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servizio bus navetta svolto da agenzia viaggi

lety

Membro
Buongiorno,<br />
sono una nuova iscritta e dall'autorevolezza e professionalità che ho riscontrato nel forum, vorrei porre un quesito.<br />
Ho un'agenzia viaggi aperta a febbraio 2011.<br />
Per adesso ci siamo limitaati nella vendita di biglietteria e pacchetti organizzati da altri.<br />
Adesso vorremmo allestire un servizio di bus navetta per i nostri clienti da e per gli aeroporti.<br />
Per far ciò avremmo pensato di acquistare un minibus ed assumere un conducente.<br />
Il problema è che non riusciamo a capire se possiamo farlo come ulteriore servizio tra gli altri forniti dalla nostra agenzia.<br />
Abbiamo interpellato il relativo ufficio per il turismo della nostra provincia, che ci dice che l'attività sarebbe complementare a quella dell'agenzia e quindi dovremmo attivare al SUAP del nostro comune l'attività di noleggio con conducente. Sempre la Provincia vuole poi una serie di documenti che attesti la complementarietà di questa attività e la prevalenza dell'agenzia viaggi rispetto alla stessa. Il problema in più è che la Provincia ci dice di non aver mai avuto casi simili e quindi è complicato anche sapere quali documenti presentare per attestare questa complementarietà e non prevalenza.<br />
Il Suap del nostro comune ci dice che l'attività non rientra in quelle di noleggio con conducente, ma è un semplice servizio fornito dall'agenzia viaggi e che non dobbiamo quindi presentare nulla dato che abbiamo già la licenza per agenzia viaggio rilasciata dalla Provincia.<br />
<br />
A questo punto, non riuscendo ad avere risposte chiare, non sappiamo come muoverci.<br />
Secondo noi il servizio bus navetta è da ricomprendersi all'interno dell'attività propria di agenzia viaggi, non come attività separata.<br />
Vorremmo avere in merito delle delucidazioni da voi, che ci sembrate più preparati e chiari di certi funzionari.<br />
Grazie infinite per le vostre risposte.<br />
Lety
 
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009, ha stabilito la possibilità per una impresa, nel caso specifico un’agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.<br />
<br />
Inoltre, viene chiarito che “per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, unb aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.” Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia. Sussiste trasporto (contrattuale) a titolo gratuito, e non mero trasporto di cortesia, invece, quando il vettore abbia un interesse al trasporto. È ravvisabile, ad esempio, un contratto di trasporto gratuito qualora un'impresa, in vista del soddisfacimento di un proprio interesse (anche mediato, purché giuridicamente rilevante come trasferire i propri clienti dalla stazione all’albergo) assuma, nei confronti di altri soggetti, l'obbligo di trasferirli da un luogo ad un altro, (Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 1989, n. 1855.)<br />
<br />
Il Ministero dei trasporti ha emanato il decreto ministeriale 4 luglio 1994 “Direttive e criteri per l’immatricolazione in uso proprio degli autobus”, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che "gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l’immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza"; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la predetta "domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente<br />
dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale".<br />
SINTESI dal sito Pl.com articolo di Marilisa Bombi[/b]
 

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