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Clausole restrittive per accompagnatori

chiudine

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Buongiorno,
È possibile per un'agenzia di viaggi vietare qualsiasi contratto per 5 anni con il cliente per cui hai lavorato come accompagnatore?
In questo caso l'agenzia italiana organizza le prenotazioni per un tour operatore straniero qui in Italia. Ma se questo tour operator non si avvalesse più dei servizi di quella specifica agenzia in Italia ma di un''altra, l'accompagnatore può mettersi al servizio di quest'altra?
Grazie
 
Buongiorno,
provo a chiarire il tema in modo semplice ma giuridicamente corretto.

In linea generale, no: un’agenzia di viaggi non può vietare in modo automatico e generalizzato a un accompagnatore turistico di lavorare per 5 anni con lo stesso cliente, se non ricorrono condizioni molto precise.

1. Clausole di non concorrenza / non ingaggio
Un divieto di questo tipo è valido solo se previsto da una clausola contrattuale specifica, che però deve rispettare alcuni requisiti fondamentali:

Forma scritta
Durata limitata
(5 anni è normalmente considerata eccessiva, soprattutto per collaboratori o freelance)
Ambito territoriale e oggettivo ben delimitato
Compenso adeguato
a favore dell’accompagnatore (indennizzo per la limitazione della libertà professionale)

In assenza di un corrispettivo economico, una clausola di non concorrenza è generalmente nulla.

2. Rapporto con il tour operator straniero

Nel caso che descrivi:
l’agenzia italiana fa da intermediaria
il cliente finale è il tour operator straniero

Se il tour operator straniero cessa il rapporto con l’agenzia italiana e sceglie un’altra agenzia o un altro referente in Italia, non esiste alcun automatismo che impedisca all’accompagnatore di lavorare con il nuovo soggetto, salvo:
un contratto valido e opponibile che lo vieti
oppure la prova di un comportamento scorretto (es. sottrazione di cliente con mezzi illeciti)

Il semplice fatto di aver lavorato in passato tramite un’agenzia non genera un diritto esclusivo perpetuo sul professionista.

3. Attenzione a cosa può essere contestato
L’unico rischio reale per l’accompagnatore può esserci se:
ha aggirato consapevolmente l’agenzia (contatto diretto del cliente alle spalle)
ha utilizzato informazioni riservate o strategie commerciali dell’agenzia
era vincolato da un contratto ancora in essere.

Se invece il rapporto è terminato correttamente e il tour operator sceglie liberamente un altro partner, l’accompagnatore è libero di lavorare.

4. Conclusione pratica
Un divieto di 5 anni “a prescindere” non è legittimo
La libertà professionale dell’accompagnatore prevale, salvo clausole valide, proporzionate e retribuite
Nel caso descritto, sì, l’accompagnatore può mettersi al servizio della nuova agenzia scelta dal tour operator.
 

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