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visite guidate come associazione

#1
Gentili,<br />
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vi scrivo perché in rete non riesco a trovare una risposta ai miei dubbi. Sono il presidente di un'associazione di promozione sociale e vorrei proporre ai miei soci una visita guidata ai fori romani e al Colosseo. Mi hanno detto che ho necessità di un'autorizzazione provinciale per poter fare la visita, ma sul sito della provincia di Roma non ho trovato nulla e non ho ricevuto risposte alla mail che inviato.<br />
<br />
la visita che ho intenzione di fare è rivolta soltanto ai soci però il problema principale è che la persona che la farà non ha ancora il patentino come guida turistica e questo mi preoccupa.<br />
<br />
<br />
grazie per l'attenzione Marina
 
D

Dottor X

Guest
#2
Se la persona che accompagna il gruppo, fa parte dell'Associazione e non svolge attività di illustrazione dei siti nessun problema. Ma se il gruppo deve essere guidato ed informato sul patrimonio artistico dovete rivolgervi ad una guida autorizzata, secondo quanto disposto dalla legge regionale 19 Aprile 1985, n. 50 "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico", e successive modifiche ed integrazioni. Altrimenti rischiate sanzioni da parte dei pubblici ufficiali di P.S.
 
#3
Grazie della risposta mi diceva però una persona che ha un'altra ssociazione che basta essere in un elenco, della provincia di roma delle associazioni autorizzate per avere il permesso ma tutto poco chiaro, non riesco a reperire le giuste informazioni.<br />
<br />
Grazie<br />
<br />
Marina
 
D

Dottor X

Guest
#4
CERCHIAMO DI ESSERE CHIARI<br />
<br />
Intanto dobbiamo distinguere la differenza tra attività turistica di supporto ai soci e servizio di guida e accompagnatore turistico.<br />
<br />
Se non volete essere soggetti all'assistenza di un'agenzia di viaggi autorizzata dovete iscrivervi all'albo di cui ai seguenti articoli: 39 e 40 della legge Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13, di seguito riportati. In ogni caso il servizio di guida e accompagnatore turistico non potrà essere mai svolto da un associato, come già scritto nel mio parere precedente.<br />
<br />
L.R. 06 Agosto 2007, n. 13<br />
Articolo 39 (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)<br />
1. E’ istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di turismo l’elenco delle<br />
associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative,<br />
culturali, religiose e sociali che abbiano sedi operative nel Lazio ed almeno in altre tre regioni e<br />
che, ai sensi della normativa vigente, svolgano in modo continuativo ed esclusivamente per i propri<br />
associati l’attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni.<br />
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le associazioni e gli altri enti devono<br />
possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:<br />
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;<br />
b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;<br />
c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.<br />
3. Le modalità di iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 1 sono disciplinate nel<br />
regolamento previsto all’articolo 32, comma 4.<br />
4. Le associazioni e gli altri enti inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale<br />
competente in materia di agenzie di viaggi e turismo il programma annuale delle singole iniziative<br />
previste. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima<br />
dell’inizio dell’attività.<br />
5. La Regione, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 42, sospende<br />
lo svolgimento delle attività delle associazioni e degli altri enti fino all’eliminazione<br />
dell’irregolarità, qualora:<br />
a) la documentazione di cui ai commi 3 e 4 risulti insufficiente od incompleta;<br />
b) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;<br />
c) non risulti l’esistenza della garanzia assicurativa di cui all’articolo 33.<br />
6. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, ogni associazione o altro ente deve servirsi, per<br />
l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino autorizzate ai sensi<br />
della presente legge.<br />
Art. 40<br />
(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)<br />
1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a<br />
livellolocale aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono organizzare e realizzare,<br />
senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od<br />
appartenenti.<br />
2. L’organizzazione e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 non sono soggette alle<br />
disposizioni della presente legge, purché venga stipulata un’assicurazione a copertura dei rischi<br />
derivanti ai partecipanti dall’effettuazione di ogni singola iniziativa.
 
#5
Salve, vorrei delle informazioni in merito a questo tema. In Puglia è possibile realizzare un'associazione di guide turistiche che calendarizzano le loro escursioni?

non pacchetti di viaggio ma singole escursioni.

L'associazione può svolgere questa attività?
 
#7
Salve, un'associazione mi ha proposto una collaborazione come guida per passeggiate a Roma con italiani.

Il punto è che io non ho il patentino , non sono ancora laureata e ripetono che non è necessaria l'abilitazione.

E' cambiata per caso la legge? Grazie mille
 
#9
Gent.le signor Saverio, un'altra domanda. Volendo pubblicizzare i servizi di guida on line, l'associazione non può quindi prendere in carico le prenotazioni attraverso il sito, ma solo promuovere le guide turistiche e le loro proposte?il contratto avviene tra turista e guida, non attraverso l'associazione quindi. Grazie per la sua risposta.
 
#10
Ho scritto veri articoli di storia locale, un libro ed altri sono in preparazione, basati su mie personali ricerche.

Facendo parte di un'associazione nata molto prima che nascesse le guide turistiche, nel corso della nostra ventennale attività abbiamo da sempre proposto visite guidate sui luoghi della storia, rendendo fruibili siti abbandonati e dimenticati.

Oggi con l'avvento delle guide turistiche, tutto ciò ci è precluso!

Le guide, infatti, dichiarando di essere le uniche autorizzate per legge, portano in giro i loro gruppi di turisti, anche locali, diffondendo le mie ricerche, oltre a tante leggende e stupidaggini varie.

Come mi devo comportare?
Grazie.
 

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