• Ciao! perché non prendi parte alle discussioni e non dici la tua? Registrati ora!

Casa vacanze affittata da privato

D

Dottor X

Guest
#62
Buongiorno Mirko,
se la casa é di sua proprietà certamente, ma se deve operare sui portali deve aprire la partita IVA.
 
#63
Buongiorno Dott. Saverio, se si utilizza la Legge Regione Sicilia n. 27 del 6 aprile 1996, quindi, forma imprenditoriale, partita IVA, SCIA, e via dicendo, che tipologia di contratto di locazione turistica si deve utilizzare tra le parti? Si deve sempre utilizzare il contratto disciplinato dall’art. 1 lettera c della Legge n. 431/1998.

La ringrazio già da subito per l'attenzione.

Salvatore
 
D

Dottor X

Guest
#64
Preg.mo Salvatore,
se la struttura viene avviata ai sensi della legge della regione siciliana n. 27/1996 non deve essere stipulato alcun contratto. La normativa di riferimento é la stessa che disciplina le strutture alberghiere. Per ulteriori consulenze private dedicate e personalizzate comunico che opero in tutta Italia e nei paesi U.E. ma la società presso la quale svolgo attività di consulenza e formazione si trova a Palermo. Per contattarmi privatamente: saveriopanzica@alice.it
 
#65
Grazie Dott. Saverio, adesso è tutto chiaro, contratto d'albergo per la case vacanza gestite in forma imprenditoriale. Una villa che prima veniva gestita in forma non imprenditoriale, con un contratto di locazione per finalità turistica (art. 1 lettera c della legge n. 431/1998), se adesso viene gestita in forma imprenditoriale, diventa a tutti gli effetti un immobile recettivo (senza offerta di servizi centralizzati) disciplinato dalla Legge Regione Sicilia n. 27 del 6 aprile 1996. Cordiali saluti ... Salvatore
 
#66
Buonasera Dott. X,
ho letto attentamente tutta la discussione in oggetto cercando di esaminare man mano i riferimenti normativi che gentilmente ha fornito. Mi rimangono tuttavia alcune perplessità che mi piacerebbe approfondire sperando di non approfittare troppo della sua disponibilità: inizio dicendo che ho da poco acquistato un immobile nel centro storico di Palermo con l'idea di affittarlo privatamente a turisti.

Per prima cosa sono andato a parlare con il commercialista di famiglia il quale, per farla breve, mi ha spiegato che posso benissimo affittare privatamente l'immobile a turisti per tutto l'anno e senza alcuna limitazione pagando regolarmete l'IRPEF come reddito da affitti e pubblicizzandolo come meglio credo.

La cosa non mi ha convinto del tutto e sono andato a parlare con il commercialista n.2, il quale per altro è consulente di parecchie strutture ricettive nel comune: dopo avergli descritto la mia situazione, mi ha spigato che l'unico modo per gestire attività ricettive a Palermo da privato è quello di trasferire la residenza nella struttura destinata a tale uso e presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il SUAP, la quale non deve essere necessariamente corredata da partita IVA se sussistono alcune condizioni tra cui la residenza nell'immobile.

Decido così di recarmi al SUAP dove ho la fortuna di confrontarmi con il funzionario che si occupa proprio di queste pratiche e che mi è sembrata una persona molto competente e preparata: quest'ultimo mi spiega che il solo modo per gestire privatamente un'attività turistico/ricettiva è quello fare un B&B segnalando la SCIA presso i loro uffici.

A questo punto gli chiedo se è possibile fare la stessa cosa per una casa vacanza, e lui mi mostra la legge regionale in vigore che recita in maniera del tutto chiara: "Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati e gestiti in forma IMPRENDITORIALE per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi..." continuando a insistere sul fatto che l'unico inquadramento possibile per una gestione non imprenditoriale è quello del B&B e che la SCIA è comunque imprescindibile.

Mi comunica inoltre che opernando in mancanza di una segnalazione certificata di inizio attività si va incontro a provvedimenti e sanzioni in quanto la legge regionale specifica tutti gli adempimenti per ogni inquadramento possibile e che non ci sono possibilità "legali" che prevedano di non segnalare la SCIA. Mi mostra i moduli SCIA da compilare per le strutture turistico/ricettive e noto che effettivamente tutte le fattispecie ad esclusione dei B&B richiedano una partita IVA.
Successivamente ho iniziato a leggere questo forum e ho capito che c'è la possibilità di "scegliere", anche se non ho inteso bene come, di operare con le legge nazionale (legge n.431 del 1998) in alternativa a quella regionale.

Le mie domande sono le seguenti:
1)per operare con legge nazionale bisogna, mi conceda il termine, "sfruttare" un vuoto normativo nella legge regionale che non cita le cosiddette "locazioni turistiche", oppure esiste una qualche legge che prevede la possibilità di scegliere tra le 2 possibilià?;

2)scorrendo i vari interventi nella discussione ho letto che il solo fatto di iscriversi a un'OTA rappresenta di per se un attributo tale da far assumere all'attività un carattere di imprenditorialità; che in caso di gestione privata non è possibile tenere aperto per più di 180 giorni l'anno e che non è lecito superare i 5.000 euro l'anno di reddito.
Vorrei sapere qual'è il riferimento normativo o la tabella che riporta questi dati.

3) scegliendo di operare con legge nazionale come faccio a pagare l'imposta di soggiorno che dovrò incassare dagli ospiti? Al suap mi spiegavano che per farlo bisogna essere accreditati dall'amministrazione locale dopo aver segnalato la SCIA.

La ringrazio anticipatamente

Pasquale
 
D

Dottor X

Guest
#68
Premetto che dopo il 2008, anno in cui "esplode la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive extralberghiere o "locazioni pure" sui portali, in Italia si é creata una discrasia tra la disciplina regionale e le norme che regolano il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Infatti da un lato la gente pensa di potere svolgere attività saltuaria, di contro la Guardia di Finanza considera la presenza sui portali come attività d'impresa soggetto ad IVA. Conseguentemente, la presenza sui portali (Booking.,AirB&B,Expedia, etc.) rappresenta attività d’impresa, che può essere distinta in: 1) locazione turistica privata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 431/1998 e dell’art. 53 del codice del turismo, in questa prima ipotesi si dovranno predisporre contratti per finalità turistica; 2) ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sulle strutture ricettive, in questo secondo caso sarà obbligatoria presentare la SCIA al SUAP.
Come premesso, se la struttura sarà presente sulle OTA o sui portali, in genere, dovrà essere gestita con partita IVA.
Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l’attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente (il reddito non deve essere prevalente rispetto ad eventuali altri redditi),non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per “finalità turistiche”,
Nel caso della locazione turistica si potrà locare l’intero appartamento o parte dell’immobile, ai sensi dell’art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
A seguito di una circolare del Ministero dell’Interno del giugno 2015, l’obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite. Conseguentemente, il titolare dell’attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.
Per essere assistiti in tutte le fasi, sopra citate, comunico che la società, DES S.r.l. di Palermo propone contratti di consulenza in tutta Italia, attraverso e.mail e video conferenze con SKYPE, nelle seguenti aree tematiche: giuridico-amministrativa, fiscale e tecnico-edilizia.
Per avvalersi della nostra consulenza ed assistenza personalizzata, contattateci alla mia e.mail: saveriopanzica@alice.it

Cordialmente

Dott. X
 
D

Dottor X

Guest
#69
CRITICHE ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI PALERMO (UN MIO ARTICOLO PUBBLICATO SU TRAVELNOSTOP E SULLA MIA PAGINA FACEBOOK "Case per vacanza, B&B, Alberghi diffusi, Agriturismo, Hotel")

