Non facciamo confusione.
Intanto come premessa: la guida turistica e l'accompagnatore turistico sono professionisti che possono svolgere la loro attività, previa autorizzazione, da parte delle province o regioni. Il caso di un soggetto che, per conto di una agenzia di viaggi "accompagna" il gruppo, non è un professionista ma un dipendente. Pertanto, solo chi è autorizzato può svolgere l'attività di professionista turistico.
A seguire uno stralcio della normativa della regione Campania.
Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11 “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”. (B. U. n. 21 del 3 aprile 1986).
Art. 2 - Attività professionali - La Regione Campania riconosce le attività professionali di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico.
a. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
c. È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
Art. 4 - Abilitazione -
L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti. In caso di carenza di personale esercente una determinata attività professionale, accertata dalla Giunta regionale della Campania, su parere degli Enti turistici sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, il termine di indicazione dell'esame di cui al comma precedente può essere anticipato.