Salve a Tutti,<br />
Ecco il testo dove sono riportate le modifiche in merito all' Art. 109 - Testo Unico di Pubblica Sicurezza (fonte Unione Industriali di Napoli):<br />
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Si informa che la Legge n. 214/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina di registrazione e notifica dei dati dei clienti alloggiati in albergo.<br />
Il nuovo testo dell’articolo 109 del TULPS, a seguito delle modifiche introdotte, è il seguente:<br />
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1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.<br />
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.<br />
3. Entro le ventiquattrore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.<br />
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<strong>Rispetto alla precedente versione:</strong><br />
- <strong>viene eliminato l’obbligo di compilare e far sottoscrivere ai clienti la scheda di polizia</strong>;<br />
- <strong>la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate deve essere effettuata avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, e non più con la consegna delle schede cartacee;</strong><br />
- <strong>la comunicazione va effettuata entro 24 ore dall’arrivo dei clienti direttamente alle questure, e non più alle autorità locali di pubblica sicurezza</strong>.<br />
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Il nuovo articolo 109 prevede, infine, che le modalità per la comunicazione alle questure viene stabilita con Decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Garante per la privacy.<br />
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<strong>Nelle more dell’emanazione di tale Decreto, le aziende che ancora non utilizzano il collegamento telematico, devono attivarsi richiedendo alle Questure competenti sul territorio l’accesso al servizio, o concordando l’invio dei dati tramite fax.<br />
Sul sito della Polizia di Stato https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/ è pubblicato l’elenco delle Province in cui il servizio è già attivo, nonché le modalità per richiedere le credenziali di accesso al servizio.</strong><br />
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Spero essere stato d'aiuto. Buon lavoro a Tutti.