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Nuove disposizioni per affitti brevi ed occasionali casa vacanze

#1
Buon giorno. Sono un nuovo iscritto ed ho cercato nei forum risposte recenti (2017) relative a come comportarsi fiscalmente quando si affitta un appartamento per periodi inferiori a 30 giorni in località turistiche senza includere servizio di biancheria e pulizia.
Purtroppo non ho trovato nulla di recentissimo e chiedo se valgono ancora le regole che trascrivo di seguito.
Grazie
Mario Bianchi
<h2><strong>L’articolo 12 del “Codice del turismo”, nello specifico il comma 5, è stato dichiarato incostituzionale e quindi abrogato con la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2012.</strong></h2>
La locazione turistica privata è disciplinata dall’art. 1 lettera c della legge n. 431/1998. Si stipulano contratti inferiori ai 30 giorni, pertanto, non vanno registrati (il modello- clausola contrattuale in “Locazioni turistiche Italia”). L’obbligo di comunicazione degli ospiti scatta solo per per i cittadini stranieri, per i quali è confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’art. 7 del T.U. 286/1998, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero. La comunicazione della cessione di fabbricato deve avvenire entro 48 ore dall’avvenuta cessione presentando l’apposito modulo.-La persona che cede l’immobile deve presentare, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, direttamente all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la comunicazione di cessione di fabbricato redatta su apposito modulo in tre copie, riportando i dati identificativi del fabbricato, del cedente e del cessionario. Nel caso in cui cedente e/o cessionario siano ditte occorre indicare le generalità del legale rappresentante. Tale obbligo non sussiste qualora il contratto sia stato registrato (modulo allegato).

Seconda ipotesi “Intermediazione immobiliare”, “Contratto di locazione con rappresentanza”, si deve essere in possesso della qualifica di agente immobiliare.

Terza ipotesi un soggetto privato stipula contratti di locazione “a suo nome”, li affitta “a suo nome”, corrisponde un canone mensile dopo avere stipulato regolare contratto di locazione. Se opera in sub locazione turistica, ne dà comunicazione con raccomandata al proprietario, il quale può opporsi solo per “gravi motivi”.

La normativa distingue due categorie di ricettività turistica, nello specifico case per vacanze:

1) con prestazione di servizi cambio lenzuola, cambio biancheria e pulizia camere, che di fatto sono servizi alberghieri assimilabili a quelli forniti dalle case per vacanza in base all’articolo 1786 codice civile, queta attività può essere esercitata, tramite classifica da parte delle Province e successiva Scia o autorizzazione da parte del Comune, l’intermediazione turistica di questa tipologia di immobili è riservata alle agenzie di viaggi;

2) contratti per finalità turistiche lettera c articolo 1 legge n.431del 1998, in questo caso la competenza è dei sigoli privati o, tramite mandato agli agenti immobiliari; al godimento dell’immobile se non si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il cambio della biancheria.
L’attività abusiva prevede un’ammenda di circa mille euro, accertamenti fiscali per evasione fiscale, violazione del TULPS per mancata notifica delle presenze, tramite schede di notifica.
Suggerisco:contratti per finalità turistiche lettera c articolo 1 legge n.431del 1998.

La locazione turistica privata è disciplinata dall’art. 1 lettera c della legge n. 431/1998. Si stipulano contratti inferiori ai 30 giorni, pertanto, non vanno registrati (il modello- clausola contrattuale in “Locazioni turistiche Italia”). L’obbligo di comunicazione degli ospiti scatta solo per per i cittadini stranieri, per i quali è confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’art. 7 del T.U. 286/1998, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero. La comunicazione della cessione di fabbricato deve avvenire entro 48 ore dall’avvenuta cessione presentando l’apposito modulo.-La persona che cede l’immobile deve presentare, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, direttamente all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la comunicazione di cessione di fabbricato redatta su apposito modulo in tre copie, riportando i dati identificativi del fabbricato, del cedente e del cessionario. Nel caso in cui cedente e/o cessionario siano ditte occorre indicare le generalità del legale rappresentante. Tale obbligo non sussiste qualora il contratto sia stato registrato (modulo allegato).
Affittando le case con la predetta norma NON si possono erogare, in presenza di ospiti, i seguenti servizi: cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere, cio’ deve avvenire: prima dell’arrivo e dopo la partenza degli ospiti.
<h2><strong>Le locazioni da privati</strong></h2>
I privati che, occasionalmente, affittano alloggi a turisti, con o senza servizi aggiuntivi, non hanno alcun obbligo ai fini IVA purché non esercitino l’attività a livello abituale e professionale. Essi sono soggetti alle imposte per i redditi conseguiti dalle locazioni per finalità turistiche (redditi di fabbricati a tassazione ordinaria IRPEF o a cedolare secca). Sulle ricevute di pagamento emesse per importi superiori a 77,47 €uro, devono essere apposte le marche da bollo, mentre i contratti di affitto non sono soggetti a obbligo di registrazione né al pagamento della relativa imposta se non sono stipulati con scrittura privata autenticata o con atto pubblico e se hanno durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno (DPR n. 131/1986). In caso contrario, devono essere registrati entro trenta giorni (risoluzione 16 novembre 2000 n. 207/E) e sono soggetti all’imposta di registro del 2%, calcolata sul valore dell’importo pattuito con un minimo di 67 €uro, tranne nel caso in cui il locatore decidesse di esercitare l’opzione per la cedolare secca.

