inizio a risponderti io, poi Saverio, che è molto più bravo di me, ti darà credo delle risposte più specifiche in merito anche alle norme che tu citi.<br />
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Dunque, da quel che anche Saverio ha indicato in alcuni post precedenti, il problema come lo evidenzi tu non si pone, fermo restando che c'è chi la pensa diversamente e, infatti, ha inoltrato ricorso a tal proposito.<br />
Saverio, difatti, ha specificato che la Regione aveva a disposizione due alternative: lo svolgimento dei corsi (ma attenzione: per le guide GIA° abilitate, non per i laureati in genere privi del patentino da GT in Sicilia) <strong><u>o</u></strong> l'indizione del concorso con la verifica delle competenze per le GT e l'esame per i candidati alla qualifica.<br />
E' stata scelta la seconda strada. Può piacere o meno, ma questa è stata la decisione assunta.<br />
<br />
Se leggi bene, con riferimento al codice del turismo, si parla di accordi possibili tra l'ente pubblico ed enti privati in ragione delle risorse disponibili... basta dire che queste sono insufficienti, che il tema è aggirato per dar via libera alla procedura del concorso.<br />
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Sulla seconda questione che poni, sempre a mio avviso non ha fondamento alcuno.<br />
Hai detto bene: coloro che hanno deciso di frequentare un corso a pagamento presso enti accreditati, l'hanno fatto liberamente. Non credo si possa richiedere il risarcimento della cifra sborsata, in quanto la Regione ha fornito uno strumento per accedere alla qualifica che è quello del concorso. Il candidato può, a quel punto, studiare per conto suo e presentarsi all'esame per sostenerlo e superarlo. Se ha deciso di aggiungere alla sua preparazione quella fornita da un corso , è stata una sua scelta.<br />
Diversamente poteva essere se quella di un corso abilitante fosse stata l'unica strada percorribile: se la Regione non li avesse attuati, costringendo il candidato a ricorrere a dei privati, allora l'argomento sarebbe stato impugnabile.<br />
Ma la Regione Sicilia una strada l'ha indicata: quella del concorso.<br />
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Spero di esser stato sufficientemente chiaro.<br />
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Ti ripeto: rimando poi a Saverio per i necessari approfondimenti tecnici.
 
perfetto, come immaginavo. volevo solo essere sicura in modo da parlarne con chiarezza anche con quelle persone che il corso lo stanno frequentando, in vista della raccolta firme di cui si parla sopra. Ti ringrazio per la risposta e aspetto il precisissimo Saverio per eventuale approfondimento. Ciao :)
 
D

Dottor X

Guest
Per una risposta esaustiva, in merito all'articolo 117 della Costituzione, novellato con la legge costituzionale n. 3 del 2001, a seguire, troverete un mio articolo pubblicato sulla rivista, a carattere nazionale on line, travelnostop.<br />
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Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 7 del "Codice del turismo, D.lgs. n. 79/2011", va detto che prima di essere attuativo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dovrà stabilire le modalità per attivare i corsi. Se avrete, la pazienza e l'interesse di leggere l'articolo, vi renderete conto che la Consulta (Corte Costituzionale) ha ribadito che il turismo è competenza residuale delle regioni, anche di quelle a statuto ordinario. Pertanto, anche quando e se il Ministro del turismo (delegato dal Presidente del Consiglio) dovesse emanare il decreto attuativo del predetto comma 1 dell'articolo 7, le regioni non sarebbero obbligate a recepirlo.<br />
Riprendo quanto detto da Pedro, la Regione Siciliana ha operato con assoluta trasparenza e pubblicità, aprendo a tutti la possibilità di partecipare al concorso, ripeto la scelta dell'esame, per le guide abilitate, piuttosto che l'organizzazione di corsi formativi di 300 ore, per le guide abilitate, è una scelta di competenza dell'Assessorato. L'unica soluzione che eviterebbe una "guerra tra poveri" sarebbe quella di abrogare le quattro sezioni provinciali ed estendere la competenza territoriale all'intera Sicilia, a questo punto cesserebbe la ragione del contenzioso.<br />
Concordo con la proposta di raccogliere le firme e presentarle in Assessorato, anch'io concordo con la tesi che bloccare il concorso, anche per le guide da abilitare, è per dirlo con parole estremamente moderate, "UNA INTERPRETAZIONE ESAGERATAMENTE ESTENSIVA", anche se andrebbe detto ma che c'entra? Ma SICURAMENTE gli avvocati e il TAR conoscono la materia meglio di chi ci lavora da decenni. Questa è la legge, spesso le procedure, almeno nella fase delle sospensiva, superano le competenze.<br />
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Comunque per quella ragazza, davvero brava che ha posto la questione sull'articol 7 comma 1, spero di farle cosa gradita, con questo mio articolo del 7 aprile 2012 "Travelnostop" - Codice Turismo, per Corte Costituzionale illegittimi alcuni passi del "Codice del turismo"<br />
X *<br />
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), a seguito di ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l'11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.<br />
Nello specifico, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011.<br />
La predetta sentenza ha ribadito le competenze residuali delle regioni e delle province autonome nel settore del turismo, come del resto disposto dall'articolo 117 della Costituzione. Il "Codice del turismo", secondo la Consulta, nel tentativo di armonizzare la normativa turistica ha prevaricato i compiti assegnati alle regioni e alle province autonome. Sebbene il turismo non possa essere considerata una materia ben definita, così si è espressa la giurisprudenza in più occasioni, in quanto settore trasversale ad altri, basta pensare a: trasporti, ambiente, beni culturali, diritto di spostamento etc. che hanno definito i "limiti impliciti" imposti dalla Costituzione.<br />
Ma vediamo quali sono gli articoli dichiarati illegittimi: Art. 2 (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica), Art. 3 (Principi in tema di turismo accessibile); Artt. 8, 9, 13, 14, (Classificazione delle strutture ricettive) in merito alla classificazione delle strutture ricettive, importante l'annullamento del punto 2 dell'art. 8 che prevedeva un'unica autorizzazione amministrativa per attività ricettiva e ristorazione aperta al pubblico esterno, a parere dello scrivente, non aveva tenuto conto della legge sulla somministrazione alimentare n. 287 del 1991; ART. 10 e 15 (standard qualitativi) con questo articolo lo Stato avrebbe proposto degli standard qualitativi uniformi in tutto il territorio italiano; Art. 11 comma 1 (Pubblicità dei prezzi), le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate; Art. 16 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive), svolgimento dell'attività attraverso la SCIA, del resto la materia è già regolata da norme specifiche; Art. 18, 20, 21 (Definizioni delle agenzie di viaggi e turismo) rimangono di competenza esclusiva delle regioni; Art. 23 (Sistemi turistici locali) rimane solo il p.3 Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo; Art. 30 (Turismo con animali al seguito) rimangono le competenze tra Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore; Art. 68 (Assistenza al turista); Art. 69 (Gestione dei reclami), in relazione agli ultimi 2 articoli si ribadisce che i controlli, anche a seguito di reclami sono di competenza residuale.<br />
Per concludere, rimane per intero il recepimento della direttiva relativa alla "multiproprietà" ed il passaggio, delle norme, relative ai pacchetti turistici, trasferite dal "Codice del consumo" al "Codice del turismo". Altri argomenti rimasti all'interno del "Codice del turismo" riguardano l'attività immobiliare turistica, i circuiti di eccellenza, le competenze statali già normate, le disposizione riguardanti l'Enit.<br />
*esperto di legislazione turistica
 

