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Codice CIN? Esonerato/non applicabile

Non sempre il codice Cin è obbligatorio e i motivi possono essere svariati, vi racconto il nostro.

Ci troviamo in una frazione isolata delle Cinque Terre in cui tutte le case, pur essendo agibili, non sono a norma dal punto vista "urbanistico" in quanto manca la rete fognaria e pur avendo tutti noi le vasche imhof non possiamo realizzare quanto richiesto dalla normativa, ovvero le vasche di fitodepurazione, in quanto questa zona è a forte rischio idrogeologico.

Poichè la normativa regionale sulle locazioni extralberghiere della Liguria richiede che gli immobili siano oltre che agibili anche a norma dal punto di vista urbanistico, noi NON possiamo ottenere il codice regionale (citr) ma possiamo comunque legittimamente locare ai sensi dell'art. 53 del codice del turismo, che non fa altro che rimandare al codice civile in tema di locazioni.

Non potendo avere il codice citr, pertanto, non possiamo ottenere il codice CIN, in quanto presupposto imprescindibile.
Registriamo gli ospiti su alloggiatiweb e paghiamo l'imposta di soggiorno ma NON siamo una struttura extraalberghiera.
La nostra è nient'altro che la locazione breve PURA.
Ben sette sentenze, 3 del Giudice di Pace e quattro della Commissione Tributaria di La Spezia hanno sancito che queste strutture possano legittimamente essere affittate ai turisti e pertanto, non rientrando nelle fattispecie previste dalla normativa regionale, non necessitano del codice CITR regionale.

Ergo, senza codice regionale non può essere rilasciato il codice Cin.
Badate bene che noi vorremmo ottenere quel codice, che ci darebbe modo di poter svolgere questa attività con una partita iva così da poter scaricare gli alti costi di gestione (abbiamo 8 case con 45 posti letto), ma purtroppo al momento non è possibile.
Non vogliamo aggirare il fisco. E' solo che oggettivamente non ci è possibile.

Nel caso vi troviate in una situazione analoga vi lascio i riferimenti delle sentenze da consegnare ai vostri legali:


Sentenza Giudice di Pace di La Spezia contro Comune di Vernazza del 23.07.2015 (che riconosce l'esercizio lecito e legittimo di sublocazione di appartamento ad uso turistico di cui all'articolo 53 Codice Turismo);​

Sentenze Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia n. 131/02/2021, n. 132/02/2021, n. 133/02/2021 contro Agenzia delle Entrate che sanciscono che l'attività svolta è di sublocazione di immobile ad uso turistico e non di tipo ricettivo, con esclusione dell’applicabilità della Legge Regionale;​

Sentenza in procedimento GIudice di Pace di La Spezia contro Regione Liguria, del 16.03.2022 (in cui si sancisce ancora che non si tratta di attività ricettive);​

Sentenza Commissione Tributaria di La Spezia, n. 331 del 21/10/2022 nella quale lo stesso Comune di Vernazza afferma che si tratta di “attività di locazione breve ad uso turistico non potendo essere qualificata come struttura ricettiva";​

Ordinanza Giudice di Pace di La Spezia contro Prefettura di La Spezia del 28/06/2023 nella quale si ribadisce che le case subaffittate in questo sito non sono attività ricettive, bensì Locazioni Brevi.​

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