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Guida turistica nazionale

Se da un colloquio emerge che la guida possiede dei requisiti essenziali, non importa se non ha alcuna esperienza con il territorio.
Partiamo infatti dal presupposto che con la nostra formazione interna si possa colmare questa mancanza.
Ci capita spesso infatti, che guide turistiche, anche in possesso di abilitazione, non sono tagliate per questa professione.
Mi creda, ci capita sovente... Mentre abbiamo spesso dato opportunità a novizi di intrapprendere questo lavoro, con molti più risultati e soddisfazione.

La guida turistica non è un lavoro che possono fare tutti. Molti dei nostri clienti sono politici, deputati, personaggi famosi e di un certo spessore culturale nel loro paese, capisce quindi che che è necessario avere capacità oltre la media...

Se qualcuno di Voi ci legge, ed è una guida abilitata parlante il russo, e ritiene di possere capacità ed ottimi requisiti per lavorare con clienti russi, oltre all'interesse e la possibilità di trasferirsi in Sardegna, inviateci pure il Vs CV, avremmo piacere verificare e contattarVi.

Non so se questo è fattibile attraverso questo sito, e per questo non inserisco la nostra email, se non autorizzato.
Così chiedo conferma ai moderatori.. Grazie mille, Roby
 
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Ciao Roby, puoi tranquillamente indicare la tua mail [alle opportunità di collaborazione non si nega mai].

Mi auguro solo che la discussione qui seguita non si trasformi in una bacheca di scambio contatti, cv o altro :)
 
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Roby, fai sapere qualcosa anche a me?
Anche via mail (la trovi nella "firma" ai miei messaggi) per non intasare la bacheca, come ha detto Mod.

Grazie molte! :wink:
 
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CIAO A TUTTI, HO VISTO IL FORUM E MI SONO SUBITO ISCRITTO.
SONO GUIDA A FIRENZE E SIENA, MA A FAVORE AL 100% PER LA GUIDA NAZIONALE.
DALLA REGIONE TOSCANA, VORREI FARVI SAPERE SE NON LO SAPTE GIA', E' ARRIVATA LA DIRETTIVA CHIARISSIMA: IN TOSCANA SCOMPAIONO TUTTE LE ELIMINAZIONI TERRITORIALI. TENIAMOCI AGGIORNATI TUTTI, OK??
SALUTONE
 
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<quote>CIAO A TUTTI, HO VISTO IL FORUM E MI SONO SUBITO ISCRITTO. SONO GUIDA A FIRENZE E SIENA, MA A FAVORE AL 100% PER LA GUIDA NAZIONALE. DALLA REGIONE TOSCANA, VORREI FARVI SAPERE SE NON LO SAPTE GIA', E' ARRIVATA LA DIRETTIVA CHIARISSIMA: IN TOSCANA SCOMPAIONO TUTTE LE ELIMINAZIONI TERRITORIALI. TENIAMOCI AGGIORNATI TUTTI, OK??<br />
SALUTONE
<quote>

Ciao, Luca! E benvenuto sul forum. :wink:

Scusa, ma quello che dici è l'interpretazione data da te alla nuova legge, oppure parli di qualche documento locale (della Regione Toscana) che acclara quello che sostieni? Grazie e auguri.
 
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HO CHIESTO CONSULENZA DOPO CONSULENZA, DA IMPAZZIRE PERCHE' NON SI CAPISCE NULLA.........IL CONSULENTE MI HA INVIATO IL PDF COL COMUNICATO ,SE MI DAI UN INDIRIZZO MAIL TI MANDO L'ALLEGATO, è UN PROTOCOLLO DEL 20/12/2013, QUI NON RIESCO A CARICARLO
 
<quote>HO CHIESTO CONSULENZA DOPO CONSULENZA, DA IMPAZZIRE PERCHE' NON SI CAPISCE NULLA.........IL CONSULENTE MI HA INVIATO IL PDF COL COMUNICATO ,SE MI DAI UN INDIRIZZO MAIL TI MANDO L'ALLEGATO, è UN PROTOCOLLO DEL 20/12/2013, QUI NON RIESCO A CARICARLO<quote>

E' posto sempre in fondo ai miei messaggi, l'indirizzo e-mail.

Ad ogni modo, te lo indico, in modo che poi possa condividere questo documento con gli altri utenti: pietro.antonucci@gmail.com
 
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Sono da sempre a favore della guida nazionale o di un modo meno lobbistico di espandere gli ambiti. Io, seguendo il fatto che la legge è chiara è dice che la Guida Turistica opera su tutto il territorio nazionale ho già iniziato a farlo.

Il limite delle province è sempre stato troppo restrittivo e blocca un reale sviluppo del settore in senso moderno, ci fa assomigliare più a ciceroni locali che professionisti di livello europeo.

Immagino sappiate della lotta che le associazioni di categoria, in realtà a nome solo delle guide più anziane che controllano le grandi città turistiche, stanno portando avanti. spero comunque che non vadano avanti e la si smetta con queste guide di provincia!!
 
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non sei una mosca bianca, siamo in moltissimi a pensarla come te!! IO sono guida da 22 anni e tuttavia sono per la guida nazionale.
LA visione ristretta delle province non è creata per un discorso di professionalità ma solo perché così alcune persone, che comandano anche le associazioni di mercato, continuano a fare lobby e controllare ognuno il settore che si sono ben spartite decidendo il bello e il cattivo tempo!! Le lobby di cui ho paura sono loro non i tour operator !!

pedro, mi sono imbattuta sulla tua "lettera aperta" e mi sono immediatamente iscritta al vostro forum perché ritengo che il tuo pensiero rispecchi esattamente il mio.

sono una GT di torino e provincia ed è da quando ho frequentato il corso di abilitazione nel 2008 che non vedevo l'ora che le disposizioni europee in merito di liberalizzazione delle professioni fosse presa sul serio anche in italia.

in prima battuta voglio "tastare il terreno" per lavorare su milano, sto studiando e visitando i musei per conto mio, visto che non esistono corsi di approfondimento del territorio per GT abilitate in alter province e, onestamente, proprio non mi capacito del fatto che le province non si siano ancora date una mossa in merito.

ho un'unica grande preoccupazione, che, allo scadere dei 90 giorni fissati dalla legge, si ritorni praticamente al punto di partenza :cry: il che mi scoccerebbe non poco, visto che per ora ho già avuto un buon riscontro da parte delle agenzie con cui lavoro sul territorio di torino sull'eventualità di poter lavorare con loro anche sul territorio di milano.

temo di essere una mosca bianca e che il mio pensiero e le mie preoccupazioni non verranno condivise dalla maggior parte, ma, forse perché appartengo all'ultimissima generazione di GT, ritengo che aver nascosto la testa sotto terra fino ad ora riguardo a quanto veniva detto e fatto in europa abbia chiuso a noi giovani tante possibilità di crescita e formazione professionali.
 