raen

Membro Junior
oggi ho controllato un po di documenti per darvi un po l'idea dei tempi di espletamento del concorso.<br />
Agrigento il bando è dell'ottobre 2004 io ho fatto esami febbraio 2006 la pubblicazione ufficiale delle graduatorie, quindi la fine degli esame e del novembre 2007
 

raen

Membro Junior
malgrado akragas fosse città rodio-cretese aveva un quartiere fenicio. Infatti come era loro natura per meglio esercitata il commercio fondavano piccoli quartieri di mercanti ve ne era uno anche nella grecissima siracusa
 

io

Membro Senior
Invero Akragas è una sub-colonia di Gela, quando ormai i geloi non erano più di prima generazione, quindi sebbene si tenda a definire "Calcidesi" le città come Naxos, Katane, Zankle e "Dorica" Siracusa, la sola Gela viene considerata "Rodio-cretese", mentre Akragas - così come Akrai o Kasmene non vengono definite "Doriche" - non viene definita "Rodio-cretese".<br />
<br />
"I quartieri fenici" (e non punici, allora!) potevano sì essere presenti nei grossi centri di carattere commerciale, ma definirli "quartieri" pare piuttosto azzardato. Persino Katane ha prove indiziarie sull'esistenza di un piccolo nucleo di fenici presso la polis, così come su Mozia non mancano le tracce della presenza di comunità greco-siceliote, riscontrabili nel santuarietto presso la Porta Nord.<br />
<br />
Ma un tempio non costituisce quartiere.<br />
<br />
Ripeto la mia osservazione: studiando Archeologia Fenicio-Punica (e io lo feci con la Spanò-Gemmellaro prima della sua dipartita) ci si rende conto che è molto più ciò che viene inventato sui Fenici piuttosto che ciò che è certo.<br />
<br />
A questo proposito: ho lavorato ad uno scavo a Gela qualche tempo fa. Trovammo le fondamenta e parte del pavimento di un palazzo ellenistico. Ebbene, siamo riusciti a datarlo perfettamente alla fine del IV inizi del III secolo a.C. grazie ad una moneta punica battuta tra il 310 e il 280. Ma la presenza di una moneta non fa di quel palazzo "un quartiere punico". Spero di aver chiarito qual'è il nodo della questione.<br />
<br />
Per altro ancora non mi è giunta notizia del ritrovamento di parti di abitato fenicio presso Akragas, quindi suppongo che il compilatore della scheda abbia frainteso "ellenistico" con "punico". Non ne sarei troppo meravigliato, visti altri errori allucinanti compiuti dal compilatore (se ben ricordo c'era ad esempio su Catania la ripetizione di un monumento con due nomi diversi, per esempio).
 

raen

Membro Junior
hai perfettamente ragione il programma e alquanto discutibile...pieno di errori e con monumenti dove mai e poi mai portiamo turisti alcuni sono allo stato di "insiguificante rudere" E giusto che una guida turistica deve sapere tutto? Un professore di Letteratura conosce tutte le opere di Guido Gozzano o si prepara la lezione? e poi vi assicuro che il livello culturale di certi gruppi mi fa venir voglia di bruciare tutti i libri suoi quali ho studiato . ti chiedono piante, aneddoti, mafia e barzellette e a che ora si mangia.
 

io

Membro Senior
<em>@raen wrote:</em><blockquote>Un professore di Letteratura conosce tutte le opere di Guido Gozzano o si prepara la lezione?</blockquote><br />
Esatto, esatto!!!<br />
Non sono scemo io allora a chiedermi come diavolo ragionano!<br />
<br />
Intendo: una guida deve avere una buona formazione "di massima" (i principali nodi generali di Sicilia ed Europa per Storia, Storia dell'Arte, Geografia etc.), mentre "il dettaglio" (la storia dell'ultima pietra del paesino sperduto) va preparato AL MEGLIO al momento in cui deve spenderlo.<br />
Immaginiamo la situazione: ci si prepara magnificamente per superare il test. Si diviene guida. Dopo poco (auguriamoci) si lavora. Viene richiesto servizio per un paesello sperduto.<br />
<br />
Situazione A. ci si prepara comunque e quindi si è studiato almeno tre volte lo stesso argomento, esaurendo i neuroni liberi rinunciando ad apprendere argomenti nuovi.<br />
Situazione B. non ci si prepara e ci si ritrova ad aver perso parecchio di quanto ci si era preparato per il superamento del test.<br />
<br />
<blockquote>pieno di errori e con monumenti dove mai e poi mai portiamo turisti alcuni sono allo stato di "insiguificante rudere"</blockquote><br />
Come non darTi ragione?<br />
In alcuni casi vengono segnalati persino siti la cui ubicazione rende difficile se non inutile l'accesso, per non parlare di quei siti che non faresti mai vedere talmente malfamata è la zona in cui si trovano. Alle volte sono monumenti isolati e per raggiungerli bisogna chiedere la Grazia di Dio...<br />
Mah.<br />
<br />
<blockquote>... poi vi assicuro che il livello culturale di certi gruppi mi fa venir voglia di bruciare tutti i libri suoi quali ho studiato . ti chiedono piante, aneddoti, mafia e barzellette e a che ora si mangia.</blockquote><br />
Be', garantire il massimo della preparazione, meglio, garantire un livello culturalmente elevato è un biglietto di presentazione ottimo. Poco importa se poi viene usato per raccontare barzellette. Posso garantirTi con le esperienze che ho avuto - ovviamente non pagate, ma solo in veste di "consulente" - che se tratti un argomento che richiede una buona formazione culturale con una battuta puoi solo trarne giovamento. :D
 
