Gentile Dott. X
mi chiamo Clara Morales e sono Architetto. Avrei da porLe il seguente quesito: una cliente mi ha incaricata della progettazione e direzione lavori per la trasformazione di un appartamento in casa vacanza o in alternativa B&B; l’immobile è sito nel centro storico di Catania, al secondo piano di un palazzo antico non sottoposto a vincolo.
Al SUAP del Comune mi hanno indicato la normativa di riferimento, ovvero il Decreto 15.02.2017 e il D.A. 22.11.2018, mi è stato contestualmente detto che per realizzare la casa vacanza necessita l’osservanza della normativa inerente l’abbattimento delle barriere architettoniche (D.M. 236/89): premetto che gli interventi da eseguire sull’immobile rientrano nella all’interno della manutenzione straordinaria, dunque non si tratta di una ristrutturazione con le caratteristiche descritte all’interno del D.P.R.6 giugno 2001, n°380 .
Nel D.A. 22.11.2018 al punto1.1 requisiti minimi del punto 1) requisiti minimi e disposizioni applicabili a tutte le aziende ricettivo-alberghiere elencate all’art. 3 della legge regionale 27/1996 a un certo punto si legge:” le strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze ed in generale tutte le attività ricettive svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa non superiore alle sei camere, devono garantire le condizioni fissate all’art.5 punto 5.1(residenza) del D.M. n° 236/89 ovvero nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale …deve essere consentito l’accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento…
Pertanto la domanda è la seguente: la rispondenza al D.M. 236/89 è obbligatoria per le strutture ricettive elencate all’interno del D.A. 22.11.2018 qualunque sia il tipo di intervento da attuare ovvero a prescindere che si tratti di una manutenzione straordinaria o di una ristrutturazione ecc….?
o l’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere garantito come da D.M. 236/89 ovvero per:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.?
Nel caso l’attività da realizzare fosse quella di B&B e la manutenzione all’interno dell’appartamento fosse una semplice manutenzione straordinaria la rispondenza alle D.M. 236/89 sarebbe comunque obbligatoria ?
Il B&B rientra tra le strutture ricettive – alberghiere? non è elencato all’interno della legge regionale 6.04.1996 n 27.
Considerato che il punto 1 del D.A. 22.11.2018 recita: ) requisiti minimi e disposizioni applicabili a tutte le aziende ricettivo-alberghiere elencate all’art. 3 della legge regionale 27/1996, il B&B deve essere considerata tra queste ?