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Organizzazione Gite Giornaliere

#1
Salve a tutti, abito in un paesino turistico lungo la costa adriatica. Essendo ormai da qualche anno disoccupato e perennemente alla ricerca di nuova occupazione avrei pensato di sfruttare proprio il turismo per organizzare gite giornaliere nei paesi e località dell'entroterra. L'idea sarebbe quella di acquistare un pulmino a 9 posti, richiedere la licenza di noleggio con conducente e mi fermo quì.
A quale tipo di difficoltà potrei andare incontro, cosa altro necessiterebbe per svolgere questo tipo di attività. Vi sarei molto grato se poteste aiutarmi.
GRAZIE!!!
 
#2
non è semplice prendere la NCC e una volta presa non è sufficiente per confezionare un prodotto turistico vendibile.
dovresti unire il trasporto a delle visite guidate, degustazioni.. ma per farlo dovresti essere un'agenzia di viaggi

antonella
 
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#3
scusate se mi intrometto nella discussione..io ho un hotel e nel mio statuto c'è la voce escursioni posso effettuarle a me interesserebbe escursioni in jeep e con i quad.
Grazie
Cordiali saluti
Alessandro
 
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Dottor X

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#4
I mezzi di proprietà dell'impresa possono essere utilizzati, dalla stessa impresa nello svolgimento dei compiti dell'attività autorizzata.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti. Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, unb aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.”
Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto.
È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.)
Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attivitàdi trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".

Pertanto, le attività escursionistiche possono essere svolte solamente da agenzie di viaggi, se ci sono altri servizi turistici, o dalle imprese di nolo con autista se trattasi di semplice trasporto di passeggeri
 
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#5
Anche io vorrei una precisazione.
Ho un'attività di Guida Turistica (naturalmente in regola con patentini e PI) già da un anno. Ho l'esigenza di trasportare con un minibus 9 posti i miei clienti fino al luogo della visita per evitare di obbligarli a utilizzare l'auto propia. Mi hanno detto che finché trasporto i miei clienti (i visitatori del sito) non ho bisogno di avere licenze ncc, purché il trasporto risulti gratuito.
Potrei avere anche qualche riferimento legislativo?
 