Ho letto i numerosi interventi sul tema degli esami per l'abilitazione alla professione di guida turistica. Bisogna dire che la materia è in continua evoluzione. Innanzitutto, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (ad es. con la sentenza n. 271/2009), la potestà legislativa per quanto riguarda l'individuazione dei requisiti di accesso alle professioni spetterebbe allo Stato e non alle Regioni. Tuttavia, le norme attualmente in vigore, per quanto riguarda le guide, sono solo regionali in quanto lo Stato non ha ancora disciplinato la materia (il disegno di legge comunitaria 2010 conteneva una norma, poi non approvata, che rinviava ad un d.lgs. per l'individuazione di requisiti di accesso uniformi su tutto il territorio nazionale). La stessa Corte Costituzionale, sempre con la citata sentenza n. 271/2009, ha imposto alla Regione Emilia-Romagna di estendere l'ambito territoriale di esercizio della professione di guida turistica a tutto il territorio regionale, in sintonia con quanto stabilito dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione 03/07/2008 (http://www.agcm.it/segnalazioni/segnalazioni-e-pareri/open/C12563290035806C/F0E65E68DACACA0EC12574A30055A097.html). Nella stessa segnalazione L'Autorità auspicava che tutte le discipline regionali prevedessero espressamente "riconoscimenti automatici delle abilitazioni rilasciate altrove, potendo tutt’al più essere richieste, nel caso in cui un guida abilitata in una diversa regione (o<br />
provincia) intenda stabilire la propria attività in una regione diversa da quella dove ha conseguito la propria attività, verifiche semplificate di tipo integrativo circoscritte alla conoscenza dei luoghi turistici compresi nel territorio regionale". Le regioni, quindi, per adeguare la propria normativa alla Costituzione e ai principi comunitari in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi dovrebbero consentire l'esercizio della professione su tutto il territorio regionale e dovrebbero prevedere la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'abilitazione conseguita in altre Regioni. La Regione Emilia-Romagna, ad esempio, oltre ad aver esteso a tutto il territorio regionale l'ambito di esercizio della professione, ha previsto che le guide provenienti da altre regioni possano ottenere il riconoscimento della qualifica già conseguita attraverso una verifica sulla conoscenza del territorio regionale.<br />
C'è poi chi ritiene che l'art. 3 della Legge n. 148/2011 (conversione in legge del c.d. decreto liberalizzazioni n. 138/2011) abbia in sostanza aperto le porte alla liberalizzazione anche delle professioni turistiche: i percorsi abilitanti previsti dalle diverse normative regionali (almeno per come sono attualmente strutturati) rappresenterebbero restrizioni alla libera prestazione di servizi, non giustificate da ragioni di interesse pubblico. Inoltre, lo scorso 17 aprile (http://www.altalex.com/index.php?idnot=18000) la Camera ha approvato il Disegno di legge in materia di professioni non regolamentate (tra le quali rientrano anche quelle di guida ed accompagnatore turistico); il disegno di legge, all'art. 1, comma 3° prevede espressamente il principio del libero esercizio delle professioni, alle associazioni professionali (con adesione volontaristica e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) si riconoscerebbero importanti funzioni di valorizzazione delle professioni e di regolamentazione delle stesse. Se il disegno di legge fosse approvato in via definitiva, comporterebbe la liberalizzazione anche delle professioni turistiche
 

io

Membro Senior
<em>@luke71 wrote:</em><blockquote>La stessa Corte Costituzionale, sempre con la citata sentenza n. 271/2009, ha imposto alla Regione Emilia-Romagna di estendere l'ambito territoriale di esercizio della professione di guida turistica a tutto il territorio regionale, in sintonia con quanto stabilito dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione 03/07/2008 (http://www.agcm.it/segnalazioni/segnalazioni-e-pareri/open/C12563290035806C/F0E65E68DACACA0EC12574A30055A097.html)....</blockquote><br />
<br />
Il problema maggiore è che la Regione Sicilia <em>non è</em> la Regione Emilia-Romagna, in quanto regione a Statuto Speciale che, in soldoni, è una bella fregatura.<br />
Per statuto infatti la Regione Sicilia ha podestà sulle materie turistiche, quindi molti dei "traguardi" raggiunti sul suolo nazionale non hanno poi applicazione pratica in Sicilia.
 
Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (legge Cost. n. 3/2001) anche le regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa esclusiva in materia di turismo. In realtà i principi di libera prestazione di servizi e quelli in materia di concorrenza, che imporrebbero il superamento degli ambiti territoriali provinciali e la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica ottenuta in altre regioni, derivano dal diritto comunitario. Anche le regioni a statuto speciale dovrebbero rispettarli. Per ignorarli, oltre ad ottenere la completa indipendenza, dovrebbero anche uscire dall'Unione europea.
 
D

Dottor X

Guest
Mettiamo un poco di ordine, perché tanti ragazzi accedono al sito. Ottimo l'intervento di "luke 71" . Per Iò, deve studiare la materia relativa alla legislazione turistica prima di rispondere.<br />
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Turismo: A) materia innominata o di competenza residuale delle regioni articolo 117 della Costituzione comma 4° - Strutture ricettive e agenzie di viaggi;<br />
B) materia concorrente Stato/Regioni articolo 117 della Costituzione comma 3°, Agriturismo - turismo rurale, professioni turistiche. Leggi quadro in materia.<br />
La riforma del titolo V della Costituzione attuata con legge costituzionale n. 3 del 2001, specificata con legge 131 del 2003, ha disposto le medesime competenze per regioni a statuto speciale e ordinario per il turismo.<br />
<br />
Professioni turistiche protette di cui all’art. 2229 del codice civile, tra le libere professioni esercitate nella forma del lavoro autonomo, regolate da una disciplina pubblicistica previste: dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 - Ordinamento della professione di guida alpina e dalla legge 8 Marzo 1991, n. 81 Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina tra le attività, difficilmente si potrà negare la competenza statale a dettare principi di carattere generale in merito. La costituzione di ordinamenti professionali e organismi di auto-governo o auto disciplina trae origine, infatti, dall’esigenza di disciplinare alcuni aspetti di rilevanza nazionale legati ad una data professione.È, dunque, la rilevanza pubblica dell’attività e l’esigenza di uniformità e di uguale trattamento sul territorio nazionale a motivare - a tutela sia di chi la esercita sia del pubblico – l’intervento del legislatore e la creazione dell’ordinamento professionale. La stessa rilevanza pubblica dell’attività giustifica, dunque, la competenza statale a dettare principi fondamentali e uniformi in materia di professioni.<br />
Codice civile - Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.<br />
<br />
Professioni turistiche non protette ambito normativo è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto della Costituzione, il cui esercizio non è più sottoposto a restrizioni, ai sensi dell'articolo 33 comma 5° del d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011, sono tutte quelle professioni regolamentate dalle leggi regionali, che non sono disciplinate dalle leggi statali sulle guide alpine e maestri di sci.<br />
Costituzione articolo 33 comma quinto Art. 33. "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.<br />
Per concludere sia L'Emilia Romagna che la Sicilia sono soggette allo stesso ordinamento giuridico per il turismo. In effetti, come ha giustamente scritto luke 71, è stato presentato un disegno di legge sulle professioni, in parlamento.
 
