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Casa vacanze affittata da privato

D

Dottor X

Guest
#31
Preg.mo Jonny,
la prima risposta é condizionata dalla presenza o meno delle strutture nelle OTA, se l'affitto viene pubblicizzato é sempre attività imprenditoriale- gli appartamenti concessi in locazione pura (L. 431/98) senza organizzazione e fornitura di servizi non obbligano alla forma imprenditoriale (quindi apertura partita iva), ma se lei è iscritto alle OTA e fornisce servizi vari, ha ragione il suo commercialista.
La legge n. 431/1998 fa riferimento ai contratti per finalità turistica, pertanto vanno predisposti specifici contratti, non soggetti a registrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c della legge n. 431/1998 - bisogna sempre predisporre il contratto scritto ed emettere ricevuta (o fattura nel caso di partita iva).
Le presenze vanno comunicate al sito alloggiatiweb entro 24 ore, in ogni caso. (circolare Ministero Interni giugno 2015).
Per ulteriori consulenze, le comunico che proponiamo consulenze annuali al costo di euro 300,00 oltre IVA. Nel suo caso le invieremmo: copia del contratto da stipulare con i turisti. La consulenza prevede l'accesso ad una piattaforma DROPBOX, nella quale si trovano tutte le norme e le modalità per assolvere agli obblighi: giuridico amministrativi, tecnico- edilizi e fiscali. Infine le rendo noto che la DES S.r.l. di Marcello Scalisi ha il piacere di comunicare la pubblicazione, curata dallo scrivente X ed altri autori, dal titolo: "La ricettività diffusa" , strumento indispensabile per l'avviamento e la gestione di: "Case per vacanze, affittacamere, case per ferie, bed and breakfast e alberghi diffusi. Le tematiche riguardano tre aree di interesse specifico: la disciplina normativa e amministrativa, gli adempimenti fiscali e gli obblighi tecnico- edilizi.
Il link da fornire a chi è interessato è il seguente: http://www.dessrl.it/p/manuali-per-il-turismo In basso, come potete vedere, si trova la lista degli e-book presenti nella collana " Manuali per il Turismo ". Basta cliccare su " Ricettività Diffusa " e si aprirà una pagina che contiene una breve descrizione del libro e i link diretti all'acquisto. Al momento il manuale è presente solo nella libreria "BookRepublic", è disponibile solo nei formati PDF ed ePub e non è possibile richiederlo in formato cartaceo. Il costo é di euro 9,99.
Cordialmente
Dott. X
 
#32
Buongiorno,
ho letto con attenzione il tutto e, precisando che vivo in Sicilia, mi pongo ancora qualcune questioni.
Subaffittando appartamenti in locazione turistica (L.431/98) che prendo in affitto da altri proprietari (con autorizzazione al subaffitto) ci sono dei limiti per rimanere nella sfera "non imprenditoriale"? Limiti di numero di appartamenti e/o di reddito annuale? Di continuità dell'attività nell'arco dell'anno?

Nello specifico avrei già pensato di aprire una partita Iva per non incorrere in incongruenze fiscali ma non ho ben capito se operando in locazione turistica io devo necessariamente presentare SCIA oppure no. Cioè : posso operare con partita IVA con locazioni turistiche senza fornitura di servizi, senza SCIA?
Inoltre le chiedo quale codice di attività mi consiglia nell'apertura della partita iva. un codice attinente le attività turistiche o un codice per "getione immobiliare"?

Nel caso in cui fosse necessaria la SCIA e la relativa classificazione alla Provincia, potrebbe dirmi quali sono gli obblighi ai sensi della L.13 /89 sulle barriere architettoniche? La provincia di Catania ritiene che gli appartamenti debbano avere i requisiti di visitabilità e quindi appartamenti ai piani superiori devono essere dotati di ascensori o montascale. Un investimento considerevole per iniziare una attività del genere.

La ringrazio anticipatamente e porgo Distinti saluti.
 
D

Dottor X

Guest
#33
Preg.mo Max,
la prima risposta é condizionata dalla presenza o meno delle strutture nelle OTA, se l'affitto viene pubblicizzato é sempre attività imprenditoriale- Per quanto riguarda la locazione pura (L. 431/98): nel suo caso trattandosi di più appartamenti si tratta di attività imprenditoriale.
Per ulteriori consulenze, le comunico che proponiamo consulenze annuali personalizzate. La consulenza prevede l'accesso ad una piattaforma DROPBOX, nella quale si trovano tutte le norme e le modalità per assolvere agli obblighi: giuridico amministrativi, tecnico- edilizi e fiscali. Infine le rendo noto che la DES S.r.l. di Marcello Scalisi ha il piacere di comunicare la pubblicazione, curata dallo scrivente X ed altri autori, di un e.book dal titolo: "La ricettività diffusa" , strumento indispensabile per l'avviamento e la gestione di: "Case per vacanze, affittacamere, case per ferie, bed and breakfast e alberghi diffusi. Le tematiche riguardano tre aree di interesse specifico: la disciplina normativa e amministrativa, gli adempimenti fiscali e gli obblighi tecnico- edilizi.
Il link da fornire a chi è interessato è il seguente: <strong><a href="https://academy.formazioneturismo.com/prodotto/la-ricettivita-diffusa-lo-sviluppo-della-micro-impresa-turistica/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><u>Ricettività Diffusa</u></a></strong>. In basso, come potete vedere, si trova la lista degli e-book presenti nella collana " Manuali per il Turismo ". Basta cliccare su " Ricettività Diffusa " e si aprirà una pagina che contiene una breve descrizione del libro e i link diretti all'acquisto. Al momento il manuale è disponibile solo nei formati PDF ed ePub e non è possibile richiederlo in formato cartaceo. Il costo é di euro 9,99.
Nel caso in cui decidesse di stipulare un contratto di consulenza annuale mi contatti: saveriopanzica@alice.it
Cordialmente
Dott. X

<a href="https://academy.formazioneturismo.com/tag-prodotto/libri-case-vacanze-affitti-brevi-bed-and-breakfast/"><img class="alignnone size-820x480" src="https://www.formazioneturismo.com/wp-content/uploads/2017/08/libri-manuali-ebook-Case-vacanze-affitti-brevi-4.jpg" alt="libri manuali ebook Case vacanze affitti brevi 4" width="728" height="90" /></a>
 
#34
La ringrazio per la risposta. Ero praticamente sicuro di rientrare in una attività imprenditoriale.
Mi rimane il dubbio se bisogna presentare SCIA anche nel caso di "locazione pura" oppure si può aprire partita Iva ed operare senza comunicazione. Con quale codice coteco si deve operare per non avere problemi?
Sarei lieto di avere la Sua consulenza e la contatterò in privato. Ma vorrei capire il passaggio della SCIA o non SCIA.
Grazie infinite.
 
D

Dottor X

Guest
#35
La SCIA va presentata se si intende operare con la disciplina regionale. Le "locazioni pure" sono disciplinate dalla legge n. 431/1998 e n. 392/1978.

 
#36
Scusi l'insistenza, ma con quale codice aprirei partita Iva in questo caso? non certo come casa vacanza perchè altrimenti dovrei presentare scia.
Forse come gestione di immobili?
La ringrazio
 
#37
altre domande che mi sorgono sono:
1. ma dovrei emettere fattura con iva per le somme percepite come affitto? o sono esente iva?
2- dovrei pagare la tassa di soggiorno? (credo di si)
grazie ancora
 
