Provi a dire alla polizia Municipale di leggere bene le sentenze nello specifico, perché non è affatto vero che le stesse sentenze sia state espresse, esclusivamente, per le agenzie di viaggi. Riporto la parte che riguarda, in generale, le imprese:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV sentenza 14 aprile 2010 n. 2085
Risultava nella specie quindi sussistere anzitutto il requisito della "strumentalità" su cui poggia l’art. 83 del codice stradale, il quale, come ben evidenziato dallo stesso appellante, ha proprio lo scopo di agevolare quegli imprenditori o le collettività di persone che, al fine di svolgere un’attività principale diversa da quella che concerne il trasporto di persone su strada, hanno anche tale necessità. ‘E evidente quindi, come ha rilevato lo stesso TAR, che il rilascio della immatricolazione ex art. 83 è consentito proprio alla condizione che, in forza di detta strumentalità, l’attività complementare (trasporto di persone) sia strettamente necessaria per svolgere quella tipica dell’agenzia e non si risolva in una non consentita autonoma attività di trasporto, per la quale debbono invece sussistere le condizioni più stringenti indicate dal DM n. 448/1991.
La giurisprudenza amministrativa più risalente aveva già affermato la legittimità dell’immatricolazione rilasciata (al tempo ex art. 58 vecchio codice della strada) per autobus ad uso proprio di un imprenditore e per attività rientranti in quelle dell’impresa (Cons. di Stato, sez. IV, n 1358/1978).
Inoltre al fine di verificare la sussistenza della strumentalità espressamente prevista dal Codice, lo stesso prevede lo specifico "accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri …….secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali" (art. 83, comma 1, del Codice della strada).
Peraltro ad assicurare il rispetto di condizioni e limiti dell’immatricolazione rilasciata, provvedono le sanzioni previste dal quarto comma del citato articolo. 3.2 La soluzione affermata dal Collegio trova infine conferma nella stessa normativa richiamata dall’appellante, poiché il DM n. 448/1991 (in applicazione dell’art.1 della direttiva CEE 562/74) esclude, con riferimento all’art. 58 del Codice stradale, l’applicabilità delle più restrittive condizioni imposte alle attività di trasporto esercitate in via professionale, confermando perciò la rilasciabilità dell’immatricolazione ad uso proprio per attività strettamente strumentali all’esercizio dell’impresa.