Bonus vacanze, credito d’imposta anche se l’albergo non fa lo sconto
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove precisazioni sull'utilizzo del bonus vacanze fino a 500 euro scattato il 1° luglio
6 Luglio 2020
Con la circolare
n. 18/E del 3 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul
bonus vacanze, che secondo quanto ha riportato il ministro dell’innovazione digitale Paola Pisano in un tweet, è già stato erogato 306.523 volte (per un controvalore economico di oltre 140 milioni di euro) e speso da 5.432 famiglie.
Bonus vacanze anche per pagare la spiaggia
Tra i chiarimenti, l’inclusione dei servizi accessori nel bonus. In pratica, il tax credit vacanze può essere utilizzato anche
per pagare i servizi balneari come ombrelloni e sdraio, a patto che
facciano parte di un pacchetto incluso nella fattura emessa da un unico fornitore, cioè dalla struttura scelta per trascorrere le vacanze. In pratica, il bonus è spendibile se il titolare dell’albergo include nella fattura anche quei servizi.
Riporta la circolare dell’Agenzia delle Entrate: “Ad esempio, nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del Credito d’imposta Vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da ALFA”.
Bonus vacanze, le strutture ammesse
Il comma 1 dell’art. 176 del Decreto Rilancio stabilisce, inoltre, che per avere diritto al bonus, i servizi dovranno essere offerti in ambito nazionale:
- dalle imprese turistico ricettive;
- dagli agriturismi;
- dai bed &breakfast
ali soggetti dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO, ad esempio:
- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
– alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande):
- 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
– villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna (inclusi quelli con attività mista),
– colonie marine e montane,
– affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi connessi alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze e cottage senza servizi di pulizia.
Nell’elenco sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale.
Credito d’imposta anche se l’albergo non fa lo sconto
Il credito d’imposta Vacanze è fruibile unicamente “per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast”, esclusivamente tramite l
’utilizzo del codice univoco (o del relativo QR code) rilasciato in fase di accoglimento della richiesta di accesso all’agevolazione, come di seguito precisato.
Il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
La circolare 18 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che se il bonus non si usa non si può avere il rimborso, ma
se l’albergo non lo accetta spetta comunque il credito d’imposta del 20 per cento del totale a fronte della fattura intestata a chi ha richiesto di utilizzare il bonus.
In ogni caso il bonus
non può superare la spesa di 500 euro e può essere usato solo presso una struttura. Così se una famiglia di tre persone spende 400 euro, il bonus cui ha diritto è pari a 400 euro, di cui 320 euro come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Se invece si spendono 600 euro, si potrà utilizzare l’intero bonus di 500 euro, 400 euro sotto forma di sconto e 100 euro come credito d’imposta.
Questo meccanismo è valido comunque, per cui, chiarisce l’Agenzia, se l’albergo non accetta il bonus, si ha comunque diritto alla quota del 20 per cento del credito d’imposta, a fronte della fattura intestata a chi ha richiesto di utilizzare il bonus.
Come usare il bonus vacanze
Il bonus è usufruibile fino al 31 dicembre 2020 ed è spendibile una sola volta nel periodo indicato. Per richiederlo, occorre installare l’
applicazione IO, resa disponibile da PagoPa. Una volta effettuato l’accesso all’app mediante l’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie 3.0), sarà possibile richiedere fino al 31 dicembre 2020 il bonus dopo aver verificato di averne i requisiti, cioè una Dichiarazione sostitutiva unica – Dsu – in corso di validità, da cui risulti un
Isee inferiore a 40 mila euro. Se avrà diritto al bonus, otterrà un codice univoco (e relativo QR-code) da mostrare al titolare della struttura per l’applicazione dello sconto.
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