D

Dottor X

Guest
#38
Preg.mo Massimilano,le ho risposto almeno 3 volte, ricevendo relativa ricevuta.Comunque le rispondo qui nel forum.
La nostra consulenza consiste nella predisposizione della SCIA, nell'ipotesi della legge regionale n. 27/1996, o dei contratti per la legge 431/1998, dopo avere visionato la documentazione per decidere percorsi normativi e strategie da seguire per avviare e gestire l'attività. Per quanto riguarda l'adeguamento alla legge n. 13/1989 e il relativo decreto attuativo (disciplina abbattimento barriere architettoniche), ho bisogno di visionare il certificato di abitabilità/agibilità e la misura catastale. Lo studio presso il quale svolgo l'attività professionale si trova presso la Società DES a Palermo. Se accetta le condizioni del contratto, che le invio in copia, potremo incontrarci e visionare tutta la documentazione.

Per quanto sopra, si comunicano le coordinate bancarie alle quali intestare il bonifico per i servizi in oggetto, per un importo di euro 300,00 + euro 66,00 di IVA.
Conto Intestato a DES s.r.l presso Intesa San Paolo – Viale Croce Rossa, 83/89 – 90146 Palermo
IBAN IT33 N030 6904 6161 0000 0000 117
Causale: Consulenza annuale (nominativo: ditta individuale-società di capitali-società di persone)
Dopo aver effettuato il bonifico La preghiamo di trasmettere copia dello stesso al fine di emettere la relativa fattura.
Cordiali saluti.
Dott. X
P.s. se ha problemi mi contatti al cell. 3286645339
 
#39
Putroppo non ho ricevuto nessuna email e non capisco come possa avere ricevuto conferma di lettura :)
Misteri dell'informatica.
Proverò a contattarLa domani via cellulare.
La ringrazio ancora una volta.
 
#40
informazioni:
mi chiamo fabrizio e sono un dipendente a tempo indeterminato con orario full time dell 'inps .
Sto cercando di avere informazioni riguardanti la possibilità di aprire un b&amp;b o una casa vacanze,ma non riesco a trovare risposte al quesito più importante,e cioè se mi è permesso oppure no.
Mi spiego meglio,da quanto ho capito se mi mettessi in part-time al 50% o inferiore non dovrei avere nessun problema,ma se volessi continuare il mio lavoro come impiegato statale a tempo pieno potrei aprire una casa vacanze?o un b%b?
Abbiamo una casa che non usiamo e vorremmo farla fruttare in qualche modo ,senza però incorrere in nessun problema.
grazie mille, ma sembra impossibile avere risposte precise a riguardo
 
D

Dottor X

Guest
#41
Preg.mo Fabrizio,
come ho evidenziato nei post precedenti: se la struttura viene pubblicizzata nelle OTA e/o offre servizi turistici (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), l'attività risulta imprenditoriale. Affinché l'attività sia saltuaria non devono essere presenti le condizioni sopra esplicitate.
Come pubblico dipendente lei potrebbe affittare, in modo saltuario, il suo appartamento ai sensi della legge n. 431/1998, si tratterebbe di contratti di per finalità turistica da inquadrare nel contesto della locazione.
 
#42
la ringrazio per la risposta esaustiva e tempestiva, mi permetto di approfittare della sua competenza per chiederle se facendo gestire l'appartamento a queste agenzie che si occupano di case vacanze , e si occupano di tutto , dall'accoglienza alla pulizia, alla prenotazione e alla pubblicita'e prendono o una percentuale sull'incasso,o corrispondono al proprietario un fisso mensile , sarebbe comunque per me attivita' imprenditoriale o potrebbe essere una buona soluzione per ovviare al problema?grazie di nuovo.
 
D

Dottor X

Guest
#43
Le agenzie per promuovere e gestire l'attività per conto suo devono essere: agenzie immobiliari o agenzie di viaggi. Ma la trattazione della materia é alquanto complessa, investe ambiti: giuridico/amministrativi, fiscali e tecnico edilizi. Per ulteriore assistenza, potrà contattarmi per stipulare specifico contratto di consulenza professionale.
 