Quando l’attività diviene abituale e organizzata professionalmente, sorge l’obbligo di aprire la partita IVA e di adempiere a utti gli oneri relativi rapportati al volume d’affari conseguito. Anche il reddito percepito diventa reddito d’impresa e segue le regole previste dal TUIR. Il confine tra le due situazioni non è facilmente delineabile.
E’ molto importante inquadrare in modo corretto questa particolare tipologia di locazione abitativa con finalità turistica, infatti ove venisse stipulata una locazione turistica simulata per sfuggire alle norme della legge 431/1998, si deve ritenere che il conduttore possa ottenere la riconduzione alla normativa dei contratti così detti “liberi” della durata di 4 anni +4.
 
D

Dottor X

Guest
#2
In effetti, nulla è cambiato, mi preme ricordare che la presenza sui portali. AirB&amp;B, Booking, Epedia etc viene considerata attività d'impresa ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.
Il problema che affligge una la corretta interpretazione del fenomeno relativo alla "ricettività diffusa" consiste nella discrasia tra le leggi regionali e nazionali di settore e il TUIR. A seguire una mia sintesi sul fenomeno.

Premetto che dopo il 2008, anno in cui "esplode la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive extralberghiere o "locazioni pure" sui portali, in Italia si é creata una discrasia tra la disciplina regionale e nazionale ricettiva e le norme che regolano il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Infatti da un lato la gente pensa di potere svolgere attività saltuaria, di contro la Guardia di Finanza considera la presenza sui portali come attività d'impresa soggetto ad IVA. Conseguentemente, la presenza sui portali (Booking.,AirB&amp;B,Expedia, etc.) rappresenta attività d’impresa, che può essere distinta in: 1) locazione turistica privata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 431/1998 e dell’art. 53 del codice del turismo, in questa prima ipotesi si dovranno predisporre contratti per finalità turistica; 2) ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sulle strutture ricettive, in questo secondo caso sarà obbligatoria presentare la SCIA al SUAP.
Come premesso, se la struttura sarà presente sulle OTA o sui portali, in genere, dovrà essere gestita con partita IVA.
Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l’attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente (il reddito non deve essere prevalente rispetto ad eventuali altri redditi),non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per “finalità turistiche”,
Nel caso della locazione turistica si potrà locare l’intero appartamento o parte dell’immobile, ai sensi dell’art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
A seguito di una circolare del Ministero dell’Interno del giugno 2015, l’obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite. Conseguentemente, il titolare dell’attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.
Per essere assistiti in tutte le fasi, sopra citate, comunico che la Società, DES S.r.l. di Palermo propone contratti di consulenza in tutta Italia, attraverso e.mail e video conferenze con SKYPE, nelle seguenti aree tematiche: giuridico-amministrativa, fiscale e tecnico-edilizia alla seguente e.mail ****

Cordialmente

Dott. X
 
#3
Gentilissimo Dott. X
La sua risposta è chiarissima e toglie ogni dubbio: GRAZIE!
Sul Sole di un po di tempo fa ho letto che è in discussione una nuova legge per meglio regolamentare gli affitti di privati che dovrebbe uscire in giugno. Cosa ci attende? Non ci resta che attendere.
Rinnovo i miei ringraziamenti
Cordiali Saluti
Mario Bianchi
 
D

Dottor X

Guest
#5
Preg.mo Mario, mi scuso per il ritardo, ma finalmente é stato convertito in legge il D.L. n. 50/2017, allego le mie considerazioni. Per consulenza dedicata e personalizzata contattatemi: ****
 