Credo sia giunto il momento di far luce sul regolamento della tassa di soggiorno emanato dal Comune di Palermo. Questo
regolamento rasenta il ridicolo se non l'illegittimità. Me ne assumo tutte le responsabilità.
• Art. 1 ultimo comma "immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui alla L.R. 15/04/1985, n. 31 e successive modifiche, situate nel comune di Palermo". Peccato che questa legge non esiste tra quelle emanate dalla Regione siciliana, infatti dopo una mia ricerca ho trovato la seguente norma: Consiglio regionale Veneto " Legge regionale 15 aprile 1985,
n. 31. (Testo coordinato) Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere". Si tratta, evidentemente, di un maldestro tentativo di "copia incolla" attuato Comune di Palermo che, ha assegnato l'incarico di scrivere il regolamento a qualche grande esperto del settore turistico ricettivo.
Ma continuo, non so se c'é da ridere o da piangere.
• Sebbene nell'articolo 1, del predetto regolamento, venga disposto che le case per vacanza sono soggette al pagamento dell'imposta di soggiorno, nell'allegato A, sempre del regolamento, il Comune di Palermo dimentica di inserire l'importo.
Non ditemi che non ci credete perché é così. Un cittadino ha chiesto lumi per essere in regola e pagare la tassa di soggiorno, in quanto titolare di SCIA, in risposta al quesito, una Dirigente del Comune di Palermo ha scritto un parere che equiparava, per analogia, le case per vacanza alle "case per ferie", in quanto per queste ultime, sempre nell'allegato A, é previsto il pagamento di un euro a persona per pernottamento. Peccato che le case per ferie non hanno niente a che vedere con le case per vacanze infatti: art. 3 comma 12 legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27 "12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Torniamo all'allegato A: sono soggetti all'imposta di soggiorno, tra gli altri, "Alberghi residenziali 2-3-4 stelle", nella Regione
siciliana questa tipologia ricettiva non esiste, forse, forse, mi viene il dubbio che il Comune volesse imporre la tassa di soggiorno
alle Residenze turistico alberghiere, disciplinate dall'art. 3 comma 6 legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27 " 6. Le residenze turistico - alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Vengono poi citati i "Residence" nessuna norma: nazionale e regionale disciplina questa tipologia ricettiva.
Altra chicca:
• non trovate, all’interno del regolamento, ben 17 documenti attuativi della tassa di soggiorno che, magari come hanno fatto
gran parte dei comuni italiani, sarebbe stato opportuno allegare al regolamento stesso, ma per trovare la documentazione,
propedeutica alla gestione e alla riscossione della tassa di soggiorno, dovete fare delle ricerche terrificanti all'interno della
sezione del SUAP.
Ancora:
• sono stati ignorati o dimenticati: "villaggi turistici", "alloggi agrituristici", alloggi del turismo rurale", disciplinati da norme
varie della regione siciliana.
Comunque i Vigili Urbani di Palermo hanno sanzionato diverse strutture ricettive, in particolare B&B regolarmente classificati ai
sensi dell’art. 88 della legge della regione siciliana n. 32/2000, perché non avevano riscosso la tassa di soggiorno. Vorrei ricordare,
ad ogni buon fine, al Comune di Palermo che:
• Il Tar della Sicilia, con la sentenza n. 1399 del 4 luglio 2013, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Federalberghi
Sicilia avverso il regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno emanato dal Comune di Cefalù, nella parte in cui prevede sanzioni tributarie per la violazione degli obblighi dei gestori di strutture ricettive. Il Comune di Cefalù aveva inizialmente qualificato gli albergatori come “responsabili di imposta”, provvedendo, dopo la proposizione del ricorso, a modificare il regolamento qualificando gli albergatori come “titolari dei meri adempimenti alla riscossione”.
A seguito della modifica del regolamento, la Federalberghi Sicilia ha presentato alcuni motivi aggiunti contestando la previsione nel regolamento di sanzioni per la violazione degli obblighi delle strutture ricettive che postulerebbero l’equiparazione di fatto del soggetto preposto alla riscossione (l’albergatore) al soggetto passivo dell’imposta (il turista) (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997).
I giudici amministrativi, accogliendo parzialmente il ricorso, hanno sottolineato che “Una volta accertata l’estraneità del gestore della struttura ricettiva al rapporto tributario, il quale come s’è visto, s’instaura esclusivamente tra soggetto passivo (turista) e Amministrazione comunale, è illegittima la previsione del regolamento comunale che preveda per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva una sanzione tributaria”. Secondo il Tar Sicilia, per tali violazioni il Comune è invece legittimato a comminare ed irrogare le sanzioni amministrative (da 25 a 500 euro) previste dall’art. 7-bis del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000).

Concludo con una considerazione citando: LEGGE 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi).
(1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme
sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e
procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici)).

