Fonte Camera di Commercio Cosenza
Aggiornamento 08.07.2013
L'attività dell'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori:
• agenti immobiliari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
• agenti merceologici (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame);
• agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare);
• agenti in servizi vari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi).
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 73 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 il ruolo degli agenti di affari in mediazione mantenendo comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.
L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.
Requisiti e incompatibilità
L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti professionali che consistono nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato presso la C.C.I.A.A. di residenza un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante, in relazione al ramo di mediazione prescelto.
Il requisito professionale può essere dimostrato, inoltre, mediante:
• titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);
oppure
• essere iscritto nel soppresso ruolo agenti di affari in mediazione (Att.ne: requisito valido fino al 12/5/2016)
oppure
• essere iscritto nell’apposita sezione Rea.
L'attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con qualsiasi attività professionale ed imprenditoriale e con l'essere dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto, dei dipendenti di imprese di mediazione e dell'attività di amministratore di condominio.
SCIA
L'attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono utilizzare il modello “Mediatori” e il modello intercalare “requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb; i modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato dovranno essere allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese. Entrambi i modelli devono essere individuati con il codice documento C32 per il modello “Mediatori” e C33 per il modello intercalare “Requisiti”.
La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche da compilare esclusivamente con ComunicaStarweb. presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.
In caso di Scia richiesta da società l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo, deve prevedere l’attività di mediazione
Tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l’attività di mediazione devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica .
Le società di mediazione, ciascuna dotata di autonoma soggettività giuridica, che hanno lo stesso rappresentante legale devono provvedere, per ciascuna società, alla nomina di un distinto legale rappresentante in possesso dei requisiti previsti oppure se intendono mantenere lo stesso legale rappresentante (previo assenso dei rispettivi organi assembleari- art.2390 del C.C.) devono nominare, dalla seconda società in poi, per ciascuna delle società stesse, un soggetto in possesso dei requisiti previsti (vedi risoluzione ministeriale prot. n. 85869 del 1/10/2009 ) utilizzando il modello "MEDIATORI" ed il modello intercalare "REQUISITI" disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb da allegare all'istanza telematica diretta al Registro Imprese.
Società con un unico legale rappresentante e più unità locali
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa. Il titolo in base al quale il soggetto opera per conto dell’impresa e che lega il soggetto alla medesima (ad es. dipendente, collaboratore, ecc.) deve essere specificato nel campo note del modello “MEDIATORI” e del modello intercalare “REQUISITI” e nella polizza assicurativa deve essere prevista l’estensione della stessa a tutti coloro che svolgono l’attività per conto della società.
Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all’utenza mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.
Modifiche
L'agente di affari in mediazione (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Mediatori” e la sezione “Requisiti” .
ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE
I soggetti (persone fisiche) che cessano di svolgere l'attività richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA mediante la compilazione della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a regime) del modello "Mediatori" da allegare alla pratica telematica compilata con ComunicaStarweb da inviare al Registro Imprese.
L'impresa di intermediazione immobiliare presso la quale il soggetto cessa di svolgere l'attività dovrà comunicare entro 30 giorni la modifica (cessazione dell'attività del soggetto) compilando le sezioni "Anagrafica Impresa" e "Modifiche" del modello "Mediatori" sottoscritto ed allegato alla pratica telematica ComunicaStarweb da inviare al Registro Imprese
REGIME TRANSITORIO
Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc…).
Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.
Le imprese di mediazione (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno un’istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori” sezione Aggiornamento Posizione RI/REA per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell’ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell’impresa pena l’inibizione della continuazione dell’attività.
Nel modello, nell’apposita sezione l’impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati(dipendenti, collaboratori ecc…) che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per l’impresa stessa.
AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al registro delle imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare le seguenti condizioni:
• i dati del Ruolo e del Registro Imprese in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti devono coincidere;
• i soggetti che svolgono l'attività di mediazione non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità in caso contrario devono essere risolte prima dell'invio dell'istanza di aggiornamento;
• deve essere stata depositata la polizza assicurativa aggiornata
Nel caso in cui i legali rappresentanti non coincidono in entrambe le posizioni (soppresso Ruolo e Registro delle Imprese), l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.
Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa
Le persone fisiche iscritte al Ruolo ma inattive alla data del 12 maggio 2012, entro un anno, potranno presentare un’istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori” sezione “Iscrizione apposita Sezione (Transitorio)”.
Decorso tale termine non potranno più chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Rea, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all’entrata in vigore del decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.
