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Abiltazione patentino guida turistica ottenuto in paese Ue

#1
Buongiorno,
Sono da poco iscritta.
Io ho questo quesito: un patentino di guida turistica ottenuto in un Paese UE indipendente se tale attività è regolamentata o meno nel paese di origine, considerando che parliamo di libera circolazione in paesi comunitari, è possibile lavorare senza dover convertire nulla? O peggio, essere sanzionati?
E comunque avvocati specializzati in questo ambito?
 
#2
Buongiorno e benvenuta nel forum.
La tua domanda riguarda un aspetto molto specifico del diritto europeo e della regolamentazione delle professioni, in particolare per quanto concerne la guida turistica. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea è uno dei pilastri fondamentali del mercato unico, ma l'applicazione pratica di questo principio può variare a seconda della professione e della regolamentazione specifica in ciascun paese membro.

1. Riconoscimento delle Qualifiche Professionali:
L'Unione Europea ha stabilito un sistema per il riconoscimento delle qualifiche professionali tra i paesi membri, per facilitare la mobilità dei lavoratori. Tuttavia, per alcune professioni, tra cui potrebbe rientrare quella di guida turistica, le regole specifiche possono variare notevolmente da uno stato all'altro.

2. Regolamentazione Locale:
In alcuni paesi, la professione di guida turistica è regolamentata strettamente e potrebbe richiedere il possesso di specifiche licenze o certificazioni rilasciate dalle autorità locali o nazionali. Questo significa che, anche se possiedi un patentino ottenuto in un altro paese dell'UE, potresti dover soddisfare ulteriori requisiti o procedere con un riconoscimento formale della tua qualifica nel paese in cui intendi lavorare.

3. Rischio di Sanzioni:
Lavorare come guida turistica senza rispettare la regolamentazione locale potrebbe esporti a rischi legali, inclusa la possibilità di sanzioni. È quindi fondamentale informarsi adeguatamente sulle normative vigenti nel paese in cui si desidera esercitare la professione.

In Italia
In Italia, la professione di guida turistica è regolamentata e richiede specifiche autorizzazioni per poter essere esercitata. Per le guide turistiche che hanno ottenuto le loro qualifiche in un altro paese dell'UE e desiderano lavorare in Italia, è necessario passare attraverso un processo di riconoscimento delle qualifiche professionali, secondo le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE, come recepita e implementata dalla normativa italiana.
Il tema delle professioni turistiche è sempre stato di grande interesse legislativo, anche se la sua disciplina è caratterizzata dall’intreccio e dalla sovrapposizione di materie e competenze tra Stato e Regioni, nonché dalla necessità di applicare i principi europei di concorrenza e libera circolazione dei servizi all’interno dell’Unione.

In ultimo il Legislatore è intervenuto con la Legge n. 190/2023 in vigore dallo scorso 17.12.2023.
La Legge consta di 15 articoli.
L’articolo 1 precisa la legge disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i princìpi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali princìpi. Le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente coi rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L’articolo 2 definisce "guida turistica" il professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 o 13 della medesima legge, e qualifica come attività propria della guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Individua il fine di tali visite guidate nell’evidenziazione delle caratteristiche e dei valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, nella valorizzazione, nella tutela e nella trasmissione della conoscenza di tale patrimonio e nella qualità delle prestazioni rese.

L’articolo 3 subordina l’esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero. Per esercitare la professione richiede il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della r.c. professionale. Prevede che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non possa essere ostacolato l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica.

L’articolo 4 disciplina l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica.

L’articolo 5 dispone l’istituzione, presso il Ministero del turismo, dell’elenco nazionale delle guide Turistiche, ne disciplina la struttura e l’aggiornamento. Agli iscritti all’elenco è consentito l’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal MITUR un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione.

Articolo 6: disciplina l’esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all’estero.

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite: a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la rac
L’articolo 7 prevede che le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale possano acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo. Il superamento dei corsi di specializzazione consente l’iscrizione in apposite sezioni dell’elenco nazionale. Le guide turistiche sono poi tenute a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo.

Gli articoli dal 8 al 13 trattano diversi aspetti della professione di guida turistica:

- Articolo 8: Introduce un codice ATECO specifico per le attività di guida turistica, stabilito dall'ISTAT.
- Articolo 9: Permette alle guide turistiche, se munite di tesserino di riconoscimento, l'ingresso gratuito in luoghi e istituti culturali statali, pubblici, territoriali o religiosi per motivi professionali o di studio.
- Articolo 10: Determina che i compensi per le prestazioni delle guide siano calcolati in base a durata, contenuto e caratteristiche del servizio offerto.
- Articolo 11: Impone alle guide turistiche di mostrare chiaramente il proprio tesserino di riconoscimento e di fornire informazioni chiare sui costi dei servizi offerti.
- Articolo 12: Tratta dei divieti e delle sanzioni legate all'esercizio abusivo della professione di guida turistica.
- Articolo 13: Abolisce una precedente disposizione che richiedeva una specifica abilitazione per guidare in certi siti di interesse, e prevede che le guide già abilitate prima dell'entrata in vigore della legge siano iscritte nell'elenco nazionale e ricevano il tesserino di riconoscimento.

Processo di Riconoscimento in Italia in sintesi:
  1. Domanda di Riconoscimento: La guida turistica deve presentare una domanda di riconoscimento della propria qualifica professionale accompagnata da documentazione che attesti la qualifica ottenuta e, se necessario, da una traduzione ufficiale in italiano.
  2. Valutazione della Domanda: L'ente competente valuterà la domanda e la documentazione fornita per determinare se la qualifica professionale dell'interessato sia equivalente a quella richiesta in Italia per esercitare come guida turistica. Questo processo può includere la verifica dei contenuti formativi e delle ore di formazione.
  3. Possibile Adeguamento: Se la qualifica viene ritenuta sostanzialmente equivalente ma con alcune differenze significative, potrebbe essere richiesto al richiedente di sottoporsi a un periodo di adeguamento (ad esempio, un tirocinio) o a una prova attitudinale.
  4. Riconoscimento e Iscrizione all'Albo: Una volta che la qualifica è stata riconosciuta come equivalente, la guida turistica può essere iscritta all'albo professionale e ottenere l'autorizzazione a esercitare in Italia.
 

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