Gent.mo Saverio10. La ringrazio per l’invito a studiare; è un’attività che mi riesce piuttosto bene, visto che sono laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode.<br />
Comunque, al di là dei risultati ottenuti nello studio, che potrebbero anche non significare nulla, il tono ironico dell’incipit non mi sembra molto rispettoso; se, con il mio “ottimo intervento” ho dato informazioni sbagliate basta dirlo, spiegando in modo chiaro dove sono gli errori o le imprecisioni.<br />
Detto ciò, non mi sembra di avere dato informazioni sbagliate o comunque diverse da quelle con le quali lei dichiara di mettere ordine; anzi, ad essere sincero, alcuni riferimenti (mi riferisco, ad esempio, all’art. 33 Cost.), mi sembrano irrilevanti ai fini del discorso.<br />
Ho detto, come ha fatto lei, ma con parole diverse, che le regioni ordinarie hanno competenza legislativa esclusiva (art. 117, comma 4°) in materia di turismo; l’ho fatto solo perché l’utente “Io” aveva affermato che questa competenza spetta alla regione Sicilia e non alle regioni a statuto ordinario. È vero: non ho espressamente affermato che le professioni turistiche rientrano nella materia “professioni”, nella quale le regioni hanno competenza legislativa concorrente, ma questo è un dato che si ricava dal discorso fatto in precedenza e dalla sentenza citata (Corte Cost. n. 271/2009). La Consulta, proprio con la sent. N. 271/2009 (ma anche in altri casi) e proprio con riferimento alla professione di guida turistica, ha ribadito il principio fondamentale secondo il quale è riservata “allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse”. Neppure mi sembra infondata l’affermazione secondo la quale le Regioni dovrebbero consentire l’esercizio della professione su tutto il territorio regionale e prevedere delle forme di riconoscimento delle abilitazioni conseguite. Non ho mai affermato, infine che la Sicilia sia assoggettata, in materia di turismo, ad un ordinamento giuridico diverso rispetto alle altre Regioni. Ho voluto solo dire, in modo un po’ provocatorio, che vi sono dei principi ai quali le Regioni, neppure nelle materie di competenza esclusiva, possono sottrarsi. È poi vero che in materia di guide turistiche sono state finora solo le regioni a legiferare, provvedendo anche all’individuazione dei requisiti e dei titoli per l’accesso; stando però a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, si tratterebbe di norme che invadono una sfera di competenza legislativa che spetterebbe allo Stato.
 

io

Membro Senior
<em>@luke71 wrote:</em><blockquote>Gent.mo Saverio10. La ringrazio per l’invito a studiare; è un’attività che mi riesce piuttosto bene, visto che sono laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode.<br />
Comunque, al di là dei risultati ottenuti nello studio, che potrebbero anche non significare nulla, il tono ironico dell’incipit non mi sembra molto rispettoso; se, con il mio “ottimo intervento” ho dato informazioni sbagliate basta dirlo, spiegando in modo chiaro dove sono gli errori o le imprecisioni.<br />
Detto ciò, non mi sembra di avere dato informazioni sbagliate o comunque diverse da quelle con le quali lei dichiara di mettere ordine; anzi, ad essere sincero, alcuni riferimenti (mi riferisco, ad esempio, all’art. 33 Cost.), mi sembrano irrilevanti ai fini del discorso.</blockquote><br />
<br />
Prima che si fraintenda tutto e che la conversazione segua un percorso inesatto, Saverio rivolgeva a me l'invito a prepararmi meglio nel campo della legislazione sul turismo, non a Te di cui invece sottolineava la bontà di replica.<br />
Preso atto dell'invito da parte del buon Saverio, ammetto il limite e mi impegnerò maggiormente.<br />
<br />
EDIT.<br />
<br />
Inizio subito con l'impegno. Voglio capire, perché è ciò che mi preme sapere per il mio futuro.<br />
<br />
<em>@luke71 wrote:</em><blockquote>È poi vero che in materia di guide turistiche sono state finora solo le regioni a legiferare, provvedendo anche all’individuazione dei requisiti e dei titoli per l’accesso; <strong>stando però a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, si tratterebbe di norme che invadono una sfera di competenza legislativa che spetterebbe allo Stato.</strong></blockquote><br />
<br />
Quella evidenziata mi fa riflettere. Potete, Saverio o Luke, chiarirmi la situazione?<br />
La Regione Sicilia non potrebbe - sulla base delle sentenze - limitare i territori di competenza delle guide turistiche, ma di fatto il criterio di selezione prevede la scelta di - cito testualmente - "uno o più settori", facendo di fatto una suddivisione della Regione in più settori e limitando la competenza a quelle scelte dal candidato. Correggetemi se sbaglio.<br />
Quindi, lo Stato dice che chi è guida lo è per tutta la regione, la Regione decide di spezzettare il territorio (secondo criteri anche discutibili) di competenza per le guide. Correggetemi se sbaglio.<br />
<br />
Quindi? Siamo di fronte ad un nonsense? Vorrei capire, Grazie.
 

io

Membro Senior
^^<br />
Non preoccuparTi, Luke, può capitare.<br />
Approfondire e, soprattutto, tenere in allenamento e costantemente aggiornata la disciplina è piuttosto fondamentale, data la estrema variabilità delle carte in gioco. Quindi, mi impegnerò anche più a fondo.<br />
<br />
In ogni caso, hai letto la mia domanda in edit?<br />
Tu che hai studiato in Giurisprudenza potresti darmi una replica abbastanza chiara. Come mai Regione e Stato sembrano essere in conflitto? O meglio: il conflitto c'è o è solo apparenza?
 
