Per coloro i quali non avessero letto i miei precedenti articoli. Mi permetto di ricordare che la Sicilia e Catania fanno parte dello Stato italiano. Quindi le sentenze del Tar Sicilia, costituiscono GIURISPRUDENZA nel contesto normativo italiano, quando richiamano norme statali e dell'Unione europea. Scusate, ma sopra qualcuno ha asserito che le disposizioni normative emanate in Sicilia non valgono in Veneto.<br />
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SENTENZA N. 1926/2014 -TAR CATANIA - DEPOSITATA IN SEGRETERIA 1 LUGLIO 2014<br />
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Con la predetta sentenza n. 1926 dell’ 1 luglio 2014 il TAR di Catania ha riconosciuto il diritto di svolgere la professione di guida turistica anche agli accompagnatori turistici.<br />
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Questi i principi normativi valutati dal TAR Catania con la sentenza n. 1926/2014. La disciplina statale, sulle professioni, ormai riconosce la figura professionale unica di guida accompagnatrice turistica: decreto legislativo n. 206/2007 - articolo 29 lista IV allegato III; analogamente l'articolo 6 del Codice del turismo stabilisce, tra l'altro, " ospitalita', assistenza, accompagnamento e guida", dove i termini guida e accompagnamento sanciscono il nuovo indirizzo statale, quindi e' rivolto alla sussistenza di un'unica figura volta all'accompagnamento e alla guida.<br />
L'articolo 53 della legge n. 234/2012 dispone che non trovano applicazione norme, nei confronti dei cittadini italiani, che producano effetti discriminatori nei confronti dei cittadini degli altri paesi membri. Pertanto, se l'Italia riconosce la figura di guida accompagnatrice, come stabilito in ambito Unione europea non puo' non permettere agli accompagnatori italiani di operare anche come guide turistiche.<br />
L’analisi del TAR Catania è estremamente corretta ed analitica.<br />
TROVERETE LA SENTENZA IN PDF SU GOOGLE - SENTENZA N. 1926/2014 -TAR CATANIA<br />
Dall’analisi delle disposizioni, previste dall’articolo 30 del d.lgs. 206 del 2007 (relativo allegato IV lista III) e dell'articolo 6 del “Codice del turismo”, si evince che, tra l’altro, è stata concretamente abolita la distinzione tra le figure di accompagnatore e guida turistica , identificando un’unica figura di professione turistica definita “guida accompagnatrice”.<br />
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Come sopra specificato le guide turistiche appartenenti ad altri paesi menbri sono legittimate ad esercitare la professione anche in Itailia in libera prestazione di servizi.<br />
Era facile prevedere che ciò avrebbe determinato una «discriminazione alla rovescia» per le guide abilitate in Italia, la cui abilitazione viene rilasciata dalle regioni.<br />
Per tale ragione non si può escludere l’applicazione del d.lgs. 206 del 2007 ai professionisti italiani del settore. Inoltre, la limitazione territoriale per lo svolgimento dell’attività di guida turistica risulterebbe illegittima in base a quanto segue:<br />
«lesione del principio della libera prestazione dei servizi» di cui art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE);<br />
«Violazione del rispetto del vincolo comunitario» di cui all’art. 117 1° comma Cost.;<br />
«tutela della libera concorrenza», che rientra nell’esclsuiva competenza statale dell’art. 117 2° comma, lettera e) Cost.<br />
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Il TAR Sicilia, in relazione ad un ricorso presentato per l’equiparazione della figura di accompagnatore a quella di guida turistica, ha condiviso, tra l’altro, la tesi della discriminazione “al contrario” di guisa che le guide straniere, fornite di unica abilitazione possano in Italia svolgere il servizio in origine destinato (anche) agli accompagnatori.<br />
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L’articolo 59 del Trattato dell’Unione europea ha, non di meno, lo scopo di eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di persone non stabilite nello stato sul cui il territorio deve essere fornita la prestazione . Gli art. 59 e 60 del Trattato prescrivono l’eliminazione non solo di tutte le discriminazioni nei confronti del prestatore a causa della sua cittadinanza ma anche a tutte le sue prestazioni alla libera prestazione di servizi imposte dal fatto che il prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere fornita la prestazione.<br />
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L’accompagnamento professionale, da parte di guide turistiche provenienti da altri paesi dell’Unione garantisce una qualità di acquisizione delle notizie, grazie alla famigliarità della lingua posseduta dal professionista che accompagna il gruppo. A tal proposito, è opportuno osservare che l’abilitazione prevista per una o più lingue, da parte delle regioni determina una discriminazione “al contrario” nei confronti delle guide italiane. Infatti, se una guida italiana viene abilitata per una determinata lingua, ma successivamente per conto proprio si specializza in altre lingue ed è, pertanto, in grado di offrire un servizio di qualità linguistica, sembra assolutamente discriminatoria l’imposizione data dalla precedente abilitazione linguistica. Va considerato, inoltre, che alcune regioni provvedono a bandire appositi concorsi, per l’acquisizione delle qualifiche professionali linguistiche, ivi inclusa l’estensione linguistica, in lassi temporali che non rispondono alle esigenze del mercato e degli stessi professionisti .<br />
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Va inoltre osservato che una gestione redditizia dei viaggi, specialmente quelli di gruppo, dipende dalla reputazione professionale dell’organizzatore che è sottoposto alla pressione concorrenziale di altre imprese di turismo, e che la conservazione di tale reputazione e la pressione della concorrenza determinano già una selezione delle guide turistiche e un controllo della qualità delle loro prestazioni. Tale circostanza può contribuire alla tutela dei consumatori ed alla conservazione nazionale del patrimonio storico ed artistico.<br />
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E, inoltre, le guide turistiche ci guadagnano pure, in quanto sono abilitate a svolgere la professione di accompagnatore turistico.