Vorrei iniziare questo topic con alcuni link sulla legislazione vigente sulla registrazione delle persone alloggiate in hotel, così che tutti abbiano un quadro completo.
1) http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I Codici/TULPS/TULPS.htm
[TULPS completo, vedere parte su pubblici esercizi, art. 109)
2) http://web.tiscali.it/gcranchi/pstu.htm
Sottolineo alcune parti:
ART. 109 - TULPS
I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno
Sanzioni da TULPS
Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.
Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.
Quindi chi non registra immediatamente il cliente al suo arrivo, tenendo il documento per una registrazione successiva (si fa riferimento all'albergatore e non ai suoi collaboratoi) và incontro alle sanzioni dell'art. 17
Inoltre:
Quando un Cliente chiede l'alloggio, deve compilare egli stesso la schedina di notifica e l'impiegato deve trascrivere i rimanenti dati del documento e controfirmarla. A secondo delle diverse tecniche di registrazione, essa viene fotocopiata e tenuta in archivio per 10 anni a disposizione delle Autorità dei Polizia , oppure i dati vengono registrati su elaboratori, che comunque debbono essere idonei all'archiviazione o con trascrizione su tabulati, come il vecchio libro questura. <strong>La registrazione dei dati anagrafici del Cliente deve essere fatta prima del suo ingresso nella camere e con la nuova legge sulla privacy non si possono fotocopiare i documenti per nessun motivo
Ripreso dal secondo link
Fatemi sapere e fate correzioni in caso.
Non esiste alcun obbligo riguardo la regola che molti applicano cioè 1 schedina 1 ricevuta fiscale. Comunque al cliente, in qualsiasi caso, va consegnata una Ricevuta Fiscale comprovante il soggiorno.
1) http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I Codici/TULPS/TULPS.htm
[TULPS completo, vedere parte su pubblici esercizi, art. 109)
2) http://web.tiscali.it/gcranchi/pstu.htm
Sottolineo alcune parti:
ART. 109 - TULPS
I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno
Sanzioni da TULPS
Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.
Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.
Quindi chi non registra immediatamente il cliente al suo arrivo, tenendo il documento per una registrazione successiva (si fa riferimento all'albergatore e non ai suoi collaboratoi) và incontro alle sanzioni dell'art. 17
Inoltre:
Quando un Cliente chiede l'alloggio, deve compilare egli stesso la schedina di notifica e l'impiegato deve trascrivere i rimanenti dati del documento e controfirmarla. A secondo delle diverse tecniche di registrazione, essa viene fotocopiata e tenuta in archivio per 10 anni a disposizione delle Autorità dei Polizia , oppure i dati vengono registrati su elaboratori, che comunque debbono essere idonei all'archiviazione o con trascrizione su tabulati, come il vecchio libro questura. <strong>La registrazione dei dati anagrafici del Cliente deve essere fatta prima del suo ingresso nella camere e con la nuova legge sulla privacy non si possono fotocopiare i documenti per nessun motivo
Ripreso dal secondo link
Fatemi sapere e fate correzioni in caso.
Non esiste alcun obbligo riguardo la regola che molti applicano cioè 1 schedina 1 ricevuta fiscale. Comunque al cliente, in qualsiasi caso, va consegnata una Ricevuta Fiscale comprovante il soggiorno.
Ultima modifica da un moderatore: