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Locazioni Brevi preclusione

cosmos

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Buongiorno, risiedo in Calabria e la L.R.34/2018 che regolamenta la normativa sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere. , non tiene conto di alcune situazioni che potrebbero creare problemi alla richiesta del CIR e del relativo CIN; mi spiego: da parte di un privato cittadino che ha 1 o 3 appartamenti il problema non si pone per le suddette richieste, in quanto l'art.19 dispone che non sono imprenditori, basta solo comunicare al Comune di residenza tale situazione; nel momento in cui il privato cittadino è un professionista iscritto al proprio Ordine professionale, per esercitare la libera professione, ad esempio un avvocato o un commercialista, che ha ereditato 4 o 5 appartementi, regolarmente registrati al Catasto Urbano, sorge un problema, infatti proprio per il possesso di oltre 3 appartamenti, bisogna presentare la SCIA al Comune (è un inizio attività di locazione immobili a tutti gli effetti) e poi ai vari uffici di competenza le altre comunicazioni inerenti. Il problema è che scatta l'incompatibilità tra esercizio professione e attività di locazione immobili (c'è scritto chiaramente nelle norme deontologiche degli Ordini); per cui paradossalmente l'avvocato o il commercialista non potranno ottenere il CIR/CIN e locare gli immobili in questione. Cosa ne pensate, grazie
 
Buongiorno, scusa ma non mi è chiara una cosa: la domanda che poni è perché intendi effettuare affitto turistico per tutti gli appartamenti ereditati? Credo che se volessi farlo solo per 3 (come persona fisica) non ci siano problemi.
 
Buongiorno, appunto....fino a tre il problema non si pone (in Calabria), ma se si verificasse una situazione di avere piu di tre appart., nell'esempio fatto da me, un ipotetico professionista si troverebbe a locarne solo tre, senza problemi, e gli altri..3..4..5? s troverebbe in una situazione di incompatibilità,a causa della professione che svolge, e non poter locare il 4°...5...6° appartamento: è quella la distorsione della legge
 
Non c'è nessuna distorsione. Svolgere l'attività di avvocato o commercialista con relativa iscrizione allo specifico albo professionale ha delle limitazioni disciplinate dalla legge e che non riguardano specificatamente questo tipo di attività ma sono più generali:
Incompatibilità per gli Avvocati:
L'articolo 18 della Legge n. 247/2012 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile con: qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o per conto altrui.
Incompatibilità per i Commercialisti:
Analogamente, l'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 139/2005 stabilisce l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di dottore commercialista e l'esercizio di attività di impresa, anche non prevalente, in nome proprio o per conto altrui. Inoltre, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha chiarito che la locazione turistica di più di quattro appartamenti configura attività imprenditoriale, rendendo incompatibile tale attività con l'iscrizione all'Ordine dei Commercialisti.
Per cui il problema non sono le locazioni brevi, ma l'attività imprenditoriale in generale, per cui o fai l'avvocato o il commercialista o ti cancelli dall'albo e fai altro. Ovvio che se dicessero per legge che locare immobili non è mai un'attività imprenditoriale, potrebbero farlo tutti, ma mi sembra illogico, oltre che mi pare che la legislazione vada in direzione opposta.
 
Buongiorno, beh se la legislazione sta andando in direzione opposta, dovranno pur rivedere tutto ciò che riguarda il principio delle incompatibilità o delle limitazioni, nel senso che, bisogna anche limitare tutte quelle circostanze in cui esistono doppie attività lavorative, per esempio, professori di università che svolgono al contempo anche attività lavorativa autonoma nei propri studi professionali
 

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