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Posto qui un intervento dell'utente IO' apparso nel topic relativo all'esame di GT della Sicilia.

Faccio sempre presente che le considerazioni sono precipuamente mie, sono personali e non impegnano nessuno. Il mio fine è quello di ampliare il dibattito anche e soprattutto attraverso posizioni discordanti, nell'augurio che un dialogo vasto possa portare ad una discussione ricca. Amo gli interventi come questo, dove vi sono spunti di riflessione e sui quali mi piace confrontarmi.

<quote>La Guida Culturale, di una certa levatura sparisce, soffocata dalla figura generica della GTN, in pratica un Accompagnatore con quattro nozioni in più. Gli sforzi di avere una figura professionale che non debba raccontare la storiella ai bambini (e che non replichi i soliti fritti e rifritti percorsi macchinalmente) sono stati vani!<quote>

Io non sono d'accordo. Non è vero che la guida culturale sparisce. La cultura è sempre alla base di un lavoro come questo, se si vuole farlo bene. Vero, la GT del territorio, che lo vive da sempre, ha qualcosa in più, ma non è che un AT serio o una seria GT di un'altra provincia si improvvisa così GT di altra zona. Oddio, ci sarà pure chi lo farà, ma non è che adesso la situazione sia migliore, per alcuni aspetti: se non s'intende pagare una GT, ma avere solo informazioni base e generiche, già oggi diversi gruppi ricorrono a soluzioni più "semplici".

La scrematura, ad ogni modo, la farà sempre il mercato: accadeva ieri, accade oggi e accadrà domani. Una GT che non è preparata, non farà mai molta strada, poiché la preparazione è essenziale in questo campo.

Il pericolo che tu sottolinei, che ad onor del vero ha comunque una sua base, è neutralizzabile per me attraverso un'azione di professionalizzazione che parta da presupposti e modalità diversi rispetto al quadro, tecnico e burocratico, che abbiamo oggi. Non da oggi, chiedo di metter mano ad un'effettiva, seria ed onesta riforma dell'intero settore.

<quote>La GTN non può conoscere tutto il territorio nazionale!!! L'Europa a cosa pensa? Alle città-nazione? Mettiamo caso che una guida di Forlì si trovi, in qualità di GTN, sull'Etna. Durante un'eruzione. Fontana di lava e ci scappano i morti! Come già capitato tempo fa, quando un Accompagnatore di Palermo condusse turisti tedeschi da Taormina sull'Etna. Ora mi si dirà che sull'Etna ci vuole la Guida Specializzata<quote>

Vero nella prima parte della tua considerazione, ma fino ad un certo punto, sempre a mio avviso. Mi spiego meglio: io sono d'accordo quando si afferma che una GT non possa conoscere tutto, ma mi domando: in Francia, dove esiste e non da oggi la GTN, perché è ritenuto possibile? In sostanza, si può fare la GT a Parigi come in Corsica, dopo aver ottenuto la qualifica.

Allora, è chiaro che è un problema di metodo! In Francia esiste un corso universitario di 1-2 anni per arrivare ad una qualifica da GT, che mi sembra una strada migliore rispetto a quella del concorso.

Perché non pensare ad una cosa simile anche qui da noi? Si potrebbe prevedere, ad esempio, che l'aspirante GT indichi una serie di territori nei quali intenda lavorare (in 100 e passa province mi pare assurdo, anche per una questione di costi di trasporto da affrontare), che venga affiancato e seguito all'inizio se si trova in aree completamente diverse dalla sua di partenza.
Che cadano anche i vecchi confini provinciali che esistono!!! Non è possibile che, se devo spiegare le ville venete, possa farlo solo in una determinata provincia e non in un'altra, nonostante il contesto culturale sia lo stesso...

<quote>siamo sicuri che la legge verrà osservata? Se già siamo pieni di abusivismo adesso, al momento in cui esisteranno solo la GTN e due-tre guide specifiche all'interno di un solo monumento, cosa accadrà?<quote>

Ma la piaga dell'abusivismo non è forse il frutto (almeno in parte) delle leggi e della mancata volontà politica che fin qui hanno "gestito" il settore?!?
Quanto tempo hai dovuto attendere per un concorso pubblico che ti dà una qualifica e non un lavoro?
Stesso discorso per la Campania, dove il concorso è uscito dopo 10 anni, con il risultato, dovuto anche alla crisi attuale e alla speranza di ricavarsi una strada occupazionale in proprio, di avere 13mila domande presentate dalle potenziali GT...

<quote>Prendiamo il caso Sicilia. A mio parere, la Sicilia costituisce di per sé una nazione. E già è pesante essere preparati su tutto il territorio della regione. Immaginiamo dunque dover estendere le competenze all'intera penisola. Avremmo uno scenario disastroso: incompetenti GTN che proprio per la loro limitatezza (non si può conoscere tutto...) escluderanno dai loro tour centinaia, no, migliaia di luoghi italiani importantissimi solo perché... non li conoscono;<quote>

Sì, ci siamo... Troppe cose da gestire, anche mentalmente e culturalmente, ma solo un pazzo scatenato (scusa il termine) o disperato, farebbe Forlì e Catania. Io non lo farei mai.
Ma per evitare proprio l'incompetenza, ecco tornare il discorso della riforma del settore, che passi dalla concessione di una qualifica ad una reale professionalizzazione delle figure turistiche.

<quote>limitatissime GTS, le quali però, dovendo trovarsi in musei, monumenti etc specifici... spunteranno come funghi in ogni dove! avremo una quantità impressionante di professionisti... da dover pagare tutti! in pratica se il turista vuole approfondire la conoscenza dei luoghi che visita, pagherà ovunque e qualsiasi cosa, oltre a quanto ha già dato per l'accompagnaguida!<quote>

Ti riferisci, in questo passaggio, al discorso dei siti specializzati?
Beh, anche qui... spero non ci sia una manovra per darli in gestione a gruppi di potere o a chi intende lucrarci sopra... Questa possibile, ennesima stortura è in parte imputabile a chi poteva e doveva fare qualcosa in passato e non l'ha saputo e voluto fare.
Sempre riferito alla riforma di cui sopra.