D

Dottor X

Guest
Decreto legislativo n. 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"- Art. 9. “Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea” - Art. 16 “Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento” - Art. 17 “Domanda per il riconoscimento - Art. 30 “Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV.<br />
Il predetto Decreto Lgs. n. 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, che permette a tutti coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato UE di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato Membro, consente alle guide degli Stati membri di esercitare in maniera occasionale e temporanea la professione in Italia, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Turismo, che verifica l'esistenza, la regolarità e la corrispondenza dei titoli professionali stranieri alla analoga qualifica in Italia, (gli articoli dal 9 al 15 del citato D.Lgs.206/07, disciplinano le procedure e gli adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea ed occasionale).<br />
Del 2006/2010, in materia di libero mercato, dell'UE e relativo atto di recepimento da parte dello Stato italiano (fase discendente): Decreto legislativo n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE "La realizzazione di un mercato interno dei servizi ha avuto inizio con l'approvazione della direttiva 2006/123/Ce, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein o più semplicemente Direttiva servizi Bolkenstain. - Art. 20 “Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione” - Art. 21 “Requisiti da giustificare” - Art. 39 “Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro” Art. 40 “Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio”.<br />
La realizzazione di un mercato interno dei servizi ha avuto inizio con l'approvazione della direttiva 2006/123/Ce, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein o più semplicemente Direttiva servizi. Recepita in Italia mediante il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 la Direttiva non intende disciplinare nello specifico l'ampio settore dei servizi, ma si propone come una Direttiva quadro che pone poche regole generali e lascia agli Stati membri la decisione su come meglio applicare i principi da essa enunciati. La direttiva rientra nel quadro della strategia di Lisbona e propone quattro obiettivi principali:<br />
 In primis, facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'Ue, perché i servizi rappresentano il 70% dell'occupazione in Europa e la loro liberalizzazione aumenterebbe l'occupazione ed il Pil europeo.<br />
 In secondo luogo rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi,<br />
 poi promuovere la qualità dell'offerta e,<br />
 infine, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.<br />
<br />
Proprio in ossequio a tale principio (peraltro sancito sia con ordinanze cautelari del TAR Sicilia, sez staccata di Catania, che dallo stesso TAR Sicilia sede di Palermo, nei confronti degli stessi ricorrenti), nel DA del 10 agosto 2011, all'art. 10 è previsto che : “Le guide abilitate ed iscritte all'Albo regionale potranno esercitare in modo occasionale e temporaneo la loro professione al di fuori degli ambiti territoriali di iscrizione. Al fine di verificare il carattere temporaneo ed occasionale delle prestazioni, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D. Lgs.206/07, le stesse dovranno, al pari delle guide degli Stati membri dell'U.E., produrre al Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo una comunicazione preventiva contenente<br />
informazioni sulle prestazioni da effettuare (luoghi, periodi, organizzatori etc.)”. L'amministrazione ha quindi posto le guide locali nelle medesime condizioni di quelle straniere: potendo le stesse esercitare al di fuori dell'ambito per cui erano abilitate in modo temporaneo ed occasionale, previa una dichiarazione dalla quale si evinca il carattere occasionale e temporaneo (ex art. 10 D.Lgs 206/07). Viceversa eliminando i vincoli della occasionalità e temporaneità le condizioni<br />
non sarebbero più le medesime di quelle straniere, bensì si creerebbe una ingiustificata confusione tra il regime di libera prestazione, che ha il carattere della occasionalità e temporaneità, ed il regime di stabilimento per il quale vige una disciplina del tutto diversa.<br />
<br />
Al proposito va evidenziato che la comunicazione preventiva, di fatto, non è molto praticata, anche se nel sito del Dipartimento nazionale del turismo, si trova, tra gli altri, il modulo per tale comunicazione, ma in realtà le guide appartenenti a paesi UE, purché operino in regime di "occasionalità", lavorano in Italia senza particolari restrizioni.<br />
<br />
Ricordo, ad ogni buon fine, che la Regione Siciliana, con proprie circolari:La circolare n. 632 del 27 maggio 2009 e successiva del 7 settembre 2009, relative alla Legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004 - Professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, ha invitato gli organi di Polizia a prestare attenzione nei controlli alle guide turistiche dei paesi UE, eventuali errori potrebbero determinare, come già avvenuto, sanzioni allo Stato italiano per violazioni alle norme dell'Unione Europea.<br />
<br />
A mio parere, la Regione Siciliana, alla luce delle due ultime sentenze citate, potrebbe rendere immediatamente esecutivo il bando, in quanto sono venute meno le ragioni dei ricorrenti, in merito alla delimitazione provinciale delle guide abilitate e avviare le procedure per gli esami e perché no riaprire i termini per la presentazione di ulteriori domande. Altra mia considerazione personale, la selezione, come ho più volte scritto, dovrebbe essere molto rigida, mirata ad una profonda conoscenza della storia e della storia dell'arte, ma almeno ogni due anni andrebbero banditi nuovi concorsi. Fore in Italia si dovrebbero cambiare le regole sul lavoro, oltre al diritto allo stesso, andrebbero garantite le professionalità e le competenze, in tutti i settori. La meritocrazia dovrebbe sostituire la demagogia del diritto anche per gli incompetenti o gli assenteisti.<br />
<br />
Come sempre auguri a tutti gli aspiranti bravi e preparati.
 
