Maddalena Latorre
Nuovo Membro
Buongiorno ancora, non avendo p iva devo avere il codice identificativo affitti brevi ?
Buongiorno EAM,
le rispondo punto per punto, PREMESSO CHE:
DEFINIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE – UNIONE EUROPEA - REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011- ISTAT circolare annuale - Art. 2 l)«esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15/03/93, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (3), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) - NACE Rev. 2; m)«alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.
Ne consegue che le locazioni turistiche non sono strutture ricettive.
Volevo sapere se in Emilia Romagna è' possibile effettuare i cosiddetti "Affitti Brevi" (nel mio caso, non per uso turistico, con durate sempre inferiori a 30 giorni e senza l'ausilio di piattaforme online), evitando di ottemperare ai seguenti adempimenti burocratici: La risposta è affermativa nell'ambito del seguente articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito cn legge n. 96/2017,
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare))
- comunicazione al Suap inerente la "locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico" (competenza della Regione); Assolutamente no perché le locazioni turistiche/brevi non rientrano tra le strutture ricettive, di competenza residuale/innominata delle regioni di cui come sopra specificato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione comma 3°. In merito alle locazioni turistiche trattasi di competenze esclusive dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione comma 2° lettera L) codice civile):
- pagamento della Tassa di Soggiorno (competenza del Comune); A mio parere l'imposta di soggiorno, non è dovuta dagli ospiti delle locazioni brevi, sebbene citata nel comma 7 dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito cn legge n. 96/2017, - per ché la norma di riferimento è la seguente:
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
Come già evidenziato le strutture ricettive sono state definite dal regolamento, sopra citato, n. 692/2011 dell'Unione Europea (i regolamenti dell'Unione Europea sono norme "Erga omnes" rivolte a tutti i cittadini dell'Unione Europea ed entrano a fer parte del diritto degli stati membri , senza dovere essere recepiti con norme interne (a differenza delle direttive e delle decisioni)-
IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO NON SONO STRUTTURE RICETTIVE (infatti le strutture ricettive rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione) NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.
- utilizzo di un CODICE regionale specifico. CORRETTO La Puglia ha istituito il CIS.
Il Decreto Sicurezza, invece, che è una normativa statale, ha stabilito che, anche per gli "affitti inferiori a 30 giorni" è obbligatorio richiedere le credenziali Alloggiatiweb alla Questura, per effttuare le comunicazioni dei dati degli affittuari.
OBBLIGO DI NOTIFICA DI P.S. “LOCAZIONI TURISTICHE/BREVI” Articolo 19-bis D.L. n. 113/2018 – convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Obbligo per locatori con contratti di durata inferiore a trenta giorni) Prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. Reca interpretazione autentica dell'articolo 109 del T.U.L.P.S. (regio decreto n. 773/1931). L'articolo 109 del Testo unico prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (compresi i campeggi) nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma), possano dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti (per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare). L'articolo interpreta la disposizione affinché sia intesa applicarsi anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. All'articolo 5: al comma 1, le parole: «e con immediatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo»;
Se è vero che l'affitto breve non è di competenza Regionale, mi chiedo, ma per quale motivo nei moduli prestampati presenti nei siti delle Questure da utilizzare per richiedere le credenziali è indicato, unicamente e obbligatoriamente, di indicare gli estremi della comunicazione fatta al Suap, secondo i dettami della normativa Regionale in materia di attività ricettive? ASSOLUTAMENTE ERRATO LA REGISTRAZIONE AL SERVIZIO ALLOGGIATIWEB DEVE ESSERE AVVIATA PRESENTANDO I DATI CATASTALI E IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'/ABITABILITA'
Per un quadro più esaustivo legga le mie relazioni allegate.
Cordialmente
Dott. X