Gent.mi,
in questo forum viene ribadito più volte che è possibile utilizzare la forma della locazione breve turistica privata ai sensi dell'art. 1 comma 2 legge 431/98 senza la presentazione di una SCIA al SUAP, rimanendo unico adempimento quello di ottenere un CIR nelle regioni che si sono già attivate al riguardo.
Nella pratica si realizzano tuttavia spiacevoli incongruenze con la legislazione regionale, le linee guida comunali e le prassi delle questure con riferimento all'uso del portale alloggiati. Domando quindi quali siano le migliori modalità pratiche per affrontare queste difficoltà, se esistono precedenti a cui fare riferimento e quali siano gli argomenti più validi da proporre agli interlocutori.
Ad esempio:
in questo forum viene ribadito più volte che è possibile utilizzare la forma della locazione breve turistica privata ai sensi dell'art. 1 comma 2 legge 431/98 senza la presentazione di una SCIA al SUAP, rimanendo unico adempimento quello di ottenere un CIR nelle regioni che si sono già attivate al riguardo.
Nella pratica si realizzano tuttavia spiacevoli incongruenze con la legislazione regionale, le linee guida comunali e le prassi delle questure con riferimento all'uso del portale alloggiati. Domando quindi quali siano le migliori modalità pratiche per affrontare queste difficoltà, se esistono precedenti a cui fare riferimento e quali siano gli argomenti più validi da proporre agli interlocutori.
Ad esempio:
- la legislazione regionale dell'Emilia Romagna (legge 16/2004) pare inquadrare la locazione breve turistica privata nelle "altre tipologie ricettive" e in particolare in quella degli "appartamenti ammobiliati per uso turistico" o almeno questa è l'interpretazione che viene fornita nei pubblici uffici degli enti locali (cfr. vademecum locazioni del Comune di Bologna). Da tale inquadramento derivano numerosi obblighi, tra cui:
- la comunicazione al Comune entro il 31 marzo (per le località a turismo estivo) — non è del tutto chiaro se con questo si intenda l'apertura della SCIA. Ciò avrebbe l'effetto di rendere impossibile qualunque locazione concordata all'ultimo momento o comunque a partire da aprile a meno che uno "non si sentisse" sin da prima che doveva precauzionalmente dare comunicazione.
- la comunicazione periodica alla Provincia dei dati sulla consistenza ricettiva e sui movimenti dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT, obbligatoria anche in assenza di movimenti e artificiosamente onerosa per chi si trovasse a locare "una tantum".
- la Questura richiede obbligatoriamente una SCIA per fornire le credenziali di accesso al portale alloggiati. Tuttavia al tempo stesso indica il portale come *unico* mezzo per trasmettere le comunicazioni di presenza ospiti a cui si è tenuti per l'art. 19-bis del DL 113/2018 che chiarisce che gli obblighi dell'art 109 del TUIPS si applicano anche ai locatori per locazioni inferiori ai 30gg, compreso quello di cui al comma 3, cioè l'obbligo di comunicazione.
- Cercare di ottenere dalla questura le credenziali del portale alloggiati anche senza SCIA? Qualcuno c'è riuscito?
- Usare il fax comunque previsto dal 109 del TUIP per dare comunicazione alla questura degli ospiti, anche se la questura dice che non si può fare? E se la questura non pubblica un numero di fax?
- Registrare tutti i contratti (sobbarcandosi gli oneri di registrazione) così da liberarsi dall'obbligo di comunicazione in questura degli ospiti come previsto dall'Art. 2 del DL 79/2012 ? E se il conduttore è straniero e non ha codice fiscale italiano e la registrazione diventa pertanto impossibile?