<em>@Io' wrote:</em><blockquote>^^<br />
Non preoccuparTi, Luke, può capitare.<br />
Approfondire e, soprattutto, tenere in allenamento e costantemente aggiornata la disciplina è piuttosto fondamentale, data la estrema variabilità delle carte in gioco. Quindi, mi impegnerò anche più a fondo.<br />
<br />
In ogni caso, hai letto la mia domanda in edit?<br />
Tu che hai studiato in Giurisprudenza potresti darmi una replica abbastanza chiara. Come mai Regione e Stato sembrano essere in conflitto? O meglio: il conflitto c'è o è solo apparenza?</blockquote><br />
<br />
Cerco di riassumere quello che ho capito, nella speranza di non sbagliarmi.<br />
Credo che tutto sia nato a seguito delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per la normativa in materia di guide turistiche; le guide provenienti da altri Paesi UE, alle quali le Autorità italiane contestavano la mancanza dell’abilitazione conseguita in Italia, invocavano i principi comunitari in materia di libera prestazione di servizi, chiedendo di poter esercitare la professione in Italia quando accompagnavano gruppi di turisti; nel caso in cui intendessero stabilirsi in Italia, chiedevano il riconoscimento della qualifica conseguita nel Paese di provenienza. Il recepimento delle direttive europee in materia riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE, attuata con D.lgs. 206/2007), assieme al recepimento della c.d. Direttiva Servizi (Direttiva 2006/123/CE, attuata con D.lgs. n. 59/2010), ha reso effettivo il principio di libera prestazione di servizi e di libertà di stabilimento, consentendo alle guide straniere di esercitare occasionalmente la professioni in Italia e di ottenere il riconoscimento della qualifica in caso di stabilimento (trasferimento stabile in Italia). È evidente che il permanere un quadro normativo regionale disomogeneo in materia di titoli e requisiti per l’accesso alla professione di guida turistica rappresenta un grave ostacolo alla piena applicazione dei principi comunitari, principi che dovrebbero valere anche per i cittadini italiani. Questa necessità, presumo, ha spinto il Governo ad impugnare davanti alla Corte Costituzionale alcune leggi regionali che, tra l’altro, dettavano norme in materia di requisiti per l’accesso alla professione di guida, invadendo una sfera di competenza legislativa di competenza dello Stato. Stranamente, però, lo Stato, pur rivendicando vittoriosamente, la competenza a legiferare in materia di requisiti e titoli per l’accesso, non ha mai adottato una disciplina uniforme della materia, valida su tutto il territorio nazionale (con l’abrogazione, ad opera del D.lgs. n. 79/2011, della Legge n. 135/2001 è venuta meno l’unica norma statale in materia). Forse questa esitazione è stata determinata dall’esigenza di adottare una disciplina rispettosa delle norme comunitaria in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi (e sembra che ciò stia avvenendo con il citato disegno di legge in materia di professioni non regolamentate). Venendo al tuo quesito, il bando della Regione Sicilia impone ai candidati di scegliere “uno o più settori” perché è in vigore una Legge regionale che prevede un’abilitazione circoscritta ad ambiti sub-regionali; le norme, anche se in linea teorica sarebbero incostituzionali, restano in vigore e permangono nell’ordinamento giuridico fino a quando non intervenga una sentenza della Consulta che le dichiari illegittime. La stessa situazione si verifica nella maggior parte delle Regioni Italiane, che ancora prevedono abilitazioni circoscritte al territorio provinciale. Per quanto riguarda poi lo specifico caso della legge siciliana, il TAR sezione staccata di Catania ha pronunciato due sentenze (10/2012 e 37/2012, entrambe del 10/01 ), delle quali hai forse sentito parlare, cito una parte del dispositivo della Sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%204/2011/201103227/Provvedimenti/201200037_20.XML :<br />
“In particolare, è meritevole di adesione la doglianza (di cui all’unico articolato motivo di censura) con la quale i ricorrenti sostengono che il regime della sezione ad esaurimento di cui all’art. 2, lett. d), l.r. n. 8/2004, in cui essi sono iscritti, non è più vigente nella parte in cui essa limita l’esercizio della professione di guida turistica alla sola provincia di iscrizione o ai nuovi ambiti territoriali previsti dallo stesso art. 2.<br />
Infatti quanto sopra impone l’art. 19 del d.lgs. n. 59/2010, consentendo l’esercizio di ogni professione su tutto il territorio nazionale, prevedendosi altresì, all’art. 84 del medesimo decreto, che questo si applica fino all’entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma;<br />
A fronte di ciò, la Regione Sicilia non ha adottato provvedimenti normativi di recepimento e, pertanto, le su richiamate disposizioni sono senz’altro applicabili.<br />
Rileva il Collegio, ancora, che è parimenti meritevole di adesione il profilo di doglianza secondo cui è ingiusto ed illogico consentire a una guida straniera non legalmente stabilita in Italia la prestazione occasionale e temporanea della propria attività professionale in tutto il territorio italiano e negare alle guide italiane, legalmente stabilite in Italia, la medesima possibilità e senza vincoli di temporaneità e occasionalità.<br />
Si appalesa fondato anche il profilo di doglianza con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 30/2006, che tutela l’esercizio delle professioni “in tutte le sue forme e applicazioni”, con espressa previsione che “Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione”.<br />
Questa sentenza non vuol dire che, da un giorno ad un altro, anche in Sicilia l’abilitazione è regionale. Forse l’unico modo per ottenere questo risultato è una sentenza della Corte Costituzionale che dichiari illegittime le relative norme della Legge 8/2004, oppure (meglio ancora) un’esplicita modifica della Legge sul punto da parte dell’Assemblea legislativa (in sede di adeguamento alla Direttiva 2006/123/CE ).
 

io

Membro Senior
Dunque, se ho ben capito, facendo il punto:<br />
<br />
<strong>A.</strong> Se voglio officiare in qualità di guida turistica è necessaria l'abilitazione. Tale abilitazione si ha mediante superamento di esame tenuto dalla Regione.<br />
<strong>B.</strong> La Regione mi abiliterebbe - comunque - per uno o più settori che ho scelto, in ogni caso secondo l'abilitazione regionale che otterrei sarebbe solo per l'ambito/gli ambiti sub-regionale/i scelto/i.<br />
<strong>C.</strong> Se per puro caso la Corte dovesse impugnare la sentenza che vede vittorioso lo Stato sulle regioni, la guida abilitata dalla Regione per uno o più settori o ambiti sub-regionali, mi chiedo, continuerebbe a poter lavorare o sarebbe in un certo senso "abusiva"? Cosa tutelerebbe la guida turistica abilitata dalla Regione con quei limiti in una situazione del genere?<br />
<strong>D.</strong> In sintesi, tranne per le sentenze del TAR sez di Catania 10/2012 e 37/2012 del 10/01 che definisce "ingiusto ed illogico consentire a una guida straniera non legalmente stabilita in Italia la prestazione occasionale e temporanea della propria attività professionale in tutto il territorio italiano", le direttive comunitarie elencate da Saverio prevedono libera professione delle guide turistiche estere in Italia purché in condizione di "occasionalità e temporaneità" e, se non ricordo male, nell'argomento le direttive comunitarie hanno maggior peso e non entrano in conflitto con la Costituzione grazie alla protezione degli accordi internazionali o cose di questo tipo (correggetemi se sbaglio).<br />
<strong>E.</strong> Pertanto una guida turistica estera può lavorare "relativamente in tranquillità" in Italia, mentre io ipotetica guida italiana non potrei operare nella mia Regione (né in altra parte dello Stato) perché ho un'abilitazione che mi si può rivoltare contro, né tantomeno all'estero. O sbaglio?<br />
<br />
In definitiva: devo trasferirmi in Bulgaria o in Romania per poter esercitare la professione di guida turistica in Sicilia?<br />
Davvero è così difficile?<br />
Anziché creare posti occupazionali si preferisce bloccare <em>noi</em> (residenti italiani) aspiranti guide turistiche e agevolare i professionisti esteri?<br />
<br />
Cosa posso fare io aspirante guida turistica, cittadino italiano, residente nella Regione Sicilia, per essere tutelato e far valere i <em>miei diritti</em> di libera professione?
 
