REGIONE EMILIA ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI,
SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997,
N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 febbraio 2010, n. 4
L.R. 23 luglio 2010, n. 7
L.R. 27 giugno 2014, n. 7
L.R. 25 marzo 2016, n. 4
Titolo III
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI
Art. 18
(modificato comma 3 da art. 37 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi modificato
comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)
Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono
autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che
risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità
analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a
membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio,
entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio
dell'attività.
3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di
viaggio indicate all'articolo 2.
4. I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998 possono
esercitare l'attività di commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli
servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti nell'ambito dei progetti
presentati e ritenuti ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge
regionale n. 7 del 1998. L'esercizio di tale attività comporta l'obbligo di stipulare apposita polizza
assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività
svolta, così come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011 . Per tali
raggruppamenti è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate
all'articolo 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui si configuri l'attività di
commercializzazione di pacchetti turistici, così come definiti dal decreto legislativo n. 79 del 2011.