Il codice ateco 799019 riferito alle agenzie di viaggi non è sufficiente a svolgere l'attività di intermediazione turistica se il soggetto che lo ha attivato non presenta la SCIA per avviare l'attività al SUAP. Infatti, il Dispositivo dell'art. 2084 Codice Civile - LIBRO QUINTO - DEL LAVORO → Titolo II - Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221) → Capo I - Dell'impresa in generale "La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa". Per la Regione Siciliana la norma di riferimento è l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27.<br />
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La norma statale di riferimento è il "Decreto Legislativo recante il codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della normativa 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio e Corte Costituzionale sentenza n. 80 del 2 aprile 2012".<br />
IMPRESE TURISTICHE ART. 4 (Imprese turistiche)<br />
1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabi-limenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.<br />
2. L’iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e succes-sive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 di-cembre 1995, n. 581, e successive modifica-zioni, ovvero al repertorio delle notizie econo-miche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi ge-nere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica.<br />
3. Fermi restando i limiti previsti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle impre-se, alle imprese turistiche sono estesi i contri-buti, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incen-tivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in condor-mità ai criteri definiti dalla normativa vigente.<br />
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.<br />
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La commercializzazione dei Pacchetti turistici è disciplinata dall'art. 32 all'art. 51 del predetto Decreto legislativo, detto anche "Codice del turismo". In particolare:<br />
ART. 35 (Forma dei contratti turistici)<br />
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore.<br />
2. Il venditore si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.