<blockquote>A questo punto chiedo a Saverio, poiché è il suo campo, com'è possibile una situazione del genere? L'Italia è tenuta alla formulazione di queste due nuove figure? Nel caso sia obbligata, quali sono gli scenari che si prospettano? Cosa possiamo fare per impedire la catastrofe (ovviamente, se di catastrofe si tratta, qualora abbia previsto bene)? Grazie.<quote>

Saverio, ti risponderà da par suo... io ti dico che la legge non è cancellabile e che non abbiamo potuto fare a meno di approvare la 97 del 2013.
Ad ogni modo, se si è arrivati a questo, ad una legge monca, deficitaria e inesatta per taluni aspetti (ce li vedo pure io, tranquillo) è perché chi doveva e poteva far qualcosa non si è mosso (c'è da chiedersi il perché), tergiversando e perdendo prezioso tempo...
Della GTN si parlava da tempo, il processo d'infrazione era in atto non da luglio 2013 ma da tempo... Altrove, dove ugualmente si è posto il problema della libera circolazione dei servizi professionali, si sono adeguati per tempo e con disposizioni mirate, ad hoc.
Qui, nulla.. e ora ci ritroviamo in questa situazione.
A dover agire per porre freno, sempre in fretta e furia, ad una condizione che si poteva affrontare con i giusti tempi. Se si fosse voluto...
 
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Giustamente, l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 ha creato panico e confusione nell'intero comparto turistico. Molti si chiedono se la predetta legge sia già attuativa, nonostante debba essere pubblicato l'elenco dei siti riservati a guide con una specifica abilitazione.
La risposta è certamente si, per un motivo di carattere normativo che deve riferirsi al primo comma dell'articolo 10 della nostra Costituzione: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute".
Pertanto le direttive dell'Unione europea, anche se recepite tardivamente dagli stati membri, sono norme valide, con l'aggravante che, se uno Stato membro non le recepisce, lo stesso Stato viene sanzionato.

Fatta questa premessa, ricordando ad ogni buon fine, che i regolamenti e le decisioni emanati in ambito UE, sono immediatamente esecutivi, a differenza delle direttive che vanno recepite dagli stati membri, in Italia, le direttive, per argomenti specifici, vengono, successivamente, recepite con leggi delega (decreti legislativi).

PROFESSIONI TURISTICHE: ambito territoriale, figure riconosciute dall'UE e dallo Stato italiano.<br />
Come al solito ognuno tira l'acqua al proprio mulino, noi da persone corrette ed obiettive proviamo ad esprimere pareri fondati, oltre che sulle norme, sulla giurisprudenza di settore. Lo strumento interpretativo, a mio parere, per rispondere alla querelle è la "Pronuncia della Corte costituzionale (271/2009)".

Sintesi del dispositivo dal quale si evince che vengono dichiarate illegittime tutte le disposizioni regionali che non rispettino i principi delle norme Statali per le professioni: il decreto legislativo n. 30 /2006; il decreto legislativo n. 206/2007; il decreto legislativo n. 79/2011 "codice turismo, articolo 6"; l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013.

Non sembra essere censurata l'azione amministrativa delle regioni, cioè la potestà di verificare i requisiti dettati dalle norme statali, in proposito ricordo sempre che la figura professionale di guida accompagnatrice ed interprete turistico, di cui agli allegati del decreto legislativo n. 206/2007 articolo 30, preme ricordare che i predetti allegati riconoscono una figura unica di "GUIDA ACCOMPAGNATRICE TURISTICA". Pertanto, ritengo che coloro i quali siano in possesso di una delle due qualifiche, acquisite tramite esami regionali, possono svolgere entrambe le attività.

Un altra riflessione che vorrei offrire ai nostri lettori riguarda le differenti regolamentazioni giuridiche tra professioni turistiche sportive: maestri di sci e guide alpine (articolo 2229 del codice civile), per le quali sono previsti albi professionali, in quanto professioni protette e le altre professioni, attualmente riconosciute dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 206 del 2007: articolo 29 direttore tecnico di agenzia di viaggi; articolo 30 guida accompagnatrice ed interprete turistico. Le professioni di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 207/207 sono disciplinate dall'articolo 33 comma V della Costituzione.

TUTTI I PROFESSIONISTI DELL'UNIONE EUROPEA, A PRESCINDERE DAL PAESE IN CUI HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE, POSSONO SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' IN TUTTO IL TERRITORIO DELL'UNIONE. CIO' IN RELAZIONE AL FATTO CHE NON TUTTI I PAESI UE HANNO MAI LEGIFERATO IM MERITO ALLE PROFESSIONI. PERTANTO ANCHE I PROFESSIONISTI ITALIANI POSSONO OPERARE IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE E IN TUTTI I PAESI DELL'UE.

Ritengo che l'argomento sia talmente importante che l'ho già pubblicato sulla mia sezione relativa alla legislazione turistica e sulle professioni in Sicilia

SINTESI - Pronuncia della Corte costituzionale (271/2009).

2.1 - Quanto alla prima censura, va premesso che, in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.

Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che «l’attribuzione della materia delle “professioni” alla competenza dello Stato […] prescinde dal settore nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario».

Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali censurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all’art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti».

Del tutto ininfluente, ai fini della risoluzione della questione, è la circostanza che la figura di «animatore turistico» fosse prevista – in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale impugnata - espressamente dall’art. 11, comma 11, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), trattandosi di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In ogni caso, il limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perché alla legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonché n. 57 del 2007).

Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008.

Consegue alla illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l’indicazione dei requisiti specifici prescritti per l’esercizio delle attività di animatore turistico

2.2. - Fondata è altresì la censura relativa all’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1, lettera b), e 10 – tra le condizioni essenziali per l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’art. 2 (animazione e accompagnamento turistico) - l’idoneità all’esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti non solo di quelli indicati dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del consumatore, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale, e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40, ma anche di quelli contenuti nella deliberazione della Giunta regionale che definisce le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge (art. 3, comma 10, citato).

In sostanza, l’art. 3, commi 1, lettera b), e 10 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l’esercizio delle professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le modalità attuative per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle attività di cui alla presente legge», di per sé non contrario alla Costituzione, risulta ampliato, con il disposto dei commi citati, sino a comprendervi la previsione di requisiti per l’esercizio della professione, il che lo pone, perciò, in conflitto con i principi che prevedono la competenza dello Stato.

Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse. Questa Corte ha più volte sottolineato che «l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).

Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 3, comma 10», nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008.

2.3. - Non è fondata, invece, la censura relativa all’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative relative alle professioni turistiche.

Se, infatti, rientrano certamente nella competenza statale l’individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato.

In base alla giurisprudenza costituzionale, «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l’organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale» (sentenza n. 372 del 1989, nonchésentenza n. 50 del 2005).

Del resto, già il vecchio testo dell’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 – non modificato sostanzialmente dal corrispondente articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato oggetto di censure, regolava negli stessi termini la formazione professionale relativa alle professioni turistiche.

2.4. - In merito alla istituzione degli elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, la questione non è fondata.

Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 355 del 2005) esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l’istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l’esercizio di attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Quando però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell’ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale.

2.5. - Quanto alla censura relativa all’art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui prevede l’indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione, nonché l’indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, va precisato che dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all’art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
 
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buongiorno e buon inizio d'anno a tutti!

lascio ai nostri super esperti le disserzioni teoricho/legislative, sempre chiare e puntuali:) e su cui mi trovo in tutto e per tutto d'accordo.

vi voglio, invece, rendere partecipe della mia esperienza personale "sul campo".

come GT abilitata nella provincia di torino, da settembre 2013 sto lavorando anche su milano.

nello svolgere visite guidate in esterna con il mio badge in bella vista di GT non ho avuto nessun problema sin dall'inizio.

ero, invece, più preoccupata per visite all'interno di musei ma al museo del castello sforzesco, alla pinacoteca di brera e all'interno del duomo tutto è filato liscio e nessuno ha battuto ciglio nel darmi il biglietto gratuito quando mi sono presentata con i miei gruppi.
 
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Salve,
complimenti per l'inressantissimo forum.
Volete vedere l'elenco dei siti 'proibiti' proposti da un'associazione di guide di Roma e Rieti?
Non commento ma allego il link perchè si commenta da solo.
Fra l'altro si invitano gli associati a proporre siti che possano essere sfuggiti.
E' difficile anche suggerirne di nuovi! :wink: .

http://www.sgtr.it/?page_id=540
 
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Buongiorno domitilla,
Ho visto il link del centro guide di roma e devo ammettere che si tratta di un elenco di siti completo ed esaustivo:-D

È paradossale l'impegno con cui si è prodotto un tale elenco a confronto con il silenzio assordante di questi anni alle richieste di adeguarsi alle leggi europee.

si torna quindi alle domande topiche:perché in italia non si sono istituiti corsi intrgrativi per gt abilitate affinché potessero svolgere la professione in diverse province con conoscenze corrette e certificare?

perché in italia si è insistito a svolgere corsi di abilitazione di gt provinciali quando l'europa si muoveva in tutt'altra direzione?

Ad ogni modo, a meno che non mi sia sfuggito qualcosa, si aveva tempo fino al 4 dicembre 2013 per pubblicare gli elenchi dei 'siti proibiti' e non credo che al centro guide di roma non lo sappiano...
 
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Buongiorno a tutti,sono un nuovo utente e mi chiamo Ivan.

Sono una guida turistica abilitata per la provincia di Alessandria e leggendo vari interventi relativi all'argomento "legge 97/2013" la mia conclusione è che se io oggi, ho un gruppo che mi vuole visitare Asti, io in teoria posso accompagnarlo senza problemi, o mi sbaglio?

grazie a tutti e buona giornata
 
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Buongiorno ivan,
Sì puoi accompagnare i tuoi gruppi ad asti,la legge te lo consente.
Buon lavoro
 
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Nello spirito delle direttive Europee guardate cosa si INVENTA la provincia di Arezzo per il nuovo bando per GT

I candidati dovranno indicare nella domanda la/e lingua/e straniera/e per la/e quale/i intendono sostenere l’esame. Possono accedere all’esame soltanto coloro che già possiedono il livello C1 del Quadro di Riferimento Comune Europeo per la Valutazione delle Lingue.

E’ consentito indicare più lingue fino ad un massimo di tre.
I candidati stranieri non possono scegliere per l’abilitazione, a pena di inammissibilità della domanda, la propria lingua madre e devono fare domanda per una lingua diversa dalla propria.
 
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<quote>Nello spirito delle direttive Europee guardate cosa si INVENTA la provincia di Arezzo per il nuovo bando per GT

I candidati dovranno indicare nella domanda la/e lingua/e straniera/e per la/e quale/i intendono sostenere l’esame. Possono accedere all’esame soltanto coloro che già possiedono il livello C1 del Quadro di Riferimento Comune Europeo per la Valutazione delle Lingue.
E’ consentito indicare più lingue fino ad un massimo di tre. I candidati stranieri non possono scegliere per l’abilitazione, a pena di inammissibilità della domanda, la propria lingua madre e devono fare domanda per una lingua diversa dalla propria.<quote>

Mmmhh... me lo vado a controllare, ma credo che l'ultima cosa sia palesemente una vessazione, a meno che con tale disposizione non si voglia limitare l'accesso facile alla professione di GT agli stranieri, dato che poi potranno lavorare ed agire a livello nazionale...
Ma anche questo mio ragionamento è fallace... In quanto una guida danese, se già tale appunto nel suo paese, non ha bisogno di altre autorizzazioni ad esercitare nel nostro paese... :roll: :roll: :roll:
 
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Cari colleghi,vorrei mettervi a conoscenza di cosa la Gia Piemonte (associazione Guide Interpreti Accompagnatori) ha risposto alla mia domanda " a seguito della legge 97/2013, come guida turistica abilitata per la provincia di Alessandria, posso lavorare anche in provincia di Asti?"

ecco la loro lapidaria risposta:"Quanto all'esercizio della professione della guida turistica in tutto il Piemonte, al momento permangono le abilitazioni a livello provinciale, a cui attenersi"

La risposta , mi è stata data solo ieri ma vorrei sottolineare che sul sito della regione Piemonte, è stata apportata la una modifica alla normativa che definisce il ruolo da guida turistica ,con l'aggiunta della legge 97/2013.

Lascio a voi ogni commento
Grazie
Ivan
 
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@skip wrote: Cari colleghi,vorrei mettervi a conoscenza di cosa la Gia Piemonte (associazione Guide Interpreti Accompagnatori) ha risposto alla mia domanda " a seguito della legge 97/2013, come guida turistica abilitata per la provincia di Alessandria, posso lavorare anche in provincia di Asti?"

ecco la loro lapidaria risposta:"Quanto all'esercizio della professione della guida turistica in tutto il Piemonte, al momento permangono le abilitazioni a livello provinciale, a cui attenersi"

La risposta , mi è stata data solo ieri ma vorrei sottolineare che sul sito della regione Piemonte, è stata apportata la una modifica alla normativa che definisce il ruolo da guida turistica ,con l'aggiunta della legge 97/2013.

Lascio a voi ogni commento
Grazie
Ivan


Ivan, la questione che tu hai sollevato è comune a tante altre realtà... Da un lato c'è una nuova legge, i cui effetti sono chiari e dicono che l'abilitazione da GT permette di lavorare sull'intero territorio nazionale; dall'altro ci sono varie organizzazioni e associazioni che, poi lo esplicito meglio, fanno fatica a recepire il senso del cambiamento e in nome di un certo "protezionismo" localistico e campanilistico (per favore, non parliamo di qualità di servizio, poi dirò il perché) tendono a far circolare l'idea che niente sia mutato, alimentando il caos, il dubbio, la paralisi e, in extrema ratio, provocando un danno all'intero settore perdendo del prezioso tempo...

Posto qui all'attenzione tua e a quella degli altri, il link della Regione Piemonte in merito alla figura della GT: http://www.regione.piemonte.it/turi...e/professioni-turistiche/guida-turistica.html, dove si dice - testuali parole - che "La legge 6 agosto 2013 n. 97, articolo 3 ha stabilito che l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, individuati con decreto ministeriale, per i quali occorre specifica abilitazione. Al momento non sono state fornite indicazioni sulle modalità di conseguimento della suddetta specifica abilitazione".

Allora, non lo dico io che l'abilitazione è valida sull'intero territorio nazionale... lo dice un ente istituzionale. E non lo dice solo la Regione Piemonte, ma lo dicono anche documenti della Regione MARCHE e della Regione TOSCANA.

Quindi all'associazione che tu hai contattato, puoi opporre questo assunto e chiedere come comportarsi, fatto salvo che vi sono dei siti per i quali occorrerà una specifica abilitazione ma che questi non sono stati ancora ufficialmente individuati! Tra l'altro, ovunque sono stati presentati elenchi lunghissimi nei quali è stato inserito di fatto di tutto, con il risultato che, con tutta probabilità, saranno respinti e ridimensionati per non correre il rischio di incorrere in un nuovo processo di infrazione Ue.

Dunque, in Piemonte come altrove, permangono sì le abilitazioni provinciali ma questo non impedisce a coloro che sono abilitati ad Alessandria di poter esercitare ad Asti, come a Vercelli o a Verbania... e viceversa! Sfido chiunque a bloccarti e a farti una multa... nessuno si azzarderà anche per il semplice fatto che, se presentassi ricorso, tutti sanno benissimo che lo vinceresti alla luce della nuova legge e che un magistrato colmerebbe le lacune della legge esistente, di fatto azzerando in un batter d'occhio le disposizioni regionali che ancora sussitono (la burocrazia va più lenta della realtà...) e che limitano l'esercizio della professione. Anche perché noi italiani saremmo svantaggiati sul nostro stesso territorio nazionale, rispetto agli stranieri! Assurdo...

Posso assicurarti che ci sono già GT della provincia di Grosseto che vanno regolarmente a Siena, città dove notoriamente si tende a preservare quel che di senese c'è e a difenderlo dall'invasione... ebbene, in Piazza del Campo, si guardano queste "nuove" GT senza dire nulla e senza intervenire... Quindi... non penso che ad Asti possa accadere di peggio... e se accadesse, il tuo caso potrebbe risolvere la questione che molti fanno finta di non vedere, ancorandosi a vecchie logiche invece di guardare avanti con nuove prospettive...

Perché sostengo che quello della "qualità" è un falso problema? Per il semplice motivo che non esiste nessuno che farà la GT, parlo di noi italiani, a Ragusa come a Sondrio... E' vero che una GT deve "vivere" il territorio, capirlo fino in fondo e farlo proprio per poterlo raccontare, ma quanti sono coloro che potranno fare gli estremi dell'Italia come qualcuno, artatamente, intende sostenere? Zero, sinceramente. A parte il disagio, ma i costi che ci sarebbero da affrontare?!? Se un palermitano volesse andare ad Udine, quanto dovrebbe chiedere per il suo servizio?!? E' chiaro che, proprio in ragione di quella qualità, si tenderà a lavorare nei territori limitrofi, ampliando il proprio raggio d'azione laddove le forze mentali, culturali ed economiche potranno arrivare: te che sei a Alessandria, non penso che arriverai fino a Pesaro... o sbaglio? A meno che tu non abbia interessi specifici, conoscenze, amicizie e parentele che ti possano consentire di lavorare anche lì, ma di quanti casi stiamo parlando?!?

Quindi, problemi di qualità sì, ma fino ad un certo punto... anzi!

La verità, nuda e cruda, è che determinate associazioni sono arroccate sulle proprie posizioni per difendere i piccoli "orticelli" locali, ormai superati e mummificati in taluni casi e rifiutandosi di fare l'unico, serio lavoro che in tutti questi anni avrebbero dovuto fare: trasformare la funzione di GT in una vera e propria professione...

Degli effetti della legge 97 del 2013, non interessa tanto l'aspetto dell'arrivo degli stranieri (quante guide lussemburghesi o portoghesi vedrai in giro per Alessandria o per Asti?!?), quanto il timore per la libera circolazione degli italiani... Le guide di Roma temono l'arrivo di concorrenti dalle altre province del Lazio, le guide di Firenze e di Siena temono l'arrivo delle guide di Prato e di Grosseto, le guide di Venezia temono l'arrivo delle guide di Belluno e di Rovigo... E' questo il pericolo che si intende arginare! Bloccare tutto e far rimanere lo status quo, sapendo che ciò non è neppure più possibile... E non ditemi che una guida rovigotta non possa prepararsi bene su Venezia...

Al che, qualcuno opporrà come risposta: ma se una persona intende esercitare in un'altra realtà, può sempre sostenere gli esami quando indetti dalla tal provincia X o Y...

Anche questa osservazione, che ha un suo fondo di verità, è però limitata da tante considerazioni: 1) gli esami, come sono oggi strutturati, sono vecchi nella formula; 2) le modalità in cui si tengono sono spesso diverse da zona a zona, alimentando sperequazioni di ogni genere; 3) le tempistiche differiscono di molto sempre da zona a zona, affidate troppo spesso alla volubilità/volontà amministrativa e politica.

Ma... fatemi capire, quando in Campania si bandisce un concorso per GT dopo 10 anni di assenza e latitanza, di puro silenzio, perché nessuno ha alzato la voce per dire che in tutti questi anni non è stato fatto nulla per migliorare il livello dell'accoglienza turistica in quella regione? E quindi ci ritroviamo con un esame dove sono pervenute qualcosa come 13mila domande... Sì, letto bene: 13.000 domande!

Quando si va a vedere che la regione Puglia non ha mai legiferato per il settore delle professioni turistiche e che chiunque avrebbe potuto esercitare lì, in assenza di qualifiche certe e di conoscenze acclarate, perché nessuno ha sollevato lo scandalo e agitato la bandiera della "qualità"?!? La stessa bandiera che oggi viene alzata per dire che una GT abilitata (!) di Alessandria non potrebbe lavorare ad Asti...

Tutto ciò per dire che, dopo la legge 97 del 2013, quel che serve è una vera riforma del settore delle professioni turistiche, che trasformi la GT in un vero e proprio professionista dei beni culturali, come succede in un Paese come la Francia, dove le GT operano a livello nazionale... serve superare le vecchie logiche, svecchiare il tutto, creare corsi universitari veri e propri, realizzare un vero albo professionale (nessuno sa al momento quanti esercitano davvero in Italia, numero diverso dagli abilitati che è altra cosa...), serve abbattere i muri, abbattere certe "caste" e mandare via, a casa, chi in tanti anni NON ha fatto niente per far uscire questa bellissima professione dal ruolo di precarietà... Quelli che oggi parlano di "sfacelo" sono gli stessi che tale presunto "sfacelo" hanno provocato con i loro interessi di parte, rifiutando ogni istanza di rinnovamento e cambiamento, facendoci imporre poi le cose dall'Ue per palese inadeguatezza del nostro sistema...