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Dottor X

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#6
Ritengo sia necessario pubblicare la sentenza del Consiglio di Stato, in particolare viene citato l'art. 41 della Costituzione che riguarda la libertà d'impresa. Non dimenticate, comunque, che nel libretto automobilistico, va inserito che il trasporto dei clienti si riferisce, appunto, all'attività imprenditoriale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8357/2004, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
c o n t r o
la Società turistica scientifica s.a.s. di Sannino Domenico & C., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sez. III, n. 10733/03 in data 31 luglio 2003, resa tra le parti;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
all’udienza pubblica del 19 maggio 2009, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l’Avvocato dello Stato Giustina Noviello;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO DIRITTO
1. La Società turistica scientifica s.a.s. di Sannino Domenico & c. adiva, con ricorso n.7167/2003, il T.a.r. della Campania, sede di Napoli, chiedendo l'annullamento del provvedimento del Direttore dell’Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Napoli 2.4.2003 n.2406/IV/2005, con il quale le era stata negata l’immatricolazione ad uso proprio di un autobus, da destinare, in via complementare e strumentale, a viaggi organizzati per i clienti dell’agenzia di cui la società medesima era esercente.
A fondamento del gravame, la società istante deduceva censure di violazione di legge (R.D.L. 23 novembre 1936 n. 2523, artt. 1 e 2; D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; D.M. 4 luglio 1994) e di eccesso di potere (per carenza di istruttoria e di idonea motivazione)..
Nel giudizio si costituiva, per resistere, l’Amministrazione intimata. Con la sentenza in epigrafe specificata l’adito T.a.r. accoglieva il ricorso, ritenendo nella sostanza che non vi fosse, nella normativa richiamata, alcun obbligo imposto alle agenzie di viaggio di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto ed, inoltre, che il servizio stesso fosse strumentale allo svolgimento della propria attività..
Avverso tale sentenza ha interposto l’odierno appello il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha contrastato le argomentazioni del giudice di prime cure, concludendo per la riforma della gravata pronuncia e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado, attesa la ritenuta sua infondatezza.
Nell’attuale fase di giudizio la società appellata non si è costituita.
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2009, infine, la causa è stata assunta in decisione.
2. L’appello non è meritevole di accoglimento.
2.1. Con la gravata sentenza i primi giudici hanno ritenuto che, sulla base dell’art 83 del Codice della strada - secondo cui “per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività”- la questione oggetto di esame riguardasse il rapporto di connessione dell’uso del veicolo all’attività dell’agenzia viaggio ed hanno accolto la domanda della società ricorrente partendo dall’esame della disciplina dell’attività delle agenzie di viaggio (art. 2 R.D.L. n. 2523/1936); disciplina questa che comprende anche specifici aspetti, quali l’organizzazione di viaggi e/o di escursioni, per il cui svolgimento risulta necessaria l’utilizzazione di mezzi di trasporto, non essendovi peraltro, alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alla possibilità di svolgimento della propria attività, e dovendosi osservare che, laddove viene previsto che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, ossia che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi.
2.2. In relazione a tali argomentazioni della contestata pronuncia, l’Amministrazione appellante rileva nel presente gravame che la disposizione appena citata (in particolare, nella lett. f)), dimostrerebbe il contrario, imponendo all’agenzia di viaggi di avvalersi per il servizio accessorio di trasporto del “noleggio di autovetture” ed escludendo, quindi, la possibilità di effettuare attività di trasporto e di usare mezzi in proprio.
Più specificamente, il Ministero ricorrente – dopo avere richiamato gli arrt. 83 e 82 del codice della Strada, il D.M. 4.7.1974 (recante direttive e criteri per l’immatricolazione in uso degli autobus), la Circolare ministeriale 12.1.1995 n.5 ed, infine, l’art.2 del R.D.L. 23.11.1936 n.2352 – sostiene, in sintesi, che il servizio “accessorio” di trasporto debba essere effettuato con noleggio di autobus nel caso delle agenzie di viaggio, mancando nella specie la necessità obiettiva richiesta dalla normativa vigente, per cui doveva considerare corretto l’operato dell’Amministrazione che nel caso in questione aveva disatteso l’istanza presentata dalla odierna appellata.
Tale rilievo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può essere condiviso.
Ed invero – come già osservato (in relazione ad analoga controversia tra le stesse parti) nella decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.1919 del 2008 - l’art. 2 R.D.L. 2523/1936, nel testo vigente all’epoca dei fatti, stabilendo che “sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di seguito elencate: … f ) organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture”,
è univoca nel prevedere, tra le attività consentite alle agenzie di viaggi, l’organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, sicché rispetto ad essa va valutato il requisito relativo alla connessione dell’esigenza che si intende soddisfare tramite l’uso del veicolo e, in tal senso, non può dubitarsi che il bus che la società appellata ha chiesto d’immatricolare fosse strettamente asservito alla realizzazione dei viaggi.
La previsione del noleggio di autovetture - assente nella vigente formulazione della disposizione - non incide dunque, come osservato nella citata decisione, su detta interpretazione, in quanto vale soltanto ad esplicitare che l’agenzia ha facoltà di impiegare mezzi altrui, essendo peraltro retta dalla congiunzione, che sancisce come si tratti di fenomeno distinto e aggiuntivo al potere di organizzare viaggi; dal che la conseguenza che, ai limitati fini di cui alla lettera f), la tesi secondo cui l’impresa di viaggi svolge solo attività di intermediazione e non anche di produzione diretta del viaggio deve ritenersi erronea, fermo restando che, pur in un quadro favorevole alla liberalizzazione dell’impresa di viaggi, le attività che la stessa impresa viene a svolgere – ulteriori rispetto a quella classica di intermediazione – vadano sottoposte a tutti i controlli pubblici del settore interessato (cfr, in tal senso,. n. 1919/2008 cit.).
2.3. Deve ribadirsi dunque, anche nell’attuale sede, la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado, per il quale, laddove si prevede che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, e cioè che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi, risolvendosi, peraltro, una diversa interpretazione in una evidente lesione dell’art. 41 Cost., con riferimento alla libertà di iniziativa economica, sia in quanto si porrebbe una irragionevole limitazione all’attività delle agenzie di viaggio, sia in quanto verrebbe a crearsi, di fatto, una sorta di “riserva monopolistica” delle imprese di trasporto, alle quali, per la organizzazione di viaggi o di escursioni, le agenzie di viaggio dovrebbero rivolgersi, non già per una propria libera scelta imprenditoriale, bensì per (irragionevole) obbligo di legge. Naturalmente, come già sottolineato nella richiamata pronuncia, resta fermo che le attività che l’agenzia di viaggio viene a svolgere, ulteriori rispetto a quella di intermediazione, sono sottoposte ai controlli e alla disciplina del settore interessato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello in esame deve essere dunque respinto.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non essendosi costituita nel presente giudizio la parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2009, con l'intervento dei signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Domenico Cafini Consigliere est.
Presidente
Consigliere Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
p.Il Direttore della Sezione
Giovanni Ceci


CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria
 
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#7
Buonasera signor Saverio, sono nuovo del forum. Gradirei una precisazione:
una agenzia di viaggi/tour operator, acquistando (o noleggiando) un minivan 9 posti, e dotandosi di conducente/accompagnatore (con patente BK), può effettuare escursioni in giornata nei dintorni?

Dai suoi interventi sembrerebbe di si, mentre da alcune risposte date da "turismoefisco.it" in passato, sembra evidente che la agenzia possa effetturare le escursioni solamente affidandosi ad un NCC (risposta: "dovete richiedere la prestazione di un NCC poichè non rientra nelle vostre competenze l'autonoleggio di autovetture con conducente ma solo l'organizzazione di viaggi da effettuare con professionisti abilitati per ogni settore: pulman, hotels etc").

La ringrazio in anticipo, Claudio
 
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Dottor X

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#8
In caso di acquisto certamente si, come si evince dalla citata giurisprudenza: ( trovate la sentenza in precedenti risposte, in questa sezione): REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 8357/2004, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; c o n t r o la Società turistica scientifica s.a.s. di Sannino Domenico & C.,
Ritengo non sia possibile in caso di noleggio, ma come ho già scritto, in precedenza, dovete andare all'ACI e chiedere di inserire nel libretto di circolazione la dicitura che autorizza il trasporto di persone e cose, nell'ambito dell'attività d'impresa.
Se vi creano problemi, portategli la sentenza del Consiglio di Stato.
Buon lavoro
 
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#11
Salve a tutti, abito in un paesino turistico lungo la costa adriatica. Essendo ormai da qualche anno disoccupato e perennemente alla ricerca di nuova occupazione avrei pensato di sfruttare proprio il turismo per organizzare gite giornaliere nei paesi e località dell'entroterra. L'idea sarebbe quella di acquistare un pulmino a 9 posti, richiedere la licenza di noleggio con conducente e mi fermo quì.

A quale tipo di difficoltà potrei andare incontro, cosa altro necessiterebbe per svolgere questo tipo di attività. Vi sarei molto grato se poteste aiutarmi.

GRAZIE!!!
 
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Dottor X

Guest
#12
Purtroppo non è possibile. Solo le agenzie di viaggi sono abilitate alla intermediazione turistica. Legga i miei pareri sull'argomento all'interno di questo forum.
 
#13
Non so se mi è stato risposto....
il mio quesito era legato all'attività di guida turistica regolarmente iscritta alla camera di commercio.

Con la mia attività di Guida Turistica potrei fare le azioni seguenti o no?
1) Acquistare per la mia attività un minibus da 9 posti guidabile con la patente B, ad uso aziendale (o eventualmente privato e aziendale)
2) Utilizzare il mio minibus per raggiungere siti archeologici in cui svolgere la mia attività e fare la visita guidata a pagamento
3) trasportare gratuitamente sul mio minibus i primi 8 clienti che vorranno partecipare alla visita guidata

Potrei avere un parere su ognuno dei tre punti singolarmente?
Grazie
 
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Dottor X

Guest
#14
Le rispondo senz'altro, ma le faccio notare che nella precedente richiesta non aveva comunicato di essere una guida autorizzata. Comunque, oltre ad essere iscritto alla Camera di Commercio deve essere abilitato dalla regione, se avesse specificato la regione e non solo la costa adriatica, avrei risposto in merito alla normativa della stessa regione.<br />
Ciò premesso, se nel libretto di circolazione viene inserita la dicitura che abilita il mezzo allo svolgimento dell'attività da lei svolta, a cura dell'ACI, non chiedendo una tariffa ulteriore per il servizio di transfer, lei può svolgere detta attività secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004, me citata nei precedenti quesiti, di questo stesso forum.
 