#44
Buongiorno,
volevo fare un paio di domande inerenti alle locazioni turistiche a Venezia regolate dalla legge n.431del 1998 :
la prima domanda è : se ho una partita IVA e affitto un appartamento di altri con un contratto di mandato quindi senza dare nessun servizio, se non provvedere alla consegna chiavi,pulizia finale dell'appartamento, è giusto emettere una fattura esente IVA?
Seconda domanda: se opero con più appartamenti, sempre con contratti di mandato è necessario avere la partita IVA, o in quali casi non è necessaria?
grazie
marco
 
D

Dottor X

Guest
#45
Preg.mo Alberto,
i contratti con mandato possono essere stipulati, esclusivamente dagli agenti immobiliari autorizzati.
Le comunico, inoltre, che abbiamo pubblicato, il volume appresso specificato, dove troverà, in modo esaustivo, quanto richiesto.
Il link per chi è interessato è il seguente: http://www.dessrl.it/p/manuali-per-il-turismo
In basso, come potrà vedere, si trova la lista degli e-book presenti nella collana " Manuali per il Turismo". Basta cliccare su " Ricettività Diffusa" e si aprirà una pagina che contiene una breve descrizione del libro e i link diretti all'acquisto.
Al momento il manuale è presente solo nella libreria "BookRepublic", è disponibile solo nei formati PDF ed ePub e non è possibile richiederlo in formato cartaceo. Il costo é di euro 9,99.
Cordialmente
Dott. X
 
#46
Buongiorno Saverio. Volevo sapere se chi è già titolare di un B&amp;B con partita IVA può affittare occasionalmente a turisti altri appartamenti di cui è il proprietario in forma di "locazione turistica" quindi senza necessità di comunicazione al SUAP e senza necessità di cambio di destinazione d'uso.
Grazie
Davide
 
D

Dottor X

Guest
#47
Preg.mo Davide, già con più di un'attività non si può operare con attività saltuaria. La saltuarietà non può essere collegata ad attività similari. La sola presenza nelle OTA, già, rappresenta attività d'impresa.Per eventuale supporto, al fine di operare con diversi immobili, mi può consultare in qualità di consulente alla mia e.mail saveriopanzica@alice.it.
 
#48
Salve Dott. X, io occasionalmente affitto il mio appartamento a turisti (locazione turistica non imprenditoriale) ed ho ottenuto le credenziali per il sito alloggiati web. Adesso mi è sorto il dubbio se sia tenuto o meno a versare la tassa di soggiorno per i vari ospiti a cui a affitto l'appartamento. Le volevo inoltre chiedere se la locazione turistica può avere ad oggetto le singole stanze che compongono l'appartamento o se in quel caso verrei inquadrato come attività di affitta camere.
La ringrazio in anticipo per la sua cortese risposta.
saluti
manfredi
 
D

Dottor X

Guest
#49
Preg.mo Manfredi,
la tassa di soggiorno é disciplinata dai regolamenti comunali, verifichi quello del Comune in cui si trova la struttura.
E' possibile locare anche alcune stanze ai sensi dell'art. 12 Art. 12 legge n. 191/1978
"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato"
Attenzione a due fattori: 1) se la struttura é presente nelle OTA la sua attività non può essere considerata saltuaria ma imprenditoriale; 2) con l'attività saltuaria, in presenza dell'ospite, non é possibile: cambiare le lenzuola e la biancheria, pulire e sistemare la camera.
 
