Immagino che operiate per conto di una agenzia di viaggi o di tour operator autorizzati. Se é così la mia risposta vi riguarda. Se, invece, non siete agenti di viaggi, non avete titolo ad operare, neanche sul web.<br />
Ciò premesso.<br />
Gli articoli di legge specifici, relativi alla vendita "on line", estratti dal "Codice del turismo".<br />
Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 (codice del turismo)<br />
ART. 32 (Ambito di applicazione)<br />
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33.<br />
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.<br />
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).<br />
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La vendita on line di servizi turistici on line rientra nella c.d. "Prenotazione telematica", le proposte sul sito si definiscono catalogo elettronico. La conferma avviene con click (c.d. contratto point and click). Bisogna prevedere la disdetta di prenotazione e l'eventuale penale ( art. 1382 codice civile "clausola penale" ). I contratti a distanza sono, inoltre, definiti dal codice del consumo articolo 50 lettera a), va applicata la disciplina dell'articolo 52, dello stesso codice, relativa all'obbligo di informazione al cliente. Pertanto, si tratta di contratti ad esecuzione informatica, che prevedono una integrazione delle regole del codice del consumo con le regole del commercio elettronico ( articolo 68 codice del consumo che rinvia al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno .<br />
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Il diritto di recesso si esercita ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 e ss. del D.Lgs. 206/05 (codice del consumo). Al di là della sua generica e consolidata natura civilistica, il Codice del Consumo ha riconosciuto al consumatore, per i contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto stipulato per l'acquisto di beni e servizi. Però, il diritto di recesso, non può essere esercitato dal consumatore, tra l'altro, ai servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando e’ prevista una data o un periodo determinato per la fornitura (per esempio con prenotazione), a condizione che tali disposizioni vengano scritte sul contratto e, quindi, il consumatore ne sia a conoscenza. A maggior ragione non é previsto il diritto di recesso, da parte del consumatore, secondo il coordinato disposto dell'articolo 55 comma 1, lettera b) e del successivo comma 2 lettera a) del codice del consumo ( contratti last minute e last second - in quanto si rientra nel limite dei 10 giorni).<br />
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FONTE R. Santagata "Diritto del turismo II edizione 2012- UTET pagine 161, 162, 163" - Il testo é aggiornato al Codice del turismo ma non alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012 che ha abrogato, parte del codice del turismo, ribadendo la competenza residuale delle regioni articolo 117 della Costituzione comma 4, in particolare competenze per strutture ricettive ed agenzie di viaggi.<br />
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Per l'aspetto contabile non posso aiutarvi, perché non rientra nella tematica della legislazione turistica, ma in quella amministrativa.