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intermediario turistico...esiste?

tuzzo

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buongiorno, mi chiamo Marco e insieme ad altre due persone ( tutti disoccupati ) abbiamo avuto l'idea che è pressoché assente nella nostra zona, di aprire una società d'affari non prettamente nel settore turistico ma proprio come intermediatori turistici.
questo progetto potrebbe essere finanziato dai fondi europei per questa star up per circa il 50%.
Noi saremmo il tramite tra le attività ricettive ( alberghi, ristoranti, organizzatori di gite in barca, enoteche, centri di culto ) e l'amico, il cittadino, il turista e tutte quelle persone che sono di passaggio o che abitano nell'entroterra ma che non sanno ( e ce ne sono tantissime ) come poter visitare certi posti sulla costa e non solo.
Compreremmo uno/due furgonati 9 posti e da alberghi, punti di ritrovo, ecc porteremmo le persone da chi fa gite in barca, da chi organizza escursioni, giri enogastronomici, visite guidate sulla costa, tour di culto...noi potremmo indicargli delle cose ma non siamo guide turistiche.
Ora, un funzionario dell ufficio per le attività produttive del comune mi ha detto che si potrebbe senza alcun permesso semplicemente presentando una SCIA iniziare l'attività. La cosa che ci preme sapere è se è possibile, che tipo di normative tutelano questo tipo di lavoro ( non vogliamo fare lavori.. illegali o altro ) non abbiamo la patente KB e la licenza per trasporto di persone con conducente ma non è la nostra "attività" ..la ns attività è fornire un servizio di intermediari.
Come posso fare? dove posso reperire normative specifiche ( quali sono se ci sono )...grazie
 
Ultima modifica da un moderatore:
Come ho già risposto, all'interno del forum, scrivo che bisogna innanzitutto distinguere la figura del mediatore, così come definita dal codice civile: non professionale e professionale, come appresso specificato nella Enciclopedia TRECCANI, di cui si riporta una sintesi. Va inoltre considerato che occorre osservare scrupolosamente:

decreto legislativo n. 206/2005 "Codice del consumo", per la tutela dei turisti consumatori;
decreto legislativo n. 79/2011 "Codice del turismo", in particolare i pacchetti turistici dall'articolo 32 all'articolo 51, regola l'intermediazione turistica, con particolare attenzione alla tutela del turista consumatore (tale disciplina era precedentemente inserita nel "Codice del consumo");
l'articolo 2084 del codice civile che detta disposizioni sull'esercizio d'impresa, nel caso in cui si operi come intermediatore turistico professionale (agente di viaggi), per cui non basta essere iscritti alla camera di Commercio nelle categorie specifiche ma bisogna ottemperare, tramite SCIA da presentare ai SUAP, agli adempimenti previsti dalla direttiva Bolkenstein recepita in Italia dal decreto legislativo n. 59/2010.

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Mediazione. Diritto civile
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Mediazione. Diritto civile

È l’attività svolta da un soggetto (mediatore) e consistente nel porre in relazione due o più persone interessate alla conclusione di un affare, di un contratto e nel prestare a esse la sua assistenza nel corso delle trattative. Il codice civile dedica alla mediazione gli art. 1754-1765 c.c..

Il mediatore non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (anche se, in relazione a quest’ultima, può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento).

Ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti sono determinate, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, dal giudice secondo equità), anche se il contratto poi stipulato è sottoposto a condizione sospensiva (in questo caso il diritto sorge nel momento in cui si verifica la condizione) o risolutiva (in questo caso il diritto non viene meno con il verificarsi della condizione).

Se, invece, il contratto è annullabile o rescindibile, il mediatore ha diritto alla provvigione solo se non conosceva la causa di invalidità; se è nullo, non ha diritto alla provvigione. Inoltre, ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l’affare non è stato concluso. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Mediatore professionale. - La figura del mediatore professionale è disciplinata soprattutto da leggi speciali.
Presso ciascuna camera di commercio è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere tale attività, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale; detto ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici e una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione. L’iscrizione nel ruolo è a titolo personale: l’iscritto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari iscritto nel ruolo.

Rilievo crescente, con disciplina di volta in volta specifica, finalizzata a salvaguardare interessi del consumatore o dell’utente di servizi, hanno ricevuto recentemente figure di mediatore come il broker di assicurazione, l’intermediario nei viaggi organizzati, il promotore finanziario; figure regolate tenendo conto di una asimmetria informativa e di una disparità di potere delle parti che sono collegate dal mediatore per stipulare il contratto.