Polizza di assicurazione
Il mediatore che esercita l'attività è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei rischi professionali per negligenze od errori professionali estesa anche ai dipendenti e a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa. Copia della stessa dovrà essere allegata alla pratica telematica di iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea.
Il massimale minimo di copertura dovrà essere:
• Euro 260.000,00 per le ditte individuali,
• Euro 520.000,00 per le società di persone,
• Euro 1.550.000,00 per le società di capitali.
La data di stipula della polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività.
La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività di mediazione per conto dell'impresa.
L'agente che esercita l'attività per più di una sezione dovrà stipulare una polizza che copra separatamente i rischi derivanti dalle diverse attività oppure stipulare più polizze distinte.
Tessera personale di riconoscimento
Il rilascio della tessera è ancora sospeso in attesa di definire costi e modalità di rilascio della stessa.
La Camera di Commercio rilascia a ciascun mediatore persona fisica o società, la tessera personale di riconoscimento prevista dall’art.26 del DPR n.1926 del 6/11/60. La tessera ha validità quattro anni dalla data di rilascio.
Condizioni per il rilascio della tessera:
• attività di mediazione denunciata al Registro Imprese;
• deposito della modulistica che si utilizza e della polizza assicurativa stipulata.
Revisione - Verifica dinamica del ruolo
L’ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla data di presentazione della SCIA la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.
In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.
Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del Rea sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data di iscrizione.
Mediazione occasionale
Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a 60 giorni in un anno ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attività che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il soggetto interessato presenta una pratica telematica allegando la SCIA (modello “MEDIATORI” e modello intercalare “REQUISITI”) dove dovrà indicare la data di cessazione dell’attività a pena di irricevibilità della domanda.
Diritto di stabilimento
Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.
Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l’attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.
In ogni caso tali imprese hanno l’obbligo di stipulare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, anche di compagnia straniera purchè riconosciuta dall’ISVAP.
Libera prestazione di servizi
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano.
MODIFICHE E CANCELLAZIONE
Modifiche: si effettuano d'ufficio (solo per coloro che risultino già iscritti nel registro delle imprese), dietro semplice comunicazione dell’interessato e senza il versamento di diritti di segreteria, le seguenti modifiche: variazione ragione/denominazione sociale; variazione sede della società o residenza della persona fisica nell’ambito della stessa provincia; variazione della natura giuridica; recesso del legale rappresentante.
Non sono in ogni caso considerate modifiche, ma nuove iscrizioni al Ruolo la richiesta di iscrizione in altra sezione del ruolo e il trasferimento da altra provincia.
In caso di richiesta di iscrizione in altra sezione sono dovuti sia il pagamento dei diritti di segreteria di iscrizione, sia la tassa di concessione governativa.
In caso di trasferimento da altra provincia è dovuto il pagamento dei diritti di segreteria per la domanda di iscrizione, ma non è, invece, dovuto il pagamento della tassa di concessione governativa.
In caso di nomina di nuovi legali rappresentanti della società, è necessario che coloro che subentrano risultino già iscritti al ruolo tenuto da una Camera di commercio.
La Cancellazione può avvenire per i seguenti motivi:
Cancellazione su istanza dell’interessato: in questo caso è necessario presentare domanda in bollo, ma non è previsto il pagamento di alcun diritto di segreteria.
Cancellazione d’ufficio:
• nei casi di incompatibilità previsti dalla legge;
• per la perdita dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge;
• per morte;
• fin seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
• Il mediatore cancellato nei casi c) e d) che ne faccia richiesta, può essere reiscritto nel Ruolo se è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione.
TESSERINO
La tessera di riconoscimento è rilasciata a tutti i mediatori iscritti nel ruolo. Per ottenerla occorre presentare:
- 2 foto formato tessera;
- 1 marca da bollo da euro 14,62;
- euro 5,00 per diritti di segreteria.
La richiesta di cancellazione dal ruolo comporta la restituzione del tesserino. In caso di smarrimento di quest'ultimo è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da sottoscrivere su modulo e depositare allo sportello camerale.
MODULI E FORMULARI
Se il mediatore utilizza moduli e formulari nell’esercizio della propria attività, deve riportarvi gli estremi dell’iscrizione nel ruolo e depositarne copia in via preventiva presso l’ufficio Albi e Ruoli.
