Per la regione Veneto l'assicurazione é obbligatoria: secondo quanto disposto dall'art. 37 comma 4 lettera d) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e ss.mm.e ii. "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO III - Intermediazione di pacchetti turistici
CAPO I - Operatori e procedure
Art. 37 - Agenzie di viaggio e turismo.
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo per i clienti dell’agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turistico, effettuate dal titolare, dal direttore tecnico o dai dipendenti qualificati dell’agenzia, aventi un livello pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva, altre forme di prestazione turistica a servizio dei clienti, come ad esempio la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, in tutte le forme d’uso, o la vendita di prodotti da viaggio, nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.
4. Sono requisiti per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo:
a) l’apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;
b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;
c) un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria;
d) l’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;
e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane.