Gent.ma Maria,
l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici sono soggette alle coperture assicurative per eventuali danni subiti dalle persone e dalle cose da loro portate in viaggio. Alcuni articoli del decreto legislativo n. 79/2011 "codice del turismo" dal 32 al 51 disciplinano i "pacchetti turistici.
Allego il decreto legislativo n. 62/2018 che ha novellato la predetta normativa. Se desiderate assistenza dedicata contattatemi alla mia e.mail
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Riporto uno degli articoli del "codice del turismo" che disciplinano i pacchetti turistici.:
Decreto legislativo n. 62/2018 Art. 47 (Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento). - 1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilita' civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 2.
I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonche', se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.