Anche gli altri Stati europei, naturalmente, hanno recepito la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali; quindi le guide abilitate in Italia che volessero esercitare temporaneamente ed occasionalmente la professione in uno Stato UE lo potrebbero fare, presentando la relativa comunicazione preventiva alle Autorità competenti. Allo stesso modo, le guide italiane che volessero stabilirsi in uno Stato dell’Unione per esercitarvi (stabilmente) la professione, potrebbero chiedere il riconoscimento della qualifica conseguita in Italia.<br />
Non ho ben capito la domanda sub C); forse volevi sapere quali conseguenze si avrebbero, per le guide già abilitate secondo gli ambiti territoriali attuali, qualora la Corte Costituzionale dichiarasse illegittime le norme che li prevedono? Se la domanda è questa, posso dire che dopo la Sent. N. 271/2009, con la quale la Consulta aveva dichiarato illegittime le norme che limitavano ad una provincia l’ambito di esercizio della professione, la Regione Emilia-Romagna ha scelto di estendere automaticamente le abilitazioni già conseguite a tutto il territorio regionale. Chi, quindi aveva conseguito l’abilitazione per una sola Provincia, si è visto estendere l’ambito di validità dell’abilitazione a tutta la Regione.<br />
Mi sembra che nel caso della Sicilia (ma anche di altre regioni), il problema principale, rispetto ai principi in materia di libera concorrenza, risieda non solo nel fatto che si prevedano ancora ambiti sub-regionali per l’esercizio della professione, ma anche nella situazione di stallo degli esami e/o corsi di abilitazione, che ormai si protrae da anni. L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella citata segnalazione alle Regioni del 03/07/2008 aveva espressamente affermato che “l’esame di abilitazione dovrebbe essere organizzato e gestito in concreto in modo da non introdurre, anche indirettamente, limiti quantitativi all’accesso alla professione, volti cioè a contenere il numero delle guide<br />
turistiche abilitate. Ciò significa che l’esame dovrebbe essere bandito con regolarità almeno una volta l’anno dandone adeguata pubblicizzazione”. Da quello che mi dicono (ma non ne sono sicuro) in Sicilia gli esami per nuove abilitazioni non si svolgono da 12 anni: se così fosse, avresti ragione tu: i siciliani (non abilitati) che intendessero esercitare la professione in Sicilia avrebbero maggiori probabilità di illustrare ai turisti le immense bellezze della Regione conseguendo all’estero l’abilitazione ed esercitando poi in Sicilia in regime di libera prestazione di servizi (temporaneamente ed occasionalmente); potrebbero infine stabilirsi nuovamente in Sicilia ed esercitare stabilmente la professione, dopo aver chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il riconoscimento della qualifica. Sempre che la Regione non tardi troppo nel realizzare le c.d. misure compensative (cioè l’esame/tirocinio al cui espletamento è subordinato il riconoscimento della qualifica conseguita all’estero). Allora saremmo punto e a capo…
 

io

Membro Senior
Grazie per la replica, Luke.<br />
<br />
<em>@luke71 wrote:</em><blockquote>Non ho ben capito la domanda sub C); forse volevi sapere quali conseguenze si avrebbero, per le guide già abilitate secondo gli ambiti territoriali attuali, qualora la Corte Costituzionale dichiarasse illegittime le norme che li prevedono?</blockquote><br />
Esattamente questo il mio quesito.<br />
Dalla risposta che mi dai si presume che nell'eventualità dell'abilitazione a guida per la Regione Sicilia, sulla base della Sent. N. 271/2009, sempre ragionando per ipotesi, il candidato che abbia superato l'esame di ammissione vedrebbe esteso l'ambito di validità dell'abilitazione su tutta la Regione.<br />
<br />
<blockquote>Mi sembra che nel caso della Sicilia (ma anche di altre regioni), il problema principale, rispetto ai principi in materia di libera concorrenza, risieda (...) anche nella situazione di stallo degli esami e/o corsi di abilitazione, che ormai si protrae da anni.</blockquote><br />
<br />
Esatto. Ecco il ragionamento:<br />
<br />
<blockquote>Anche gli altri Stati europei, naturalmente, hanno recepito la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali; quindi le guide abilitate in Italia che volessero esercitare temporaneamente ed occasionalmente la professione in uno Stato UE lo potrebbero fare, presentando la relativa comunicazione preventiva alle Autorità competenti. Allo stesso modo, le guide italiane che volessero stabilirsi in uno Stato dell’Unione per esercitarvi (stabilmente) la professione, potrebbero chiedere il riconoscimento della qualifica conseguita in Italia.</blockquote><br />
<br />
L'italiano che vuole esercitare la professione di guida turistica può farlo anche all'estero, sulla base della dir 2005/36/CE.<br />
Tuttavia, almeno per la Regione Sicilia, l'italiano che volesse esercitare la professione di guida turistica - nella propria regione, in Italia e all'estero - al momento è bloccato e non può farlo. Da circa 12 anni.<br />
<br />
<blockquote>L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella citata segnalazione alle Regioni del 03/07/2008 aveva espressamente affermato che “l’esame di abilitazione dovrebbe essere organizzato e gestito in concreto in modo da non introdurre, anche indirettamente, limiti quantitativi all’accesso alla professione, volti cioè a contenere il numero delle guide turistiche abilitate. Ciò significa che l’esame dovrebbe essere bandito con regolarità almeno una volta l’anno dandone adeguata pubblicizzazione”. Da quello che mi dicono (ma non ne sono sicuro) in Sicilia gli esami per nuove abilitazioni non si svolgono da 12 anni: se così fosse, avresti ragione tu: i siciliani (non abilitati) che intendessero esercitare la professione in Sicilia avrebbero maggiori probabilità di illustrare ai turisti le immense bellezze della Regione conseguendo all’estero l’abilitazione ed esercitando poi in Sicilia in regime di libera prestazione di servizi (temporaneamente ed occasionalmente); potrebbero infine stabilirsi nuovamente in Sicilia ed esercitare stabilmente la professione, dopo aver chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il riconoscimento della qualifica. Sempre che la Regione non tardi troppo nel realizzare le c.d. misure compensative (cioè l’esame/tirocinio al cui espletamento è subordinato il riconoscimento della qualifica conseguita all’estero). Allora saremmo punto e a capo…</blockquote><br />
<br />
Confermo l'attesa, sebbene posso garantire con certezza solo fino al 2001. Prima di tale anno mi pare che l'ultimo esame per il rilascio del patentino fu nel '99, ma non ne sono sicuro. Pertanto almeno 11 anni di stasi ci sono e vista la situazione pare che non si sbloccherà in tempi così prossimi.<br />
Il secondo scenario, farsi riconoscere la qualifica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrebbe anche avere le difficoltà che prevedi e di cui sono certo non sbaglieresti affatto.<br />
Presumo sia la medesima cosa se si ottenesse la qualifica di guida turistica in altra regione (come nel recente caso di Viterbo), giacché l'italiano abilitato in alcuna regione può esercitare la professione di guida turistica in altra regione purché rispetti i limiti di occasionalità e temporaneità, dovrebbe procedere al medesimo iter per il riconoscimento di qualifica per poter esercitare la professione nella propria regione.
 