Esempio banalissimo: le limitazioni provinciali implicherebbero un corto raggio d'azione che cozza contro gli aspetti storici e artistici di aree più "larghe"... ma perché una GT di Grosseto, parlando di Etruschi, non può parlare a Viterbo (Tarquinia) o a Roma (Cerveteri), dove la presenza di quel popolo c'è?!? Solo adesso, dopo lunghi decenni, ci si accorge che questi limiti sono antiquati??? E' chiaro che non si è voluto MAI fare niente, facendo prevalere logiche ottuse...

Mi si dirà: ma per fare quel che dici tu, ci vuole tempo... Verissimo, ma mai si parte e mai si arriva... se ci si fosse pensato per tempo, ora si avrebbe qualcosa di diverso, invece sono passati chissà quanti anni.... Dieci, venti, trenta?!?

Anche dopo l'apparizione della legge 97 del 2013, sono passati altri sei mesi, impegnati solo a discutere come, dove e se applicare questa legge per gli italiani, non affrontando il vero tema: LA RIFORMA VERA ED ONESTA DEL SETTORE DELLE GT. E ci sono associazioni che lavorano nell'ombra, alla faccia della trasparenza, per bloccare ogni cosa. Mi fermo qui.
 
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Buongiorno,
Ho visto che la provincia di arezzo e la provincia di massa carrara hanno pubblicato il bando per guida turistica.
Qualcuno sa come mai loro hanno emesso il bando, mentre nelle provincie delle altre regioni e' tutto bloccato in attesa di nuove disposizioni attuative della nuova legge?
 
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@sgd78 wrote:Buongiorno,
Ho visto che la provincia di arezzo e la provincia di massa carrara hanno pubblicato il bando per guida turistica. Qualcuno sa come mai loro hanno emesso il bando, mentre nelle provincie delle altre regioni e' tutto bloccato in attesa di nuove disposizioni attuative della nuova legge?

Sgd78 benvenuta o benvenuto nel forum, innanzitutto!

Ti rispondo partendo dall'ultima osservazione... niente è bloccato in attesa di capire meglio e bene la nuova legge e in attesa dei decreti attuativi della nuova legge 97 del 6 agosto 2013... Ogni provincia o regione decide in base autonoma, alcuni enti non intendono far uscire nuovi bandi, ma per ragioni varie... Se Arezzo e Massa-Carrara l'hanno fatto, non hanno fatto altro che rispondere ad un'esigenza evidentemente palesatasi sul loro territorio...

Ti faccio notare che l'ottenimento della qualifica è diverso dall'esercizio della professione, pertanto si terranno gli esami secondo le vecchie modalità, ma poi l'esercizio della professione non sarà solo limitato ai semplici territori in cui tale qualifica è stata rilasciata ma ovunque.ù

Dico questo poiché proprio la Regione Toscana, non un funzionario ma un intero settore, ha riconosciuto che la professione può essere esercitata ovunque, senza limiti di territorialità...

Mi dirai: Ar e Ms potevano aspettare che ci fosse magari una revisione del sistema e far fare esami che comprendessero visioni più allargate... Da un lato, potrebbe e dovrebbe essere una giusta considerazione, ma secondo me non spetterà più alle Province poter tenere un esame di tali proporzioni, ma tutto ciò sarà possibile solo che saranno entrati in vigore i cambiamenti necessari dopo la legge 97/2013.

Per il momento, il rilascio delle qualifiche non cambia: si va a sostenere l'esame nella singola provincia (o regione), si studia quella provincia (o regione), si lavora senza limiti, se si vuole chiaro...
 
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Buongiorno e grazie per la risposta.
Deduco che ogni regione opera diversamente. La situazione in Lombardia e' diversa da quella della Toscana. La regione Lombardia ha bloccato l'emissione di qualsiasi bando, in attesa di ulteriori istruzioni conseguenti alla nuova legge.
Riporto qui di seguito le informazioni che si trovano sul sito della provincia di milano:

La qualifica di Guida Turistica, con l'entrata in vigore il 4 settembre scorso della legge 6 agosto 2013 n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013." ha subito variazioni per ciò che riguarda l'attività svolta: l'art. 3 "prevede la validità nazionale dell'abilitazione alla professione di guida turistica, e il riconoscimento della qualifica conseguita dai cittadini dell'unione europea con efficacia su tutto il territorio nazionale, in regime per gli stessi di libera prestazione".
Gli esami per Guida Turistica potranno essere svolti non appena saranno definite le modalità attuative della nuova legge.

Stesse informazioni sono pubblicate sul sito della provincia di Varese che riporto qui si seguito:

Informativa sulla sospensione dei bandi per mancanza di disposizioni statali
Come disposto da Regione Lombardia, con comunicazione del 24 settembre 2013, in merito agli esami riguardanti l'abilitazione alla professione di guida turistica (legge 06/08/2013 n. 97), si informa che a causa della mancanza di disposizioni statali in materia, che diano dei nuovi indirizzi sul programma d'esame e sulle modalità dello svolgimento dello stesso, si ritiene temporaneamente opportuna la sospensione di eventuali nuovi bandi in materia.
 
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Sgd78, ciao!

Innanzitutto, sì... ogni regione agisce in modo proprio, a seconda delle proprie legge, per cui non esiste uniformità.

Ci sono regioni dove si seguono dei corsi per diventare guida e altre dove si deve sostenere e superare un concorso; realtà dove la qualifica è regionale e altre dove invece è regionale; vi sono province che tengono gli esami con una certa regolarità (un anno sì, un anno no), altre realtà dove occorre attendere 10 anni.... Vi sono casi come quello della Puglia dove, fino a poco tempo, non esisteva una legislazione sulle professioni turistiche e tutti potevano "accreditarsi come GT...

Per quanto concerne la diversità che evidenzi, ti ribadisco che non c'è incompatibilità tra le diverse posizioni (Lombardia, Toscana), solo una diversa sensibilità nell'operare le scelte, che possono apparire contrastanti.

La Lombardia ha deciso di non emettere nuovi bandi: posizione legittima, in virtù della legge 97 del 2013... Siccome la figura della GT opera adesso a livello nazionale, si attendono i decreti attuativi per sapere come impostare gli esami. Forse con parti generali che riguardano l'Italia nel suo complesso: operazione complessa, vero. In ragione di ciò, a Milano si attendono istruzioni, nel frattempo chi è già in possesso della qualifica non ha più i vincoli territoriali, pur avendo ottenuto l'abiltazione per realtò ristrette (Monza-Brianza, Milano, Lecco, Lodi, Pavia, ecc. ecc.). La questione di un nuovo "tipo" di esame riguarderà chi verrà dopo.