DOTT. X
 
#70
Salve,complimenti per la dedizione e la correttezza delle risposte,
leggo con interesse questo 3d
Lei dice che pubblicizzarsi anche su airbnb per la finanza è attività d'impresa,
Ha per caso i dati percentuali degli host su airbnb che hanno aperto partita iva?
Perchè lei dice che essere su un'OTA è di per sè ,è attività imprenditoriale e io credo quasi nessuno abbia p.iva su airbnb...
perchè la finanza non parte con una indagine a tappeto?
faccio locazione turistica nel mio II appartamento da 6 mesi anche attraverso airbnb e tripadvisor ovvero alcune delle future agenzie internazionali del turismo..per tutti una risorsa tranne per l'italia,primo Paese per attrattive ...sembrano quasi un male ...ovviamente per le lobbies..
Mi sono reso conto che a voler stare in regola e rientrare nel regime della cosiddetta cedolare secca al 21% come sparato in periodo di referendum da renzi è quasi impossibile!!
e allora il locatore che fa? apre partita iva????
o mette questo "extra" che spesso piccolo non è, a reddito rischiando di vedersi portar via anche il 35%?
ma proprio NO!...ed Evade!
Io ostinatamente ho deciso di voler pagare le tasse ma nel giusto di quello che sto offrendo ,ovvero locazione pura senza servizi,rigidamente attenendomi a tutto,
ho dovuto studiare personalmente col commercialista la situazione e alla fine siamo giunti a conclusione che ,ANCHE APPLICANDOLA, nemmeno la cedolare secca è adeguata perché pensata e scritta per le locazioni a lungo termine con lo stesso conduttore e adattarla alle ns esigenze è davvero difficile ,far firmare i contratti a stranieri in primis..
se a questo si aggiunge quello che dice lei sugli OTA..allora anche questa piccola fonte di ossigeno si esaurirà presto con una bella retata della finanza e chiusura del sito...
davvero questo Paese non ha futuro...prima Uber...ora queste OTA ...ma quando entriamo nel terzo millennio?
Insomma oramai ci hanno lasciato senza nulla e se qualcuno ha una casa ,ci deve solo pagare le tasse,se addirittura ne ha 2 ,causa tasse ,si è costretti a locarla con contratto 4+4 e dire potenzialmente addio ad averla nelle disponibilità personali..noi ...ripeto primo Paese al mondo per turismo...invece di agevolarci e trasformarci in un vero Paese ad economia turistica...con un indotto incredibile..
unici al mondo potremmo essere..ma i ns cari politici hanno mafia capitale e banche da salvare...
pensano al futuro si,ma dei loro partiti.

Servirebbe qualche modifica alla normativa già esistente semplificandola , dove sia ben chiaro il confine tra locazione pura privata e imprenditoriale , da affiancare ad un nuovo regime fiscale agevolato,un’imposta sostitutiva per le locazioni pure fino a 30 giorni effettuate tramite prenotazioni da questi portali e che l’imponibile sia richiesto direttamente in fase di transazione attraverso il portale che media la locazione .
Un nuovo modello semplificato in stile “cedolare secca ,anche al 15% così da far emergere tutto.

Ma come si deve fare in questo Paese?
grazie
 
D

Dottor X

Guest
#71
PREMESSO CHE IO SONO SOLO UN ESPERTO E UNO STUDIOSO DEL FENOMENO DA APPENA 40 ANNI E NON SONO NE' UN POLITICO NE' UNO CHE PRENDE IN GIRO LA GENTE CON NOTIZIE FALSE E TENDENZIOSE. Il problema che affligge una la corretta interpretazione del fenomeno relativo alla "ricettività diffusa" consiste nella discrasia tra le leggi regionali di settore e il TUIR. A seguire una mia sintesi sul fenomeno.

RIBADISCO che dopo il 2008, anno in cui "esplode la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive extralberghiere o "locazioni pure" sui portali, in Italia si é creata una discrasia tra la disciplina regionale e le norme che regolano il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Infatti da un lato la gente pensa di potere svolgere attività saltuaria, di contro la Guardia di Finanza considera la presenza sui portali come attività d'impresa soggetto ad IVA. Conseguentemente, la presenza sui portali (Booking.,AirB&B,Expedia, etc.) rappresenta attività d’impresa, che può essere distinta in: 1) locazione turistica privata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 431/1998 e dell’art. 53 del codice del turismo, in questa prima ipotesi si dovranno predisporre contratti per finalità turistica; 2) ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sulle strutture ricettive, in questo secondo caso sarà obbligatoria presentare la SCIA al SUAP.
Come premesso, se la struttura sarà presente sulle OTA o sui portali, in genere, dovrà essere gestita con partita IVA.
Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l’attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente (il reddito non deve essere prevalente rispetto ad eventuali altri redditi),non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per “finalità turistiche”,
Nel caso della locazione turistica si potrà locare l’intero appartamento o parte dell’immobile, ai sensi dell’art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
A seguito di una circolare del Ministero dell’Interno del giugno 2015, l’obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite. Conseguentemente, il titolare dell’attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.

