Premesso che nella regione Marche, la disciplina per le associazioni è quella disciplinata dagli articoli 67 e 68 della - LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9
Titolo: Testo unico delle norme regionali in materia di turismo
Art. 67
(Associazioni senza scopo di lucro)
1. E’ istituito presso il servizio regionale competente l’elenco delle associazioni nazionali senza scopo di
lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali,
che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a
favore dei propri associati o appartenenti.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1.
3. Le associazioni iscritte nell’elenco svolgono l’attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui
sono state costituite e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, previa stipula dell’assicurazione di
cui all’articolo 62.
4. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 1 trasmette alla Giunta
regionale e al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente:
a) il programma di attività realizzato nell’anno trascorso e quello che si intende svolgere nell’anno
successivo;
stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l’organizzazione è curata da un’agenzia autorizzata, il cui
nome deve essere citato assieme agli estremi dell’autorizzazione.
7. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali.
8. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 70, è disposta la cancellazione
dell’associazione dall’elenco in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione
all’elenco non può avvenire prima di un anno.
Nota relativa all'articolo 67:
Così modificato dall'art. 45, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
Art. 68
(Organizzazione di viaggi
in forma non professionale)
1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali,
religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono l’effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed
esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti alle norme della presente legge,
purché l’attività sia svolta in forma occasionale comunque in numero massimo di quattro all’anno e per
almeno due dei quali la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre giorni.
2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati al Comune e
sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.
3. Gli enti locali devono avvalersi delle agenzie per l’organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti
Per quanto riguarda il mezzo, purché sia intestato all'Associazione, lo stesso mezzo può essere guidato e utilizzato dai soci per gli scopi dell'oggetto sociale, a condizione che vengano rispettai i criteri normativi dei predetti articoli 67 e 68.
turistici di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della
normativa vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività
organizzate dagli istituti scolastici nell’ambito della programmazione annuale della rispettiva attività
didattica, purché la durata del viaggio e del soggiorno non superi le quarantotto ore.
b) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto stabilito al comma 3.
5. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le attività
organizzate sono riservate ai soci dell’associazione.
6. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle
associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa
comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo. E’ vietata la pubblicizzazione tramite