#50
Gent. Dott. X,

se non erro anche lei è di Palermo, secondo il regolamento comunale anche chi utilizza l'istituto della locazione turistica è tenuto a pagare la tassa di soggiorno?

la ringrazio in anticipo per la sua gentilezza e professionalità.

saluti

manfredi
 
#51
Buongiorno Dott. X,
gestico da qualche mese una casa vacanza nel comune di Roma , istituita nel rispetto di tutta la normativa Regionale .
Nel comunicare al condominio l'avvio della mia attività in forma "non imprenditoriale" sono stata aggredita dai condomini i quali sostengono che tale attività sia vietata dal regolamento di condominio . In realtà il regolamento vieta all'interno del condominio l'attività di locanda o pensione nulla di più .Ciò posto , la mia domanda è la seguente: La casa vacanza può essere riconducibile alle attività di locanda o pensione ???
La ringrazio anticipatamente per il cortese riscontro .
buona giornata
 
D

Dottor X

Guest
#52
Gent.ma Aurora,
intanto non può sussistere l'analogia tra diverse tipologie ricettive. Comunque, deve essere verificata la natura del regolamento se: "contrattuale" o "condominiale. A mio parere lei é in regola. Se desidera essere assistita, nei confronti dei condomini, mi contatti alla mia e.mail personale: saveriopanzica@alice.it
 
#53
Buongiorno Dott. X,
per quanto riguarda la locazione turistica credo di aver capito che:
1) Posso affittare per meno di 30 giorni l'appartamento e/o le singole stanze, appartamento sito al primo piano della mia villa ma dove io non vivo (abito al piano terra, accatastato a parte).
2) Non devo comunicare alcunché alla P.S. per soggiorni di meno di trenta giorni a meno che non ci siano cittadini extracomunitari.
3) Non posso dare nessun servizio tranne che lasciare le lenzuola e tovaglie sul letto per tutta la durata del soggiorno e fare le pulizie solo dopo che gli ospiti siano andati via.
4) l'appartamento deve avere la certificazione dell'impianto elettrico e l'agibilità/abitabilità. Le chiedo se la richiesta di agibilità abitabilità va bene.
5) Posso pubblicizzare l'appartamento su airbnb o similari ma non su Booking. Questo non lo capisco.

Le ho scritto e lei cortesemente mi ha offerto la consulenza ma prima di contattarla devo capire se posso o non posso iniziare la locazione turistica.
Per me è fondamentale capire se posso pubblicizzare su airbnb o altri e se posso iniziare in attesa dell'agibilità. Altrimenti non potrei neanche cominciare perché essendo un appartamento in una villa all'interno di un residence esclusivo a Palermo non saprei come attirare ospiti. D'altronde le formula di B&amp;B è chiaramente esclusa dal regolamento di condominio.
grazie

 
D

Dottor X

Guest
#54
Preg.mo Sig. Amato,
se la sua struttura é priva del certificato di abitabilità/agibilità non può avviare nessuna attività ricettiva: sia privata che aperta al pubblico, in ogni caso vanno verificate le condizioni e i tempi per l'ottenimento del predetto certificato, questo rientra nelle competenze di un consulente preparato che, deve assumersi il compito di coordinare le attività dell'imprenditore nelle aree: giuridico amministrativa; tecnico edilizia e fiscale.Ritengo, inoltre, che un bravo consulente deve essere in grado di fornire il supporto normativo che possa tutelare i propri clienti. Le norme di riferimento in merito all'attività ricettiva, includono: leggi, leggi regionali, circolari ministeriali, risoluzioni e giurisprudenza di merito.Come le ho già scritto, la presenza della struttura nei portali delle OTA (Online Travel Agencies: booking, Air B&amp;B;etc.), determina, tra altri numerosi parametri di valutazione, organizzazione d'impresa e, pertanto, viene meno il requisito della saltuarietà. La società di presso la quale svolgo la mia attività di consulente, ha predisposto, all'interno di una piattaforma DROPBOX, una raccolta di norme, slides e testi, predisposti da me e dagli altri esperti.
Da giugno 2015 il Ministero dell'Interno ha inviato, tramite specifica circolare, disposizioni a tutte le Questure in merito all'obbligo della comunicazione degli alloggiati, che soggiornano presso le "locazioni pure".
In relazione ai regolamenti condominiali, prima di stabilire se possano negare o meno l'attività ricettiva, va verificata la loro natura se gli stessi sono: contrattuali o condominiali.