PERTANTO, TRATTANDOSI DI ATTIVITA' D'IMPRESA LA CEDOLARE SECCA NON E' APPLICABILE (VALIDA SOLO TRA PRIVATI)

PER CONCLUDERE SERIAMENTE EVITANDO FALSI POPULISMI E DEMAGOGIE VARIE, RENDO NOTO CHE LE "LOCAZIONI PURE" SONO DISCIPLINATE DALL'ART. 1571 E SUCCESSIVI DEL CODICE CIVILE (COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO ART. 117 COSTITUZIONE COMMA I LETTERA (L LE REGIONI NON POSSONO LEGIFERARE IN ALCUN MODO IN MERITO ALLE LOCAZIONI PRIVATE); ART. 23 CODICE DEL TURISMO (RIMANDA AL CODICE CIVILE IN MERITO ALLE LOCAZIONI); ART. 1 COMMA 2 LETTERA C LEGGE N. 431/1998 (CONTRATTI PER FINALITA' TURISTICA).
Per essere assistiti in tutte le fasi, sopra citate, comunico che la Società, DES S.r.l. di Palermo propone contratti di consulenza in tutta Italia, attraverso e.mail e video conferenze con SKYPE, nelle seguenti aree tematiche: giuridico-amministrativa, fiscale e tecnico-edilizia.

P.s. allego il programma del corso sulla ricettività diffusa - marzo 2017 Palermo- e il programma di un seminario che terrò sul tema in argomento il 22 febbraio 2017 a Palermo.
Cordialmente

Dott. X

 
#72
Grazie dottore,
gentilissimo avevo letto questo passo.
Ma allora perchè la finanza ancora non è partita con controlli a tappeto su quell'almeno 95% di utenti che guadagnano su airbnb senza partita iva?
sono anni ormai che è funzionante..magari aspettano ancora per far riempire bene il paniere?...
io non condivido la Sua "Interpretazione" ,che la sola pubblicità su siti internazionali nasconde una attività imprenditoriale,
interpretazione identica a quella dell'Anbba e a quanto pare della Guardia di finanza che sa tutto ma resta in agguato,
io non ho riscontro alcuno in nemmeno nelle leggi da lei stesso e dall'ANBBA citate.

Se mai dovessero farmi un controllo contestandomi che la cedolare secca con i contratti che fornisco non è valida ma che avrei dovuto aprire partita iva ,credo che sarò il primo ad intentare causa perchè anche se discriminatorio rientro anche nel parametro che lei dice di quantificazione in base al reddito totale...ovvero se uno è un poveraccio e vulle fare qualcosa dalla sua stessa casa deve aprire partita iva mentre un altro cittadino con reddito altissimo può far passare in cedolare secca tanti appartamenti senza intaccare il reddito personale...quindi discriminatorio e impugnabile ,credo
grazie ancora
 
#73
Salve,spero di essere nel posto giusto. Ho uno stabile con 2 camere totalmente indipendenti( per un max di 4 posti letto) ho intenzione di affittarle come casa vacanza, quali sono le regole fiscali da seguire?Ai clienti devo rilasciare ricevuta?Grazie.
 
#74
Buon giorno
Sono nuova...non riuscendo ad aprire una nuova discussione provo a farlo qui:
La mia domanda è qsta:
Immobile nel Salento composto da 4 mini appartamenti di cui uno dove andrei a vivere
Vorrei affittarne 3
Formano imprenditoriale
Forma nn imprenditoriale
e xche fare qsta scelta?
Grazie!!!
 
