CERCHIAMO DI ESSERE CHIARI<br />
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Intanto dobbiamo distinguere la differenza tra attività turistica di supporto ai soci e servizio di guida e accompagnatore turistico.<br />
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Se non volete essere soggetti all'assistenza di un'agenzia di viaggi autorizzata dovete iscrivervi all'albo di cui ai seguenti articoli: 39 e 40 della legge Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13, di seguito riportati. In ogni caso il servizio di guida e accompagnatore turistico non potrà essere mai svolto da un associato, come già scritto nel mio parere precedente.<br />
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L.R. 06 Agosto 2007, n. 13<br />
Articolo 39 (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)<br />
1. E’ istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di turismo l’elenco delle<br />
associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative,<br />
culturali, religiose e sociali che abbiano sedi operative nel Lazio ed almeno in altre tre regioni e<br />
che, ai sensi della normativa vigente, svolgano in modo continuativo ed esclusivamente per i propri<br />
associati l’attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni.<br />
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le associazioni e gli altri enti devono<br />
possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:<br />
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;<br />
b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;<br />
c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.<br />
3. Le modalità di iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 1 sono disciplinate nel<br />
regolamento previsto all’articolo 32, comma 4.<br />
4. Le associazioni e gli altri enti inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale<br />
competente in materia di agenzie di viaggi e turismo il programma annuale delle singole iniziative<br />
previste. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima<br />
dell’inizio dell’attività.<br />
5. La Regione, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 42, sospende<br />
lo svolgimento delle attività delle associazioni e degli altri enti fino all’eliminazione<br />
dell’irregolarità, qualora:<br />
a) la documentazione di cui ai commi 3 e 4 risulti insufficiente od incompleta;<br />
b) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;<br />
c) non risulti l’esistenza della garanzia assicurativa di cui all’articolo 33.<br />
6. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, ogni associazione o altro ente deve servirsi, per<br />
l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino autorizzate ai sensi<br />
della presente legge.<br />
Art. 40<br />
(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)<br />
1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a<br />
livellolocale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare,<br />
senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od<br />
appartenenti.<br />
2. L’organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle<br />
disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un’assicurazione a copertura dei rischi<br />
derivanti ai partecipanti dall’effettuazione di ogni singola iniziativa.