La Toscana (province di Massa e Arezzo) ha deciso di emettere nuovi bandi: posizione legittima, in virtù della legge 97 del 2013... La legge infatti riguarda l'esercizio della professione, non l'ottenimento della qualifica. Vero è che dovrebbero essere emanate nuove norme per il rilascio della qualifica da GT che opera adesso a livello nazionale, ma le vecchie "modalità" degli esami non sono state ancora superate, pertanto si possono ancora sostenere concorsi come quelli banditi (studiando per le relative zone), ma tenendo conto poi che l'esercizio futuro della professione da GT non sarà limitato soltanto a quei territori.

Spero sia chiaro. :wink:
 
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Ma allora le guide tedesche?
In Germania non occorre abilitarsi, quindi chiunque può fare la guida e venire nel nostro Paese a fare la guida se tedesco...

Quindi che senso ha l'abilitazione in Italia?
 
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Per inquadrare la tematica delle professioni turistiche va analizzata la normativa dell'Unione Europea, recepita dallo Stato italiano e attuata dalle regioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione. In questo modo possiamo capire chi, quando e dove, nell'ambito dell'Unione Europea può operare nel campo delle professioni.

DIRITTO DI STABILIMENTO:
Un professionista può stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi un'attività professionale in modo stabile. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, che può seguire uno dei tre regimi di riconoscimento previsti dalla Direttiva: (sistema generale, riconoscimento automatico, riconoscimento in base all’esperienza professionale).

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Ogni cittadino dell’UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d'origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche in detto Stato membro

Sunto della mia pubblicazione che potrete scaricare dal sito del Dipartimento turismo della Regione siciliana - Sezione INFO E DOCUMENTI - Raccolta documentazione e normativa sul turismo: Libro completo e Slides professioni. Troverete, inoltre, la raccolta turistica delle regioni italiane.

8.3 LE PROFESSIONI TURISTICHE NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA DIRITTO DI STABILIMENTO - LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Quando si affronta il tema delle professioni in ambito comunitario bisogna distinguere il diritto di stabilimento dalla libera prestazione di servizi.

DIRITTO DI STABILIMENTO
Un professionista può stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi un'attività professionale in modo stabile.
La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale: in base alle seguenti norme U.E. recepite dallo Stato italiano, si citano gli articoli più rilevanti in merito al tema trattato:

Decreto legislativo n. 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE: che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania "

-Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV.(GUIDE ACCOMPAGNATRICI ED INTERPRETI TURISTICI).

Art. 22. Misure compensative1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a 18 mesi o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

Art. 23. Tirocinio di adattamento e prova attitudinale
1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.
2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente.

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Ogni cittadino dell’UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d'origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche in detto Stato membro, in base alle seguenti norme U.E. recepite dallo Stato italiano.
• La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è intervenuta a più riprese sulla questione relativa alla restrizione della libertà di prestazioni di servizi, questi orientamenti sono stati accolti dalla Cassazione secondo cui le guide stabilite in altro paese membro della U.E. che accompagnano un gruppo, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, anche in assenza della prescritta autorizzazione dell’ente locale competente per territorio. Lo Stato italiano si è adeguato ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20).
Il predetto decreto ha previsto la presenza di guide specializzateper l’assistenza alla visita dei siti italiani di particolare interesse.
Ma l’elenco dei siti italiani, individuati dalle Sovrintendenze d’intesa con le regioni, consistente in circa 2.500 siti UNESCO è stato ritenuto come una sproporzionata restrizione alla libera circolazione delle professioni, dalla Commissione europea.
La stessa Commissione europea, con “Parere motivato del 13 dicembre 2004 (Procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana ex articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha sottolineato che dette restrizioni impediscono: a) alle imprese di turismo di fornire la prestazione professionale con il proprio personale; b) alle guide turistiche indipendenti di offrire i propri servizi a tour operators nel corso di viaggi organizzati; c) ai turisti partecipanti a viaggi organizzati di scegliere la guida anche in base alla familiarità con la loro lingua, ai loro interessi ed alle loro specifiche aspettative.
Pertanto, secondo il predetto parere, una guida, proveniente da altro Stato membro, può esercitare la sua attività professionale, in luoghi diversi da musei o monumenti storici senza l’autorizzazione del paese ospitante.

• Decreto legislativo n.206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"- Art. 9. “Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea” - Art. 30 “Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV.Il predetto Decreto Lgs. n. 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, che permette a tutti coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato Membro di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato Membro, consente alle guide degli Stati membri di esercitare in maniera occasionale e temporanea la professione in Italia, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Turismo, che verifica l'esistenza, la regolarità e la corrispondenza dei titoli professionali stranieri alla analoga qualifica in Italia, (gli articoli dal 9 al 15 del citato D.Lgs.206/07, disciplinano le procedure e gli adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea ed occasionale).

Proprio in ossequio a tale principio (peraltro sancito sia con ordinanze cautelari del TAR Sicilia, sez staccata di Catania, che dallo stesso TAR Sicilia sede di Palermo, nei confronti degli stessi ricorrenti), nel DA del 10 agosto 2011, all'art. 10 è previsto:

“Le guide abilitate ed iscritte all'Albo regionale potranno esercitare in modo occasionale e temporaneo la loro professione al di fuori degli ambiti territoriali di iscrizione. Al fine di verificare il carattere temporaneo ed occasionale delle prestazioni, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 206/07, le stesse dovranno, al pari delle guide degli Stati membri dell'U.E., produrre al Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo una comunicazione preventiva contenente informazioni sulle prestazioni da effettuare (luoghi, periodi, organizzatori etc.)”.

L'amministrazione ha quindi posto le guide locali nelle medesime condizioni di quelle straniere: potendo le stesse esercitare al di fuori dell'ambito per cui erano abilitate in modo temporaneo ed occasionale, previa una dichiarazione dalla quale si evinca il carattere occasionale e temporaneo (ex art. 10 D.Lgs 206/07). Viceversa eliminando i vincoli della occasionalità e temporaneità le condizioni non sarebbero più le medesime di quelle straniere, bensì si creerebbe una ingiustificata confusione tra il regime di libera prestazione, che ha il carattere della occasionalità e temporaneità, ed il regime di stabilimento per il quale vige una disciplina del tutto diversa.