D

Dottor X

Guest
LE PROFESSIONI TURISTICHE NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA DIRITTO DI STABILIMENTO - LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI<br />
Quando si affronta il tema delle professioni in ambito comunitario bisogna distinguere il diritto di stabilimento dalla libera prestazione di servizi.<br />
DIRITTO DI STABILIMENTO<br />
Un professionista può stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi un'attività professionale in modo stabile. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale: in base alle seguenti norme U.E. recepite dallo Stato italiano, si citano gli articoli più rilevanti in merito al tema trattato:<br />
 Decreto legislativo n. 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE: che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania " - Art. 16. Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento- Art.17. Domanda per il riconoscimento - Art. 18. Ambito di applicazione - Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV.(GUIDE ACCOMPAGNATRICI ED INTERPRETI TURISTICI).<br />
Decreto legislativo n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE "La realizzazione di un mercato interno dei servizi ha avuto inizio con l'approvazione della direttiva 2006/123/Ce, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein o più semplicemente Direttiva servizi Bolkenstain.<br />
<br />
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI<br />
Ogni cittadino dell’UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d'origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche in detto Stato membro, in base alle seguenti norme U.E. recepite dallo Stato italiano, si citano gli articoli più rilevanti in merito al tema trattato: :<br />
 Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20 –<br />
 Decreto legislativo n. 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"-<br />
Decreto legislativo n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE "La realizzazione di un mercato interno dei servizi ha avuto inizio con l'approvazione della direttiva 2006/123/Ce, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein o più semplicemente Direttiva servizi Bolkenstain.<br />
<br />
Sulla libertà di stabilimento la direttiva Bolkestein intende semplificare le procedure amministrative, eliminare l'eccesso di burocrazia e soprattutto evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità per coloro che intendono stabilirsi in un altro paese europeo per prestare dei servizi. Per raggiungere questi obiettivi propone la creazione di sportelli unici dove i prestatori di servizi possano portare a termine tutte le formalità necessarie, la possibilità di espletare queste procedure via internet, l'eliminazione di requisiti burocratici inutili, autorizzazioni discriminatorie e discriminazioni basate sulla nazionalità.<br />
<br />
Per quanto concerne la libera prestazione di servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano garantire il libero accesso a un'attività di servizi, nonché il suo libero esercizio sul loro territorio.<br />
Nel quadro della tutela dei diritti dei destinatari dei servizi si precisa il diritto a utilizzare servizi in altri Stati membri e ottenere informazioni sulle regole applicabili ai prestatori di servizi, qualunque sia il loro luogo di stabilimento e sui servizi offerti da un prestatore di servizi. In relazione alla qualità dei servizi si mira a rafforzarla mediante, ad esempio certificazioni volontarie, e a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta europei.<br />
Infine, sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, la direttiva stabilisce un obbligo legale vincolante di collaborare con le autorità di altri stati membri per garantire un controllo efficace delle attività di servizi dell'Unione e la creazione di un meccanismo di allerta basato su un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli Stati membri.<br />
<br />
Invito tutti coloro che affrontano il tema delle professioni turistiche, come ho specificato prima, a distinguere in modo preliminare il DIRITTO DI STABILIMENTO - dalla LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI. Nel perino caso è previsto l'accertamento, preliminare in altro stato membro, tramite tirocinio o esame, la richiesta, in Italia, va inviata al Dipartimento del Turismo via della Ferrantella in Laterano, dopo apposita conferenza Stato Regioni, la richiesta, se approvata, viene inviata alla regione, nella quale il professionista di altro paese membro si vuole trasferire e operare in regime di stabilimento. Nel caso della libera prestazione di servizi, la stessa può essere svolta in modo saltuario.<br />
<br />
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, struttura di missione per le procedure di infrazione, con propria circolare dell'11 aprile 2012, protocollo n. 215816 del 12 aprile 2012, avente per oggetto l'attività saltuaria dei maestri di sci nell'ambito territoriale UE, ha reso noto che la Commissione europea ha chiesto chiarimenti in merito alla legge della Provincia Autonoma di Trento, che limita l'attività dei maestri di sci e di guida alpina. Con la circolare è stato ribadito che, ai sensi degli articoli 3 e 4 del trattato che impongono la leale collaborazione tra gli stati membri, la Commissione avvierebbe, ai sensi dell'articolo 238 del Trattato, una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. In conclusione, viene ricordato che è giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea, che l'occasionalità viene intesa in senso lato. Pertanto, la limitazione di 15 giorni consecutivi, prevista dalla norma della Provincia Autonoma di Trento è in netta violazione con il concetto UE di occasionalità. Per le altre interessantissime considerazioni rimando alla lettura completa della circolare.
 

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