#15
Gentilissimo Saverio, chiedo scusa, non era mia intenzione offendere nessuno.
Giusto per completezza, sono Guida Turistica iscritto all'albo della regione sardegna, con regolare partita iva di attività guida turistica codice ATECO 79.90.20
Ti ringrazio dell'utilissima risposta, anche perché invece l'impiegato dell'ufficio SUAP del mio comune mi ha sconsigliato di acquistare il 9 posti in quanto mi esporrei a denuncia da parte dei NCC.

Samuele
 
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Dottor X

Guest
#16
Preg.mo Samuele, lungi da me dal pensare ad una offesa. Per completezza d'informazione, le regioni non istituiscono albi, riservati alle categorie professionale di cui all'art. 2229 del codice civile, guide sono iscritte in semplici elenchi regionali. Per concludere, a seguito di numerose sentenze, l'attività di guida turistica, in regime di libera prestazione di servizi, può essere svolta in tutta l'Unione Europea.
In bocca al lupo
 
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#17
Buongiorno,

sono un agente di viaggio ed ho trovato molto interessante questo thread, dato che vorrei avviare un'attività di escursioni giornaliere con minibus 9 posti o auto monovolume.
Assodato che per un'agenzia di viaggio è consentito organizzare escursioni utilizzando un mezzo di proprietà (previa indicazione sul libretto di circolazione che il mezzo sarà utilizzato per trasporto di persone connesso all'attività dell'azienda e, aggiungo, un'ampia copertura assicurativa anche per conducente e passeggeri), vorrei chiedere un parere in merito al profilo che dovrebbe avere l'autista che guiderà il mezzo.
Parlando sempre di un'auto monovolume o di un pulmino 9 posti, sicuramente è sufficiente la patente B.
Il CAP è necessario ?
Il patentino da accompagnatore turistico è necessario ?
Giudicherei, poi, che se l'escursione prevede anche dei giri guidati a piedi, il conducente dovrebbe avere il patentino da guida, oppure sarà necessario prendere una guida autorizzata sul posto. Corretto ?

Grazie per i consigli :)
 
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Dottor X

Guest
#18
Le sue domande sono pertinenti e mirate. Le rispondo punto per punto. L'autsta del mezzo deve essere un dipendente dell'agenzia di viaggi, il CAP viene richiesto per i noleggi auto con autista, su questo punto sara' meglio chiedere all'ACI quando si provvedera' all'indicazione dell'attivita' sul libretto di circolazione. L'autista non deve essere un accompagnatore turistico, se lo fosse tanto meglio. Per le visite guidate necessita o guida o accompagnatore autorizzato.
Sulla doppia figura esiste una direttiva europea, recepita in Italia, che prevede una figura unica.
Su questo tema e' in atto una diatriba tra le associazioni di categoria da una parte, che vorrebbero tenute distinte le due professioni e dall'altra agenti di viaggi e chi, come me dirigente di pubblica amministrazione, ritengono che si debba applicare la normativa europea, recepita dallo Stato italiano.
Su quest'ultimo argomento inviero' la normativa a chi la richiedera' al seguente indirizzo: saveriopanzica@alice.it
Buon lavoro
 
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#19
La ringrazio per le cortesi risposte. Vorrei soffermarmi sulla figura dell'autista del mezzo utilizzato per le escursioni. Dato che assumere un dipendente per un lavoro tutt'altro che continuativo sarebbe difficilmente sostenibile, per condurre il mezzo (e per offrire un servizio di livello) mi orienterei piuttosto su guide/accompagnatori turistici ingaggiati volta per volta. Quindi alla fine il mezzo sarebbe di proprietà dell'agenzia e l'autista un lavoratore autonomo. Ciò potrebbe rappresentare un problema in base alle normative vigenti ?
 