• Decreto legislativo n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE ". La realizzazione di un mercato interno dei servizi ha avuto inizio con l'approvazione della direttiva 2006/123/Ce, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein o più semplicemente Direttiva servizi Bolkenstain. - Art. 20 “Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione” - Art. 21 “Requisiti da giustificare” - Art. 39 “Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro” Art. 40 “

• La COMMISSIONE EUROPEA – Direzione generale del mercato interno e dei servizi –SERVIZI Libera circolazione delle professionisti – Bruxelles 3.4.2012 – Markt/E4/AV/th EU-Pilot 366212 EU-PILOT 366212/MARK-ITALY: Oggetto: Direttiva 2005/36/CE - Maestri di sci – Limitazione temporale della prestazione temporanea di servizi da parte dei maestri di sci di altri Stati membri dell’UE

La Commissione Europea, è stata informata che la Provincia Autonoma di Trento ha fissato, con disposizioni legislative provinciali, una limitazione temporale di 15 giorni non consecutivi, alla prestazione temporanea di servizi nel territorio provinciale da parte dei prestatori di altri Stai membri dell’UE. (Art. 27 bis Maestri di sci stranieri Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 Titolo: Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci
nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE gli Stati membri non possono limitare, ad un determinato periodo tassativo, la prestazione temporanea di servizi da parte dei prestatori, in questo caso i maestri di sci, provenienti da altri Stati dell’UE. La Commissione ricorda che è giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea che occorre prendere in considerazione una serie di fattori nel determinare se una data prestazione di servizi abbia “carattere temporaneo”. La temporalità deve essere valutata, non soltanto in rapporto alla durata della prestazione, ma anche tenendo conto: della frequenza, periodicità o continuità di questa.

La corte ha interpretato il concetto di “prestazione di servizi” in senso lato, ai sensi del trattato, possono rientrare servizi di natura molto diversa, ivi compresi i servizi la cui prestazione si estende per un periodo di tempo prolungato, persino anni, o parimenti servizi che un operatore economico stabilito in una Stato membro fornisce “in maniera più o meno frequente o regolare anche per un periodo di tempo prolungato, a persone stabilite in uno o più altri Stati membri

Si rileva, quindi, che il diritto vigente dell’UE non permette di fissare limiti tassativi, né numerici, né di altro tipo, per determinare la soglia oltre la quale la prestazione di servizi non ha più carattere temporaneo. La fissazione per legge di soglie che circoscrivono la prestazione temporanea di servizi da parte dei professionisti - siano esse determinate in disposizioni legislative o regolamentari, di portata nazionale, regionale o provinciale – è incompatibile con il diritto dell’UE.
 
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Ragazzi scusatemi tanto ma qui mi sa che si sta andando un po' fuori...sono una guida turistica di Firenze e vi garantisco che so anche io quante lobby ci sono, tanto che in due anni di attività mi sono dovuta sbattere come free-lance perchè vengono sempre e comunque chiamate le solite persone...quindi lungi da me difendere la categoria in particolare...quello che contesto è la possibilità che una guida sia in grado, senza un'accurata preparazione, di operare in un territorio provinciale diverso dal suo.

Una guida di Grosseto dovrebbe venire a Firenze a spiegare quello che posso spiegare io che mi sono fatta un anno di studio matto e disperatissimo?

Ma stiamo scherzando?

Per conoscere bene una città non basterebbe nemmeno un anno di studio intenso a dir la verità...ma di sicuro io non mi permetterei mai di fare una cosa del genere.

Ma cos'è, tutti a tarallucci e vino?
Allora fanno benissimo i turisti ad andare in giro solo con la guida Routard, altrochè! Salvaguardiamo la nostra professionalità per l'amore del cielo, sennò veramente diventa tutto di uno squallore unico. Chi vuole esercitare in un'altra Provincia deve essere esaminato sulla suddetta Provincia.

Ribadisco io non avrei mai la faccia tosta di mettermi a spiegare in Piazza del Campo a Siena e dire che un po' la conosco. Se una guida di Siena si adirasse con me avrebbe tutte le ragioni! Poi in Italia si parla tanto di meritocrazia...bah. Scusate ma veramente questa questione mi fa adirare!
 
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Aggiungo quanto riportato da Federagit:

Le Leggi Regionali sulle Professioni Turistiche, finché non vengono
modificate, sono in vigore. Solo una volta approvata la Legge Nazionale sulla Professione
di Guida, le Regioni potranno modificare le Leggi Regionali.
La professione di guida è materia concorrente tra Stato e Regioni, ma lo Stato deve dare
le linee guida alle Regioni per modificare le Leggi Regionali. La Legge Nazionale è
prevalente su le Leggi Regionali, le Leggi Regionali dovranno essere modificate, ma al
momento non sono state modificate. Si tratta di Leggi, non di Delibere, quindi non
decadono automaticamente. Nell’immediato non cambia nulla nell’esercizio della
professione di guida e nei suoi ambiti territoriali.

Visto che qui leggo che c'è già gente che va in giro tutta tranquilla a lavorare dove le pare...io direi di fare attenzione.
Poi che vi devo dire, se e quando verrà approvata la legge vedremo. Per ora non mi pare che possa vigere questo totale far west.
 
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@armonia wrote:La Legge Nazionale è prevalente su le Leggi Regionali, le Leggi Regionali dovranno essere modificate, ma al
momento non sono state modificate. Si tratta di Leggi, non di Delibere, quindi non
decadono automaticamente. Nell’immediato non cambia nulla nell’esercizio della
professione di guida e nei suoi ambiti territoriali.

Visto che qui leggo che c'è già gente che va in giro tutta tranquilla a lavorare dove le pare...io direi di fare attenzione.
Poi che vi devo dire, se e quando verrà approvata la legge vedremo. Per ora non mi pare che possa vigere questo totale far west.

Armonia, scusami, rispondo prima a questo tuo post... dici - giustamente - che la legge nazionale è superiore a quelle regionali, poi parli di legge che deve essere approvata... Ma qui stiamo parlando della legge 97 dell'agosto 2013 entrata in vigore il 4 settembre successivo: quindi?!?

Nessuno contesta che la legge regionali stabiliscano le modalità per il rilascio della qualifica da GT, ma la nuova legge nazionale ha sancitio un principio diverso rispetto all'esercizio della professione, come è stato indicato prima.

La posizione di Federagit è una cosa, è un pensiero rispettabile, ma cozza contro le interpretazioni di Regioni come Toscana, Marche e Piemonte che hanno già indicato chiaramente come le GT possano agire sull'intero territorio nazionale.

Senza nulla togliere a Federagit, qui si tratta di tre enti pubblici istituzionali che hanno espresso questo parere, sicuramente più fondato di quella di un'associazione. E questo dovrebbe far riflettere... Ti faccio notare inoltre, e mi permetto di darti del tu, che un altro esperto di legislazione quale X, intervenuto poco prima di te, ha chiarito con tanto di riferimenti normativi, come non si possa limitare l'attività anche eventualmente estemporanea di una GT in un altro territorio...

Le parole dei funzionari di Toscana, Marche e Piemonte risalgono al mese di dicembre 2013 e sarebbe il caso di conoscere a quando risale l'interpretazione di Federagit e se la suddetta associazione ha preso consapevolezza di tutto ciò. :wink:
 
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