#6
Egr. Dr. Panzica, Io posseggo solo un Monolocale arredato pubblicizzato su Booking . Lo scorso anno, ho avuto solamente 3 richieste di locazione breve mai superiore a 30gg.
nel periodo estivo attuale ho avuto tante prenotazioni che non mi sarei mai aspettato. Sempre inferiori a 30gg.
le chiedo consiglio fiscale su come procedere per essere tassato meno possibile.
Grazie
 
D

Dottor X

Guest
#7
Il problema che affligge una la corretta interpretazione del fenomeno relativo alla "ricettività diffusa" consiste nella discrasia tra le leggi regionali e nazionali di settore e il TUIR. A seguire una mia sintesi sul fenomeno.

Premetto che dopo il 2008, anno in cui "esplode la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive extralberghiere o "locazioni pure" sui portali, in Italia si é creata una discrasia tra la disciplina regionale e nazionale ricettiva e le norme che regolano il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Infatti da un lato la gente pensa di potere svolgere attività saltuaria, di contro la Guardia di Finanza considera la presenza sui portali come attività d'impresa soggetto ad IVA. Conseguentemente, la presenza sui portali (Booking.,AirB&amp;B,Expedia, etc.) rappresenta attività d’impresa, che può essere distinta in: 1) locazione turistica privata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 431/1998 e dell’art. 53 del codice del turismo, in questa prima ipotesi si dovranno predisporre contratti per finalità turistica; 2) ricettività turistica aperta al pubblico disciplinata dalle leggi regionali sulle strutture ricettive, in questo secondo caso sarà obbligatoria presentare la SCIA al SUAP.
Come premesso, se la struttura sarà presente sulle OTA o sui portali, in genere, dovrà essere gestita con partita IVA.
Per non operare come impresa ma come attività saltuaria devono ricorrere alcune condizioni: svolgere l’attività in modo saltuario per meno di 180 giorni per anno, svolgerla come attività non prevalente (il reddito non deve essere prevalente rispetto ad eventuali altri redditi),non superare un certo reddito (5.000,00 annui); non offrire servizi turistici detti anche servizi alle persone: (cambio biancheria e lenzuola, pulizia e sistemazione camere), in sintesi non deve essere presente nessun tipo di organizzazione, non ci possono essere dipendenti che lavorano per la casa locata per “finalità turistiche”,
Nel caso della locazione turistica si potrà locare l’intero appartamento o parte dell’immobile, ai sensi dell’art. 12 legge n. 191/1978 che così dispone. “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
A seguito di una circolare del Ministero dell’Interno del giugno 2015, l’obbligo di comunicazione delle presenze scatta, entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite. Conseguentemente, il titolare dell’attività dovrà registrarsi al servizio ALLOGGIATIWEB, presso la Questura competente territorialmente.
Per essere assistiti in tutte le fasi, sopra citate, comunico che la Società, DES S.r.l. di Palermo propone contratti di consulenza in tutta Italia, attraverso e.mail e video conferenze con SKYPE, nelle seguenti aree tematiche: giuridico-amministrativa, fiscale e tecnico-edilizia.

Cordialmente

Dott. X
 
#8
Egregio Dott. X,
Mi accingo a prendere in locazione 2 appartamenti da destinare a case vacanze non imprenditoriali, da aprile a settembre.
Le chiedo quale contratto di locazione stipulare con i proprietari di casa?
Contratto di locazione ad uso turistico oppure un normale contratto ad uso abitativo con sublocazione turistica?
In entrambi i casi credo debba essere specificato che il conduttore, è autorizzato a subaffittare a turisti per brevi periodi.
La ringrazio anticipatamente.

Marco Rizzuto

 
D

Dottor X

Guest
#9
La sub locazione è disciplinata dall'art. 2 della legge n. 392/1978 che impone l'autorizzazione alle sub locazione all'interno del contratto di loczione. Però non faccia confusione: il contratto tra lei e il locatore deve essere registrato, (meglio contratto per 4 anni), il contratto tra sub locatore e turista deve essere redatto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c e comma 4 della legge n. 431/1998. Poi, dipende, se lei opera sui portali o meno. Per una consulenza dedicata, attraverso la quale le fornirei copie dei contratti, le indicherei la nuova normativa di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (la così detta tassa AirB&amp;B), mi contatti alla mia e.mail ****.
detta assistenza richiede tempo e professionalità dedicata, il servizio di consulenza viene proposto, a pagamento, tramite la DES S.r.l. di Palermo.
 

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