Il problema della gestione di immobili, da inserire nel mercato turistico, riguarda una diffusissima improvvisazione da parte di chi decide di avviare, dall'oggi al domani, un'attività estremamente complessa ed articolata, senza alcuna preparazione, rischiando sanzioni amministrative e penali e in alcuni casi, anche l'incolumità degli ospiti.La mia attività di consulente, grazie anche a questo forum, si rivolge, non solo agli operatori italiani, ma anche a quelli stranieri che operano in Italia e devono seguire le disposizioni di diversi stati.
Del resto, giusto per fare un pò di ironia, é noto che in Italia siamo tutti grandi intenditori di calcio, potremmo fare i direttori tecnici della nazionale; ci intendiamo di medicina e, pertanto, suggeriamo farmaci e cure mediche; infine per quel che riguarda la mia esperienza di circa 40 anni di lavoro nel turismo, siamo tutti espertissimi di turismo.
Per i lettori di questo forum che volessero essere assistiti professionalmente nell'ambito della ricettività turistica: aperta al pubblico e privata, il mio indirizzo e.mail é il seguente: saveriopanzica@alice.it
 
D

Dottor X

Guest
#55
LA DES s.r.l. DI PALERMO DI MARCELLO SCALISI HA IL PIACERE DI COMUNICARE CHE NEI GIORNI 19-20-21/26-27-28 OTTOBRE 2016 ORARI DELLE LEZIONI 09:00-14:00 - AVRA' LUOGO IL

CORSO PER L’AVVIAMENTO E LA GESTIONE DI:
BED &amp; BREAKFAST – CASE PER VACANZE (APERTE AL PUBBLICO E PRIVATE) – CASE PER FERIE - AFFITTACAMERE - ALBERGHI DIFFUSI

Direttore del corso e responsabile della didattica: Dott. X cell. 3286645339 - DES S.r.l. Palermo – Piazza Don Bosco n. 6 -Tel: 091546010 - E-mail:info@dessrl.it

Il corso intende offrire un quadro esaustivo della normativa di riferimento del comparto turistico e un valido accompagnamento per tutti gli adempimenti burocratici e fiscali, indispensabili per avviare e strutture della ricettività diffusa al fine di favorire lo sviluppo di micro imprese del turismo, nonché ottimizzare le competenze di coloro che già operano nel settore, nel rispetto della legalità e della libera concorrenza nel mercato turistico globale.
 
#56
salve ho cercato di leggere quasi tutte le domande e risposte ma vorrei chiederle due semplici cose:

Sono a Roma e ho un mini appartamento che vorrei affittare ad uso turistico (senza Scia) per brevi periodi di meno di 30 giorni. So che devo avere una PEC per la registrazione alla questura per la denuncia degli ospiti e devo mandare un modulo di comunicazione di ospitalità sia alla regione che al comune.

Oltre a questo però, solo alcune cose non mi sono chiare e la ringrazio se può rispondermi in maniera semplice e concisa dato che sono alle prime armi e non capisco molto di leggi:

1 posso utilizzare Airbnb o Booking per cercare ospiti e pubblicizzare la mia casa senza definirmi in alcun modo casa vacanze, b&amp;b ecc. (che sarebbe un diverso tipo di attività)?

2 se utilizzo siti come Booking o Airbnb ho bisogno anche di scrivere un contratto in forma privata e dare ricevuta con marca da bollo all'ospite oppure non serve perchè il sito fa da tramite e basta solo denunciare la sua presenza degli ospiti alla questura?

3 posso inserire degli annunci anche su altri siti come Subito.it o Kijiji o su pagine facebook per brevi periodi (senza definirmi casa vacanze o b&amp;b o altro e in questo caso farei il contratto e ricevuta) ?

4 posso fornire la biancheria prima dell'arrivo dell'ospite o la pulizia finale (escluso il cambio e pulizia durante il soggiorno degli ospiti) oppure è in generale vietato fornire queste cose?
Grazie mille spero mi possa levare questi dubbi.
 
D

Dottor X

Guest
#57
Premesso che la presenza sui portali (Booking.,air B&amp;B etc.) rappresenta attività d'impresa che può essere distinta in locazione turistica privata art. 1 legge 431/1998 e ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sul ricettivo aperto al pubblico, rispondo al suo quesito.

Come premesso, se sarà presente sui portali, dovrà operare con partita IVA.Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l'attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente, non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per "finalità turistiche".

Potrà locare l'intero appartamento o parte dell'immobile, ai sensi dell'art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. "Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila (euro 103,00) a lire tre milioni (euro 1549,00). La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n. 706.

A seguito di una circolare del Ministero dell'Interno del giugno 2015, l'obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite. Conseguentemente, il titolare dell'attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.

Per essere assistito in tutte le fasi, sopra citate, le comunico che la nostra società, DES S.r.l. di Palermo propone contratti di consulenza annuale in tutta Italia, attraverso e.mail e video conferenze con SKYPE, nelle seguenti aree tematiche: giuridico-amministrativa, fiscale e tecnico-edilizia.

Per avvalersi della nostra consulenza ed assistenza personalizzata, contattateci alla mia e.mail: saveriopanzica@alice.it

Dott. X
 
#58
Salve dottor Panzica le volevo fare due domande,

1. Se affitto da un privato un immobile con cedolare secca a canone libero o concordato posso usarlo come locazione turistica? Posso fare una S.C.I.A per aprire una casavacanze intestata a persona fisica?

2. Ho un appartamento a Roma accatastato come Studio d'artista (c3 se non sbaglio), posso usarlo come locazione turistica rispettando tutti le restrizioni che ha precedentemente descritto?
la ringrazio anticipatamente

Mattia Galli
 
#59
Ciao Mattia, la risposta alla seconda domanda è "certamente no" perchè senza la destinazione d'uso residenziale non puoi affittare l'appartamento come tale. Quindi devi prima chiedere il cambio di destinazione e solo dopo puoi procedere. Tra l'altro se decidi comunque di farlo questo è uno dei pochi casi nei quali il condominio ti può fare facilmente danni, perchè con una denuncia fanno uscire la classica pattuglia e per te sono guai seri...
quindi prima cambi la destinazione e solo dopo fai locazione turistica.
 
D

Dottor X

Guest
#60
Per Mattia,
dice bene Maurizio, la categoria catastale deve rientrare nella tipologia A.

Se lei prende in affitto un appartamento, anche a cedolare secca, potrà operare con sub-locazione.
Inoltre, un aspetto rilevante la stipula dei contratti riguarda la sublocazione, la cui disciplina rientra nell’ambito della legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani. Art. 2. Disciplina della sublocazione.
“Il conduttore non può sublocare totalmente l’immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l’immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati”. Ciò significa che quando un affittuario concede in sublocazione un immobile per finalità turistiche, deve darne comunicazione a colui che gli ha affidato la locazione tramite raccomandata, che può essere sostituita da una PEC ai sensi del principio “base”sul valore legale della trasmissione dei documenti per via telematica è contenuto in una norma ora di rango primario, ovvero nell'art. 45, comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale) il quale testualmente recita:“Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”;L'art. 48 del D. Lgs. 82 cit. generalizza l'utilizzo della PEC in tutti i casi di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna; equipara la posta elettronica certificata, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta ; rende opponibile ai terzi la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata. Pertanto, è possibile desumere che tale strumento di comunicazione sia stato parificato, quanto al valore giuridico, alla posta cartacea raccomandata.
 

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