Ritengo sia necessario pubblicare la sentenza del Consiglio di Stato, in particolare viene citato l'art. 41 della Costituzione che riguarda la libertà d'impresa. Non dimenticate, comunque, che nel libretto automobilistico, va inserito che il trasporto dei clienti si riferisce, appunto, all'attività imprenditoriale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8357/2004, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
c o n t r o
la Società turistica scientifica s.a.s. di Sannino Domenico & C., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sez. III, n. 10733/03 in data 31 luglio 2003, resa tra le parti;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
all’udienza pubblica del 19 maggio 2009, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l’Avvocato dello Stato Giustina Noviello;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO DIRITTO
1. La Società turistica scientifica s.a.s. di Sannino Domenico & c. adiva, con ricorso n.7167/2003, il T.a.r. della Campania, sede di Napoli, chiedendo l'annullamento del provvedimento del Direttore dell’Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Napoli 2.4.2003 n.2406/IV/2005, con il quale le era stata negata l’immatricolazione ad uso proprio di un autobus, da destinare, in via complementare e strumentale, a viaggi organizzati per i clienti dell’agenzia di cui la società medesima era esercente.
A fondamento del gravame, la società istante deduceva censure di violazione di legge (R.D.L. 23 novembre 1936 n. 2523, artt. 1 e 2; D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; D.M. 4 luglio 1994) e di eccesso di potere (per carenza di istruttoria e di idonea motivazione)..
Nel giudizio si costituiva, per resistere, l’Amministrazione intimata. Con la sentenza in epigrafe specificata l’adito T.a.r. accoglieva il ricorso, ritenendo nella sostanza che non vi fosse, nella normativa richiamata, alcun obbligo imposto alle agenzie di viaggio di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto ed, inoltre, che il servizio stesso fosse strumentale allo svolgimento della propria attività..
Avverso tale sentenza ha interposto l’odierno appello il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha contrastato le argomentazioni del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della gravata pronuncia e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado, attesa la ritenuta sua infondatezza.
Nell’attuale fase di giudizio la società appellata non si è costituita.
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2009, infine, la causa è stata assunta in decisione.
2. L’appello non è meritevole di accoglimento.
2.1. Con la gravata sentenza i primi giudici hanno ritenuto che, sulla base dell’art 83 del Codice della strada - secondo cui “per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività”- la questione oggetto di esame riguardasse il rapporto di connessione dell’uso del veicolo all’attività dell’agenzia viaggio ed hanno accolto la domanda della società ricorrente partendo dall’esame della disciplina dell’attività delle agenzie di viaggio (art. 2 R.D.L. n. 2523/1936); disciplina questa che comprende anche specifici aspetti, quali l’organizzazione di viaggi e/o di escursioni, per il cui svolgimento risulta necessaria l’utilizzazione di mezzi di trasporto, non essendovi peraltro, alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alla possibilità di svolgimento della propria attività, e dovendosi osservare che, laddove viene previsto che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, ossia che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi.
2.2. In relazione a tali argomentazioni della contestata pronuncia, l’Amministrazione appellante rileva nel presente gravame che la disposizione appena citata (in particolare, nella lett. f)), dimostrerebbe il contrario, imponendo all’agenzia di viaggi di avvalersi per il servizio accessorio di trasporto del “noleggio di autovetture” ed escludendo, quindi, la possibilità di effettuare attività di trasporto e di usare mezzi in proprio.
Più specificamente, il Ministero ricorrente – dopo avere richiamato gli arrt. 83 e 82 del codice della Strada, il D.M. 4.7.1974 (recante direttive e criteri per l’immatricolazione in uso degli autobus), la Circolare ministeriale 12.1.1995 n.5 ed, infine, l’art.2 del R.D.L. 23.11.1936 n.2352 – sostiene, in sintesi, che il servizio “accessorio” di trasporto debba essere effettuato con noleggio di autobus nel caso delle agenzie di viaggio, mancando nella specie la necessità obiettiva richiesta dalla normativa vigente, per cui doveva considerare corretto l’operato dell’Amministrazione che nel caso in questione aveva disatteso l’istanza presentata dalla odierna appellata.
Tale rilievo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può essere condiviso.
Ed invero – come già osservato (in relazione ad analoga controversia tra le stesse parti) nella decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.1919 del 2008 - l’art. 2 R.D.L. 2523/1936, nel testo vigente all’epoca dei fatti, stabilendo che “sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di seguito elencate: … f ) organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture”,
è univoca nel prevedere, tra le attività consentite alle agenzie di viaggi, l’organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, sicché rispetto ad essa va valutato il requisito relativo alla connessione dell’esigenza che si intende soddisfare tramite l’uso del veicolo e, in tal senso, non può dubitarsi che il bus che la società appellata ha chiesto d’immatricolare fosse strettamente asservito alla realizzazione dei viaggi.
La previsione del noleggio di autovetture - assente nella vigente formulazione della disposizione - non incide dunque, come osservato nella citata decisione, su detta interpretazione, in quanto vale soltanto ad esplicitare che l’agenzia ha facoltà di impiegare mezzi altrui, essendo peraltro retta dalla congiunzione, che sancisce come si tratti di fenomeno distinto e aggiuntivo al potere di organizzare viaggi; dal che la conseguenza che, ai limitati fini di cui alla lettera f), la tesi secondo cui l’impresa di viaggi svolge solo attività di intermediazione e non anche di produzione diretta del viaggio deve ritenersi erronea, fermo restando che, pur in un quadro favorevole alla liberalizzazione dell’impresa di viaggi, le attività che la stessa impresa viene a svolgere – ulteriori rispetto a quella classica di intermediazione – vadano sottoposte a tutti i controlli pubblici del settore interessato (cfr, in tal senso,. n. 1919/2008 cit.).
2.3. Deve ribadirsi dunque, anche nell’attuale sede, la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado, per il quale, laddove si prevede che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, e cioè che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi, risolvendosi, peraltro, una diversa interpretazione in una evidente lesione dell’art. 41 Cost., con riferimento alla libertà di iniziativa economica, sia in quanto si porrebbe una irragionevole limitazione all’attività delle agenzie di viaggio, sia in quanto verrebbe a crearsi, di fatto, una sorta di “riserva monopolistica” delle imprese di trasporto, alle quali, per la organizzazione di viaggi o di escursioni, le agenzie di viaggio dovrebbero rivolgersi, non già per una propria libera scelta imprenditoriale, bensì per (irragionevole) obbligo di legge. Naturalmente, come già sottolineato nella richiamata pronuncia, resta fermo che le attività che l’agenzia di viaggio viene a svolgere, ulteriori rispetto a quella di intermediazione, sono sottoposte ai controlli e alla disciplina del settore interessato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello in esame deve essere dunque respinto.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non essendosi costituita nel presente giudizio la parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2009, con l'intervento dei signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Domenico Cafini Consigliere est.
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
p.Il Direttore della Sezione
Giovanni Ceci
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria