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Locazione turistica superiore a 30 giorni

Sunset

Nuovo Membro
Salve a tutti. Sono nuova del forum e vi scrivo sperando che qualcuno possa chiarirmi un dubbio. Ho un immobile in Sicilia e vorrei capire se anche per le case vacanze affittate alla medesima persona per più di trenta giorni è necessario avviare le pratiche relative all’ottenimento del CIR e, successivamente, del CIN o, se in questo caso, trattandosi di affitto transitorio ad uso turistico superiore ai trenta giorni, è sufficiente semplicemente provvedere alla registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate con comunicazione al Portale Alloggiati.
Sussistono altri adempimenti da effettuare ?

Se non ho compreso male la richiesta del CIR e del CIN riguarda soltanto le ipotesi di locazioni turistiche inferiori ai 30 giorni. Qualcuno può darmi conferma di ciò? Grazie a chiunque risponderà.
 
Ciao e benvenuta nel forum!
Hai posto una domanda molto importante, anche alla luce dei recenti aggiornamenti normativi. Provo a chiarirti il quadro attuale in modo semplice ma preciso.

CIR e CIN: sono richiesti anche per locazioni oltre i 30 giorni?
Sì, anche le locazioni turistiche superiori ai 30 giorni – se con finalità turistiche – rientrano nell’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), introdotto dal Decreto Legge 145/2023, convertito nella Legge 191/2023.

Dal 1° gennaio 2025, il CIN diventa obbligatorio per tutte le locazioni turistiche, indipendentemente dalla durata.

Se ti trovi in Sicilia, prima di richiedere il CIN, sarà necessario ottenere anche il CIR (Codice Identificativo Regionale), come previsto dalla normativa regionale.

Obblighi per locazioni turistiche superiori a 30 giorni
Anche se la durata del soggiorno supera i 30 giorni, se il contratto ha finalità turistica, occorre:

Stipulare un contratto scritto e registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
Comunicare gli ospiti al Portale Alloggiati della Questura, entro 24 ore dall'arrivo.
Richiedere il CIR
Richiedere il CIN attraverso il portale del Ministero del Turismo, allegando la dichiarazione di conformità agli standard di sicurezza e i dati catastali dell’immobile.
Esibire il CIN e il CIR su annunci online e fisicamente all'esterno dell'immobile.

Attenzione alla distinzione tra “uso abitativo” e “uso turistico”
Se la locazione è superiore ai 30 giorni ma NON ha finalità turistica (es. per motivi di lavoro, studio, cure mediche ecc.), allora non si applicano gli obblighi legati al CIR/CIN, ma è necessario indicare correttamente la finalità nel contratto e valutare il tipo di tassazione.

In sintesi
CIR/CIN obbligatori anche per locazioni turistiche >30 giorni a partire da gennaio 2025.
Contratto registrato: obbligatorio.
Comunicazione ospiti: sempre obbligatoria.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza: richiesto.
Verifica con il Comune l’eventuale necessità di SCIA, soprattutto in caso di attività continuativa.

Se hai dubbi sulla tipologia del tuo affitto o sulla procedura da seguire, ti consiglio Extrasemplice e Wiisy
 
Interessante... a me i consulenti hanno sempre detto che la durata massima consentita del contratto ad uso turistico è di 30 giorni e che nel caso di periodo più lungo ne va fatto un altro alla scadenza (o poco dopo)
potrei avere indicazioni sugli articoli di legge in cui viene specificato?
grazie mille
 
Buon pomeriggio, provo a risponderti io sulla legislazione anche se la materia entrando in campo norme Regionali e anche l’Agenzia delle Entrate è scivolosa:

La locazione turistica non ha un limite massimo di giorni "scritto nel marmo" dalla legge nazionale, se non quello della finalità.

I riferimenti normativi cardine sono:

  • Art. 1, comma 2, lett. c) della Legge 431/98: Questa è la "norma madre". Stabilisce che gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono esclusi dalle regole rigide delle locazioni abitative (durata 4+4, canone concordato, ecc.). Poiché sono esclusi, si applicano le norme del Codice Civile.
  • Art. 1571 e seguenti del Codice Civile: Qui non esiste un limite di 30 giorni. La durata è rimessa alla libera volontà delle parti.
  • Art. 53 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011): Ribadisce che le locazioni ad uso turistico sono regolate dalle disposizioni del codice civile.
  • D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro): È qui che nasce il "mito" dei 30 giorni. La norma stabilisce che i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell'anno non sono soggetti a registrazione obbligatoria. Se superi i 30 giorni, il contratto va registrato, ma non smette di essere "turistico" per questo, purché la finalità rimanga tale (es. una villa affittata per l'intera stagione estiva di 3 mesi a un turista straniero).
Detto ciò, poi esistono i regolamenti Regionali e Comunali che in questa materia incidono in maniera rilevante oltre (ancora più rilevante la prassi dell’Agenzia delle Entrate). Nel caso di questo post ad esempio la Sicilia che è abbastanza particolare (in senso positivo):
Premesso nuovamente (come ben spiegato da MOD) che se vuoi affittare con contratto per turismo devi fare sempre questi adempimenti:
Invio della comunicazione al Comune/Libero Consorzio per ottenere il CIR (che serve poi per il CIN). Non è una SCIA, è una notifica di esistenza dell'alloggio.
Alloggiati Web (Questura): Sempre obbligatorio comunicare chi entra in casa entro 24 ore.
Ufficio Statistica (ISTAT): Comunicazione dei flussi turistici.
Tassa di Soggiorno: Riscuoterla e versarla al Comune (se previsto).
Dotazioni di Sicurezza: Installare estintore e rilevatore (obbligo legato al CIN).
Con queste prescrizioni:
Servizi Ammessi: Puoi fornire solo l'alloggio. La biancheria (lenzuola e asciugamani) e la pulizia finale sono ammesse solo come fornitura iniziale.
Servizi VIETATI: Non puoi mai fornire pulizie durante il soggiorno, cambio biancheria infrasettimanale, colazione, navette, o altri servizi "alla persona". Se lo fai, stai operando come una struttura ricettiva senza averne i titoli.
Denominazione: Non puoi dare un nome di fantasia (es. "Alba Radiosa Guest House"). Devi pubblicizzarlo come "Appartamento a [Città]".
Ora nel merito, in Sicilia ad esempio non esistendo a livello Regionale (come ad esempio in Lombardia) limiti temporali per la definizione di “Affitti Brevi per Locazione Turistica” puoi locare con contratto anche oltre i 30 gg (sempre con l'obbligo di registrazione) ma:
Il contratto turistico (Art. 1, comma 2, lett. c, L. 431/98) presuppone che l'inquilino abbia la sua residenza stabile altrove e si trovi nell'immobile solo per svago, vacanza o riposo.
Dopo un periodo prolungato (solitamente stimato dai giudici oltre i 18 mesi o al massimo 3 anni in casi eccezionali come lunghi soggiorni climatici per salute), il contratto viene quasi sempre riqualificato come abitativo ordinario (4+4).
Quindi anche se la legge nazionale o regionale non scrive una cifra (es. "90 giorni"), la giurisprudenza e la prassi dell'Agenzia delle Entrate guardano alla ragionevolezza:
Fino a 3 mesi: È turismo standard (la stagione estiva o invernale).
Da 3 a 18 mesi: Inizia a diventare sospetto. Se non c'è una prova ferrea di un'altra residenza e di un motivo turistico reale (es. un pensionato straniero che "sverna" in Sicilia), il fisco potrebbe contestarlo.
Oltre i 18 mesi: Entriamo nel campo della locazione ordinaria. Un contratto di 10 anni "turistico" verrebbe considerato un contratto simulato per evadere le norme protettive dell'inquilino (come la durata minima del 4+4).
Se l'inquilino decide di non uscire o se subisci un controllo:
Riqualificazione Giudiziale: Il giudice trasforma il tuo contratto in un 4 anni + 4 anni.
Canone: Se sei in un comune ad alta tensione abitativa, il giudice potrebbe obbligarti a restituire la differenza tra il canone libero che hai incassato e il canone concordato previsto per quella zona.
Sanzioni Fiscali: L'Agenzia delle Entrate potrebbe revocarti l'eventuale cedolare secca agevolata o ricalcolare le imposte di registro.
Come sempre in questa materia per dare una risposta completa, va specificato il quesito il luogo e tipologia di attività da intraprendere e vanno sempre su questo coordinate le norme Nazionali, Regionali e Comunali per una analisi corretta.
Saluti
 

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