SANZIONI
• da € 7.500,00 a € 15.000,00 a chi esercita la professione senza essere iscritto nel ruolo;
• € 516,00 a chi usa moduli o formulari diversi da quelli depositati presso la Camera di Commercio;
• € 1.549,00 a chi non deposita i moduli o formulari.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
• sospensione dal ruolo se il mediatore compie irregolarità nell’esercizio dell’attività;
• radiazione dal ruolo se il mediatore ha turbato gravemente il buon andamento del mercato o se il mediatore compie atti inerenti la mediazione durante il periodo di sospensione e nei confronti di coloro cui sia stata irrogata per tre volte la sospensione.
• cancellazione dal ruolo nel caso in cui vengano a mancare uno dei requisiti morali o una delle condizioni generali richiesti per l’iscrizione e nei casi di incompatibilità previsti dalla legge
RICORSI
La domanda deve essere esaminata entro 60 giorni dalla presentazione ed essa viene accolta o respinta con determinazione dirigenziale.
Nel caso in cui la domanda sia respinta, il provvedimento di diniego deve essere notificata all'interessato entro 15 giorni dalla decisione; entro 30 giorni da tale notifica, l'interessato può ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico, Via Sallustiana n. 53, 00187 Roma.
L'impresa che intende svolgere l'attività di agente d'affari in mediazione deve presentare, utilizzando la procedura della "Comunicazione Unica" e StarWeb (non Fedra Plus) o software compatibile, una pratica telematica al Registro delle imprese del luogo dove intende svolgere l'attività
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
• Modulistica Registro Imprese-Albo artigiani (I1-I2-S5-UL-INT P)mediante ComunicaStarweb
• Modello-Mediatori (formato XML) da compilarsi utilizzando StarWeb (o software compatibili) nelle sezioni "Anagrafica Impresa", "S.c.i.a.", "Requisiti"
• Modello Intercalare Requisiti (formato XML) da compilarsi utilizzando StarWeb (o software compatibili) per l'indicazione dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti di impresa societaria successivi al primo, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.
N.B. se il titolare/amministratore non dispone di firma digitale occorre stampare, firmare graficamente, scannerizzare e riallegare la pratica lasciando nella stessa, in ogni caso, il file .xml
• Documentazione e/o dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti professionali.
• Attestazione del versamento Tasse di Concessioni Governative pari ad € 168.00, sul C/C postale n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro Oper. di Pescara-T.C.C.G. (tale versamento deve essere effettuato nei casi di inizio attività e modifica della stessa).
• Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.pr. 445/2000 relativa alla stipula della Polizza Assicurativa o copia della stessa.
Cosa fare per accedere al servizio
I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea e successive modifiche sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e dopo essere stati compilati, sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere necessariamente allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.
Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2. della Guida online, alle pagine 101-108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.
INFORMAZIONI PIU' approfondite sulle modalità tecniche di compilazione e invio sono presenti sulla sezione "ex albi e ruoli"
Diritti di segreteria
SCIA
Euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 per tasse di concessioni governative intestato a Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 2 Tasse e Concessioni Governative
Società e apertura UL:
• Euro 30,00
Modifica legale rappresentante e nomina o modifica di preposto in società già attive
• Euro 30,00
Ditta individuale:
• Euro 18,00
• è necessario pagare l'imposta di bollo pari a Euro 17,50 .
Aggiornamento posizione RI/REA
• Euro 18,00
Rilascio tessera personale di riconoscimento
• Euro 25,00
Deposito modulistica
• Euro 18,00 per le imprese individuali
• Euro 30,00 per le società
• Euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 per tasse di concessioni governative intestato a Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 2 Tasse e Concessioni Governative: sono dovute nel caso in cui i soggetti nominati non risultano essere mai stati abilitati in precedenza
Normativa di riferimento
Legge n. 39 del 3 febbraio 1989. Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.
D.M. n. 452 del 21 dicembre 1990. Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione.
Legge n. 57 del 5 marzo 2001. Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
Legge n. 69 del 18 guigno 2009. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (Art. 9 modif. art. 19 della L.241/1990)
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
L. 30-7-2010 n. 122. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
D.M. 26-10-2011. Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Art. 11 del Decreto Bersani, convertito in Legge n. 248/2006, che ha soppresso la Commissione Provinciale per la tenuta del Ruolo Mediatori ed ha attribuito alle Camere di Commercio le funzioni di cui alla Legge n.39/1989 ed al D.M. n. 452/1990
Dirigente: Dr.ssa Donatella Romeo
Responsabile del procedimento: Claudio Gentile
mail:
claudio.gentile@cs.camcom.it