Da ultimo, la figura del mediatore professionale è stata estesa anche alla composizione di controversie tra privati. Il mediatore, in questo caso, assiste le parti nella ricerca di un accordo e propone una soluzione alla controversia medesima, senza il potere di rendere giudizi o lesioni vincolanti per i destinatari. I mediatori che svolgono tale funzione sono iscritti in un apposito registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia.
L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Dal sito INPS -
Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:
la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa;
il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Com’è noto il D.Lgs 276/03, disciplinando il campo delle collaborazioni coordinate e continuative, ha istituito la disciplina del progetto per quei rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e/o i 5000 euro nel corso dell’anno solare con lo stesso committente.
A tal proposito il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina del progetto non ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 2222 e seg. del Codice Civile, per cui, anche qualora una prestazione lavorativa dovesse superare uno dei suddetti limiti, non necessariamente questo configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o a programma, poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno o più contratti d’opera resi al committente (v. circ. 1 del 08/01/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

BASE IMPONIBILE
I primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo.

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR.
L’art. 71, c. 2 del TUIR dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Quindi l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

ADEMPIMENTI
I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti. Qualora tale soglia fosse superata col concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese, secondo la regola già esposta nella circ. 56/04 per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, in vigore dal 2004 al 2006 (v. es. di calcolo in Aliquota aggiuntiva).

CONTRIBUTO, VERSAMENTO, DENUNCIA
Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo.

Se viene superato il tetto massimo di 5000 euro netti, la prestazione non é più occasionale e scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, per il pagamento dei contributi previdenziali.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Fonti normative.

- Art. 2222 e ss. c.c.
- D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003
- Art. 67 c.1, lett l. e art. 71 c. 2 TUIR (D.P.R n. 917 del 22 Dicembre 1986)
- Art. 74 DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (GU n.229 del 2-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 157 )
note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
- Art. 71 c. 2 TUIR
- Messaggio INPS 22 maggio 2007 n. 12768

Sintesi - Riforma Fornero, lavoro occasionale accessorio: prime indicazioni INPS , circolare 29.03.2013 n° 49 - OGGETTO: Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n. 92- Riforma del mercato del lavoro- di modifica degli articoli 70 e 72 D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 “Lavoro occasionale accessorio” : prime indicazioni.

SOMMARIO:
Premessa
1) Nuovo quadro normativo;
2) Tipologie di prestatori e attività;
2.1 Studenti, pensionati, disoccupati;
2.2 Lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;
2.3 Lavoratori stranieri;
3) Imprenditori commerciali e professionisti;
3.1 Settore agricolo;
3.2 Committenti pubblici;
3.3 Impresa familiare;
4) Limite economico
5) I nuovi buoni lavoro;
6) Fase transitoria: art. 1, comma 33;
7) Precisazioni e ulteriori chiarimenti.

Premessa
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in vigore dal 18 luglio 2012, all’articolo 1, commi 32 e 33, e la legge n. 134 del 7 agosto 2012, all’articolo 46-bis, hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. (all.1)

La novità legislativa consiste nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.

Sulla materia sono intervenute le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 18 luglio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle suddette innovazioni normative.

1. Nuovo quadro normativo
Il primo comma dell’articolo 70 del Decreto leg.vo 276 come modificato dall’articolo 1, comma 32 citato, definisce l’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro occasionale accessorio, indicando come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il compenso annuale riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del Ministero del lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.

Si prevede inoltre che, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.

La nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Si modifica quindi, sostanzialmente, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di 5.000 euro nell’anno solare nei confronti del medesimo committente, (nonché di 10.000 euro nell’anno fiscale per le sole imprese familiari).

Considerato che il nuovo limite economico è sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, diventa importante per il committente non superare l’importo massimo consentito con riferimento a ciascun prestatore. A tale proposito è in fase di completamento una nuova funzionalità finalizzata al monitoraggio in ordine ai suddetti limiti economici.

Le disposizioni di cui al comma 32 dell’articolo 1 della legge 92 intervengono significativamente anche con riferimento all’impiego dei buoni lavoro nel settore delle attività agricole.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 70 prevede che, nell’ambito dei limiti economici previsti al comma 1, è possibile ricorrere al lavoro occasionale accessorio in agricoltura con riferimento:

- ad attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il comma 3 del nuovo articolo 70 conferma la possibilitàdel ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Infine il comma 4 del novellato articolo 70 introduce una novità prevedendo che i compensi percepiti dal lavoratore siano computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno
 
Ultima modifica da un moderatore:
Buonasera Saverio,
ho letto con attenzione la risposta e ho una domanda forse scontata:
l'intermediario turistico può essere un mediatore non professionale? Gli estremi di legge sono quelliindicati?
In questo caso il limite del fatturato ' di Euro 5000?
Grazie e saluti
 
Ultima modifica da un moderatore:
Se vuole operare come consulente consulti il codice Ateco 2007, pagina allegata. Apra una specifica partita IVA, si faccia assistere dal suo consulente fiscale per i redditi che introiterà. Evidentemente tutto dipende dl suo titolo di studio.

Tenga presente che potrà svolgere solo consulenza ai clienti e non potrà fare attività di promozione e vendita, per conto dei clienti, questa sarebbe attività di intermediazione turistica, riservata alle agenzie di viaggi.

Legislazione e normazione

Quando il servizio è erogato in forma di Libero professionista il riferimento è la prestazione d’opera intellettuale (art. 2229 del codice civile italiano). Nel caso l’attività sia svolta attraverso una società di consulenza si applicano i normali negozi giuridici delle imprese del settore terziario.

A gennaio 2013 le norme (nazionali) UNI relative ai consulenti di direzione sono le seguenti:
•UNI 10771 “Consulenza di direzione - Definizioni, classificazione, requisiti e offerta del servizio”;
•UNI 11067 “Consulenza di direzione - Criteri di erogazione e controllo del servizio”;
•UNI 11166 “Consulenza di direzione - Linee guida per la scelta del consulente di direzione”;
•UNI 11251 “Consulenza di direzione - Linee guida per l'affidamento di servizi di consulenza e formazione organizzativa e direzionale da parte delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali”;
•UNI 11369 “Consulenza di direzione (management consulting) - Guida per la classificazione dei consulenti di direzione in base al sistema di competenze”;
•UNI/TR 11396 “Guida all'utilizzo della consulenza di direzione (management consulting) per l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle piccole imprese”.

Tra quelle di tipo europeo:
•EN 16114:2011 Management Consultancy Services.[4]

Vi sono in Italia e all'estero specifici albi dei consulenti di direzione, tenuti da associazioni professionali. Alcune di queste utilizzano le norme di cui sopra (e le equivalenti internazionali) come schemi di qualifica o certificazione delle competenze, anche avvalendosi di organismi di certificazione o di enti di accreditamento, a seconda.

Ad esempio, esiste la certificazione CMC (Certified Management Consultant) di associazioni professionali affiliati all’ICMCI.

La legge 14 gennaio 2013, n. 4 (entrata in vigore il 10 febbraio 2013) sulle professioni non organizzate ha affidato precisi compiti alle associazioni tra i professionisti. Nel frattempo il Ministero ha dato il suo riconoscimento ad una associazione tra consulenti di direzione.
Settori
I campi che riportano al vasto mondo della consulenza di direzione sono:
•pianificazione strategica;
•organizzazione aziendale;
•sistemi di gestione (gestione qualità, gestione sicurezza, gestione ambientale);
•comunicazione organizzativa;
•risorse umane;
•pubblicità;
•tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
•project management;
•controllo di gestione;
•marketing;
•gestione del rischio;
•riprogettazione dei processi aziendali.

Accanto a queste materie trasversali va considerata la consulenza più specifica per una determinata funzione o processo (dell'organizzazione cliente) nell'ambito della realizzazione del prodotto o dell'erogazione del servizio[5]. Esempi (per l'impresa) possono essere:
•ricerca e sviluppo del prodotto;
•produzione;
•logistica e gestione della catena di distribuzione;
•finanza d'impresa;
•contrattualistica;
•tutela del know-how;
•asset management.

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 - Istat - Istituto nazionale di statistica - Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731
M

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

70

ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

70.2

ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE

70.22

Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale

70.22.0

Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

70.22.09

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
 
Ultima modifica da un moderatore:
Grazie Saverio,
quindi tornando alla domanda iniziale l'intermediatore turististico non può essere che un'agenzia di viaggi...
Poi di fatto esistono alre figure che operano in questo ambito anche se formalmente non lo sono. Mi riferisco alle imprese che vendono viaggi tramite coupon, attività citata anche dal Codice del Turismo 2011.
Buona giornata.
 
Ultima modifica da un moderatore:
L'intermediazione turistica professionale deve essere svolta ESCLUSIVAMENTE da agenzie di viaggi o tour operator in regola con le norme regionali di settore.
 
Buonasera Saverio,

Ho letto i messaggi precedenti sulla figura del Intermediario Turistico.
Alla data odierna (2020) è cambiato qualcosa?

Ho una P. IVA a regime forfettario per lavorare nella promozione di viaggi turistici a Cuba ma, alla fine, non sono sicura di fare la cosa giusta dal punto di vista delle leggi che regolano il turismo in questo paese…
Collaboro anche con le agenzie turistiche del territorio e mi prendo un “compenso” per il lavoro svolto, collegando i ricettivi cubani (gestiti da Tour Operator locali) con le persone interessate dall’Italia…

Possibile che il mio Commercialista non mi abbia mai messo in guardia sulla illegalità che, forse, sto commettendo??.
Non ho nessun titolo come Mediatore Professionale ne Agente di Viaggio… Semplicemente sono una ragazza cubana che vuole promuovere il turismo cubano in Italia avvalendosi del web e il passa parola...
Eventualmente, potrebbe indicarme la maniera corretta per proseguire in modo legale?.

Grazie mille!
 

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