Preg.mo Damiano,
il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206, novellato dal DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15 Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)- con l'articolo 29 ha disciplinato il riconoscimento della professione del direttore tecnico di agenzia di viaggi, come appresso specificato, pertanto si rechi presso la Regione e pretenda il riconoscimento della qualifica per avere svolto almeno 5 anni l'attività di imprenditore di intermediazione turistica. Se desidera essere assistito le proporrò una consulenza dedicata:
Art. 29. Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista II dell'Allegato IV 1. In caso di attivita' di cui alla Lista II dell'allegato IV, (PAG. 192 - ALLEGATO A QUESTA RISPOSTA) l'attivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un *** NORMATTIVA - Stampa *** 24/05/14 17:14
http://www.normattiva.it/do/atto/export Pagina 23 di 46 certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.
ALLEGO LA NORMATIVA CITATA.
Cordialmente
Dott. X