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Requisiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 23 novembre 1991

#1
<strong>D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392 di attuazione della Direttiva n. 82/470/CEE nella parte<br />
concernente gli agenti di viaggio e turismo</strong><br />
Gazz. Uff. 12 dicembre 1991, n. 291, S.O.<br />
<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />
Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della<br />
direttiva n. 82/470/CEE Consiglio del 29 giugno 1982, concernente la libertà di stabilimento e la<br />
libera prestazione di servizi da parte, tra gli altri, degli agenti di viaggio e turismo;<br />
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;<br />
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i<br />
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del turismo e dello<br />
spettacolo, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le riforme istituzionali e gli affari<br />
regionali;<br />
<br />
Emana il seguente decreto legislativo:<br />
<br />
1. Campo di applicazione.<br />
1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera<br />
prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità<br />
europea per quanto concerne le attività di agente di viaggio, sia esso "titolare indipendente<br />
con funzione di direttore tecnico" o "direttore tecnico", prestate presso un'agenzia di viaggio e<br />
turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (3), nonché l'accesso alle connesse<br />
attività di lavoro dipendente.<br />
<br />
2. Definizione.<br />
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione,<br />
organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o<br />
coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche<br />
entrambe le attività, ivi comprese l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.<br />
2. L'esercizio delle attività di cui sopra è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge<br />
17 maggio 1983, n. 217, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e<br />
Bolzano.<br />
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniranno ai cittadini comunitari ogni<br />
informazione sulla regolamentazione da cui sono disciplinate le attività considerate.<br />
4. Eventuali attività diverse da quelle elencate al comma 1 rimangono regolate dalle rispettive<br />
norme di settore anche se esercitate da agenzie di viaggio e turismo.<br />
<br />
3. Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria.<br />
1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente,<br />
le attività di cui al presente decreto debbano essere fornite attestazioni comprovanti il<br />
possesso di requisiti di onorabilità o di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un<br />
estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato<br />
da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza,<br />
attestante il possesso dei requisiti anzidetti.<br />
2. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto possa essere consentito solo previa<br />
documentazione del possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, previsti da leggi<br />
statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini<br />
degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o<br />
amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono<br />
soddisfatti.<br />
3. Quando nel Paese di origine o di provenienza i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2<br />
non vengano rilasciati, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento<br />
ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa<br />
dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio del<br />
Paese di origine o di provenienza che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o<br />
dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta in tal caso<br />
anche ad un organismo professionale competente del Paese di origine o di provenienza.<br />
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa<br />
individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante e, se<br />
richiesto dalla legge, dai componenti del consiglio d'amministrazione, nonché, in ogni caso,<br />
dal direttore tecnico.<br />
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività potrà tenersi<br />
conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.<br />
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio<br />
delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri,<br />
avviene alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.<br />
7. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati dalle banche ed<br />
istituti di credito di altri Stati membri saranno ritenuti equivalenti a quelli rilasciati da banche<br />
ed istituti di credito italiani.<br />
8. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria devono essere di data<br />
non anteriore a tre mesi al momento della esibizione.<br />
<br />
4. Capacità professionale.<br />
<br />
1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali,<br />
richieste per l'accesso alle attività di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, è<br />
fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di<br />
cui all'art. 2, comma 1.<br />
<br />
2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo competente dello Stato<br />
membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:<br />
a. per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico<br />
o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno<br />
un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;<br />
<br />
b. ovvero:<br />
- per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore<br />
tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali<br />
responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il<br />
richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente<br />
formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato<br />
riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo<br />
professionale competente;<br />
- per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di<br />
direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali<br />
responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il<br />
richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente<br />
formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato<br />
riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo<br />
professionale competente;<br />
<br />
c. per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico<br />
o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno<br />
un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver<br />
svolto a titolo dipendente l'attività in oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno<br />
cinque anni;<br />
<br />
d. ovvero:<br />
- per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di<br />
viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto,<br />
una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un<br />
certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un<br />
organismo professionale competente;<br />
- per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di<br />
viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto,<br />
una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un<br />
certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un<br />
organismo professionale competente.<br />
<br />
3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attività non può essere stata interrotta da<br />
oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.<br />
<br />
4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna delle attività di cui al<br />
presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende<br />
esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione professionale.<br />
<br />
5. Certificazione dell'attività svolta.<br />
1. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal presente decreto, svolte in<br />
forma indipendente in Italia, sono rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato<br />
e agricoltura.<br />
2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività di cui al presente decreto, svolte in<br />
forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli<br />
interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.<br />
<br />
6. Entrata in vigore.<br />
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella<br />
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

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