#75
Buon pomeriggio. Posso avere chiarezza sulle leggi delle case vacanze? Io ho una parte del mio stabile con 4 posti letto, la mia zona è ricca di turismo, ho inserito la casa nei portali, adesso mi si contesta che non ho la scia, e il comune mi ha chiuso la casa. Io non faccio pulizie giornaliere, solo in entrata e in uscita, non cambio biancheria, non faccio colazione, mi faccio le dichiarazioni alloggiati web, mi pago la tassa di soggiorno, mi scarico il reddito con l'unico, devo fare la scia?
 
D

Dottor X

Guest
#76
Il problema che affligge una la corretta interpretazione del fenomeno relativo alla "ricettività diffusa" consiste nella discrasia tra le leggi regionali e nazionali di settore e il TUIR. A seguire una mia sintesi sul fenomeno.

Premetto che dopo il 2008, anno in cui "esplode la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive extralberghiere o "locazioni pure" sui portali, in Italia si é creata una discrasia tra la disciplina regionale e nazionale ricettiva e le norme che regolano il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Infatti da un lato la gente pensa di potere svolgere attività saltuaria, di contro la Guardia di Finanza considera la presenza sui portali come attività d'impresa soggetto ad IVA. Conseguentemente, la presenza sui portali (Booking.,AirB&B,Expedia, etc.) rappresenta attività d’impresa, che può essere distinta in: 1) locazione turistica privata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 431/1998 e dell’art. 53 del codice del turismo, in questa prima ipotesi si dovranno predisporre contratti per finalità turistica; 2) ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sulle strutture ricettive, in questo secondo caso sarà obbligatoria presentare la SCIA al SUAP.
Come premesso, se la struttura sarà presente sulle OTA o sui portali, in genere, dovrà essere gestita con partita IVA.
Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l’attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente (il reddito non deve essere prevalente rispetto ad eventuali altri redditi),non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per “finalità turistiche”,
Nel caso della locazione turistica si potrà locare l’intero appartamento o parte dell’immobile, ai sensi dell’art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
A seguito di una circolare del Ministero dell’Interno del giugno 2015, l’obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite. Conseguentemente, il titolare dell’attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.

Per essere assistiti in tutte le fasi, sopra citate, comunico che la Società, DES S.r.l. di Palermo propone contratti di consulenza in tutta Italia, attraverso e.mail e video conferenze con SKYPE, nelle seguenti aree tematiche: giuridico-amministrativa, fiscale e tecnico-edilizia.
Per consulenza dedicata potete contattarmi allea e.mail ****
Cordialmente

Dott. X
 
#77
Gent.mo Dr.Panzica mi permetta di avvalermi della Sua profonda competenza nel campo. Il mio quesito è questo :
Se il locatario è una Società con oggetto sociale anche attività turistica e che vorrebbe gestire casa vacanze, il locatore nel contratto può optare per la cedolare secca oppure è ancora valido il diniego non trattandosi di persona fisica?
Grazie del chiarimento.
Sergio
 
D

Dottor X

Guest
#78
Preg.mo Sergio, la cedolare secca può essere applicata, esclusivamente, tra privati Per consulenze dedicate e personalizzate, contattatemi ****
 
#79
Grazie Dr.Panzica,un ulteriore quesito :Nel caso la Srls. sia composta da madre e figlio amministratore unico che affitta come persona fisica dal locatore privato, in questo caso è applicabile la cedolare secca?
Grazie ancora per la Sua disponibilità.
 
#80
Buonasera, scrivo dalla Puglia; sono appena passata da b&b familiare a casa vacanza imprenditoriale con partita IVA in quanto non provvedo più alla preparazione della colazione e si è aggiunta un'unità abitativa adiacente aumentando i posti letto.vorrei sapere se c'è un modo però per poter affittare per periodi anche inferiori ai 7 giorni in quanto oramai i turisti viaggiano per periodi sempre più brevi e credo sia davvero anacronistica come legge. Secondo lei si possono inserire lo stesso con relative ricevute fiscali anche i periodi inferiori ai 7 gg o si può incorrere in sanzioni (in caso a quanto ammonterebbe, se ne è a conoscenza)? La ringrazio davvero in anticipo. Cordiali saluti, Anna
 

Membri online

Nessun utente è online al momento.

Statistiche forum

Discussioni
6,319
Messaggi
38,452
Utenti registrati
19,269
Ultimo utente registrato
FRANCESCO MAMELI
Top