Liguria Legge L.R. 24 luglio 1997, n. 28<br />
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TITOLO IV<br />
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Responsabilità tecnica<br />
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<br />
Art. 13<br />
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Requisiti del responsabile tecnico.<br />
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1. L'agenzia è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale.<br />
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2. La responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al titolare che, oltre al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 12 del TULPS, deve dimostrare, in relazione all'attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche tecnico-professionali per la conduzione dell'agenzia ed in particolare:<br />
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a) conoscenza dell'amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio;<br />
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b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;<br />
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c) conoscenza di almeno due lingue straniere fra quelle maggiormente diffuse in Europa.<br />
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3. Qualora il titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, o non possegga i requisiti professionali di cui al comma 2, gli stessi devono essere posseduti dal direttore tecnico.<br />
4. [In caso di agenzie con filiali, in ogni filiale dovrà operare il titolare o altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2] (18).<br />
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5. <u>Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Provincia, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, procede alla sospensione dell'autorizzazione. </u>6. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione alla Provincia. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni, deve comunicare il nominativo del nuovo direttore tecnico, già iscritto nell'elenco di cui all'articolo 16. Decorso infruttuosamente tale termine, la Provincia sospende l'autorizzazione. Fino alla nomina del nuovo direttore tecnico il titolare è responsabile anche della direzione tecnica.<br />
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7. È comunque fatto obbligo al direttore tecnico dell'agenzia di informare tempestivamente la Provincia in caso di assenza prolungata che, comunque, non può superare trenta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente (19).<br />
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8. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere alla Provincia copia del contratto di lavoro del direttore tecnico, che può avere per oggetto un rapporto di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata, quando si chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e ogni volta che si procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.