D

Dottor X

Guest
#20
Ritengo sia importante che lei stabilisca, per coloro che non sono dipendenti a tempo determinato o indeterminato, un rapporto di "lavoro occasionale", quando dovranno guidare il mezzo, con dei contratti, dai quali si evinca: il tipo di lavoro, il tempo in cui il soggetto opererà per conto della sua impresa e il compenso. Sarebbe opportuno, di volta in volta, predisporre delle lettere che il personale impegnato potrebbe presentare ad eventuali controlli. Tale procedura dimostrerebbe che il mezzo e il personale vengono impegnati nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi di settore all'impresa.

Per analogia, a quanto da lei richiesto, credo si possa applicare l'articolo 1 del D.P.R. 13 dicembre 1995.
Art. 1.
1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida
turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro
dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a
circuito chiuso, abbia ad oggetto:
a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo
svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;
b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:
1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato
membro di stabilimento dell'impresa stessa;
2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od
autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la
prestazione dell'attività di guida turistica;
3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al
percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto di visita turistica;
4) il numero dei partecipanti al viaggio.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da fedele
traduzione in lingua italiana.
 
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#21
chiedo gentilmente un chiarimento legato alla iniziativa che vorrei implementare.
Aprendo una partita iva è possibile organizzare quando segue?
1) organizzare visite guidate all'interno di aziende o allevamenti o cantina con personale interno delle aziende
2) tour enostromici in ristoranti
3) visite culturali in castelli
affidando anche il trasporto di persone a società esterna di autotrasporti.
Grazie
 
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#22
perdon, non ne capisco nulla.., ma il codice del turismo come si interpone con la questione dell'utilizzo di un mezzo gratuito da parte di una guida abilitata?
mille grazie
 
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D

Dottor X

Guest
#23
Per sgombrare il campo da ogni interpretazione personale, ribadisco che la "INTERMEDIAZIONE TURISTICA" può essere svolta solo dalle agenzie di viaggi e tour operator AUTORIZZATI dalle regioni. Articolo 117 comma 4 della Costituzione italiana: le competenze residuali o innominate delle regioni, in merito al turismo, riguardano: strutture ricettive e agenzie di viaggi.
 
#24
Ciao tutti. Mi sono appena iscritta e ho trovato molti argomenti interessanti su questo forum. Infatti cercavo proprio delle risposte circa questo argomento. Ho aperto un'agenzia che si occupa dell'incoming e come molti di voi vorrei organizzare anche i transfer da/per aeroporto o escursioni verso i siti d'interesse storico/culturale. Se non ho capito male, la vettura che si può utilizzare (per evita di noleggiare NCC) deve essere intestata all'agenzia? Se, però, io ho un dipendente autista, proprietario della macchina (van) adibito al trasporto di persone, potrei utilizzare lui e la sua macchina? grazie mille per il chiarimento.
 
D

Dottor X

Guest
#25
Il mezzo deve essere di proprietà dell'impresa e sul libretto, intestato alla stessa impresa, va indicato che il mezzo viene impiegato, anche, per l'attività imprenditoriale.
 
#26
Gentile Saverio, sono una guida autorizzata dalla Regione Sardegna. Alla data di oggi, acquistando un fuoristrada a nome della mia dita, se nel libretto di circolazione viene inserita la dicitura che abilita il mezzo allo svolgimento dell'attività da me svolta, a cura dell'ACI, non chiedendo una tariffa ulteriore per il servizio di transfer, potrei svolgere l'attività di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato N.4898/09 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 8357 ANNO 2004, citata nei precedenti quesiti, di questo stesso forum? mille grazie. Marco
 
D

Dottor X

Guest
#27
Preg.mo Marco, assolutamente si. Tenga sempre con lei: copia della sentenza, la partita IVA e il tesserino di guida, per dimostrare la legittimità del suo operato. Purtroppo, qualche volta, gli agenti di P.S. non conoscono le norme, perché i loro campi di azione sono molteplici.
 
#30
Gentile Saverio, mi sono informato per quanto concerne la dicitura sul libretto di circolazione della macchina..da quello che mi hanno detto alla motorizzazione nn è possibile inserire la dicitura..però la macchina la farò fatturare a nome della mia ditta, pertanto potro scaricarla
 

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