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Adempimenti fiscali e assicurazione Guida Turistica

laura_fiori

Nuovo Membro
Ciao a tutti. Sono diventata da poco una guida turistica nella mia Regione, la Sardegna.

Vorrei accompagnare persone a fare escursioni e nei siti archeologici. Non so come muovermi dal punto di vista fiscale e dell'assicurazione.

Se muovermi come singola o formare una associazione. Non so quali siano i primi passi da fare per poter lavorare con il titolo di guida turistica che ho conseguito.

Grazie per l'aiuto
 
Ciao,
io sono guida turistica per la Provincia di Milano. Ho conseguito l'abilitazione anni fa ma non ho mai esercitato la professione.
Adesso però mi piacerebbe iniziare ma non so come muovermi. Si può farlo privatamente o bisogna per forza associarsi? In tal caso come funziona la retribuzione?
 
Suggerisco il regime forfettario, chiedete al vostro consulente fiscale, se non siete assistiti da un professionista mi contattate alla mia e.mail ****

FONTE FEDERAGIT INQUADRAMENTO FISCALE delle GUIDE TURISTICHE
http://www.guideroma.federagit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=123

Dal 2011 Federagit Roma fa parte del Coordinamento chiamato Consulta delle Professioni, cui partecipano rappresentanti di centinaia di professioni a partita IVA. Negli ultimi anni, importanti risultati sono stati ottenuti : (1) il blocco dell'aumento dell'INPS (vedi sezione) e dal 2017 la diminuzione dell'aliquota INPS per la Gestione Separata e (2) il Regime Forfetario.


NOVITA' 2015- 2016 :
Il REGIME FORFETARIO è estremamente favorevole.
Era già stato ottenuto nella penultima Legge di Stabilità (Legge n. 190 / 2014) per coloro che hanno un fatturato annuo inferiore ai 20.000 euro.
La Consulta delle Professioni ha chiesto l'innalzamento di questo tetto.
Nell'ultima Legge di Stabilità (n. 208 / 2015), il fatturato per le guide è stato innalzato a 30.000 euro (si intende il totale delle fatture lorde pagate durante l'anno precedente).
(Le guide ricadono sotto il Codice Ateco 79)
Ci sono alcune condizioni per rientrare nel Regime Forfetario, per esempio le spese dell'anno precedente non devono superare 5.000 euro.
Se si rientra in tale Regime :
- Non si detraggono costi; questi vengono calcolati forfettariamente al 33 %. Non bisogna raccogliere fatture da detrarre.
Si pagano le tasse sul 67 % del fatturato.
- L'imposta unica è del 15 %.
- Per le nuove attività, l'aliquota è del 5 % per 5 anni.
- Non si paga l'addizionale Irpef regionale e comunale.
- Non si devono compilare gli Studi di Settore, lo Spesometro, la Black List.
- Per i versamenti INPS di chi è iscritto alla Cassa dei Commercianti, è possibile pagare solo la percentuale e non la quota fissa.
Tuttavia consigliamo di pagare comunque la quota fissa, al fine di maturare l'anno contributivo.
- Non si deve versare l'IRAP.
- Si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.
- Si è esonerati dalla comunicazione dei clienti e fornitori.
- Sulla fattura non si effettua la ritenuta d'acconto del 20 % e si incassa l'intero ammontare lordo.
Si pagano poi le tasse in sede di dichiarazione dei redditi.
La dicitura da scrivere sulla fattura è cambiata. Occorre scrivere :
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 / 2014 così come modificato dalla Legge numero 208 / 2015, all’' art. 1, comma da 111 a 113.
Operazione non soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014.
Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell' art. 58 e 59 della Legge 190 / 2014".
- Per gli accompagnatori che adottano il Regime Foretario, non si incassa e non si versa l'IVA.
- Per rientrare nel Regime Forfetario, non bisogna fare nulla di particolare. Si compilano le fatture nella maniera sopra indicata.
- Non possono rientrarvi coloro che partecipano a società o associazioni.
(Il precedente "Regime dei Minimi" (vedi sezione specifica) può essere prorogato per chi già lo applicava entro il 2015, fino al compimento del quinquennio o del raggiungimento dei 35 anni di età. Oppure si può optare per il nuovo "Regime Forfettario").
- Le tasse si pagano secondo le scadenze abituali, il 16 giu e il 16 nov.

Queste note sono a titolo divulgativo. Occorre comunque necessariamente consultare il proprio commercialista, per avere conferma che tutte le condizioni per rientrare in tale Regime Forfettario sono rispettate, se si può rientrarvi questo anno o l'anno prossimo.
INQUADRAMENTO FISCALE DELLA PROFESSIONE DI GUIDA :

1) “Prestazione Occasionale”.
Se il fatturato è inferiore a € 5.000 l'anno (per il 2013) e se non si superano 30 giorni lavorativi nell'anno, si rientra nel regime della “prestazione occasionale" . Sulla fattura si scrive : “Operazione effettuata in base alla Legge 326 del 2003, art. 44”.
Quando le condizioni indicate vengono superate, si deve aprire la partita IVA ed ci si deve iscrivere all'INPS (vedi sezione apposita).
2) Le guide NON devono iscriversi alla Camera di Commercio, come sostengono alcuni Uffici INPS. La guida non è una "ditta individuale", ma svolge attività culturale inquadrabile come "lavoro autonomo".
3) Esenzione IVA:
L'attività delle guide è esente IVA.
Le guide che non applicano la “prestazione occasionale” e che non rientrano nel “Regime dei Minimi” (vedi sezione) sulla fattura scrivono:
“Esente IVA art. 10, com. 22, D.P.R. 633 del 26-10-72 e successive modifiche”.
Il comma 22 considera esenti IVA "le prestazioni ... inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici ..."
Risoluzione 5 aprile 1973, prot. n. 528068:   “Si precisa che l'esenzione si applica non solo ai rapporti direttamente intercorrenti tra i visitatori ed i musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini zoologici e simili, ma ad ogni prestazione inerente alla visita di tali luoghi. Pertanto, i servizi resi dalle guide turistiche, che si estrinsecano nell'accompagnare i turisti nelle visite ai predetti luoghi, devono considerarsi esenti da Iva”.
L’attività degli accompagnatori non è esente IVA. Se non rientrano nel Regime Forfetario, l’aliquota è del 22%.

4) “Regime dei Minimi” (vedi sezione specifica). Tale regime rimane ad esaurimento per chi già lo applicava entro il 2015, fino al compimento di 35 anni e fino al compimento del quinquennio. Oppure si può optare per il Regime Forfetario.

5) IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
a) IRAP per chi ha un fatturato inferiore a 30.000 Euro.
La manovra finanziaria di luglio 2011 (Legge 111 del 15- 7- 11, art. 27), che ha modificato profondamente il Regime dei Minimi, stabilisce che i contribuenti con un fatturato inferiore a 30.000 Euro, anche se escono dal Regime dei Minimi, sono comunque esonerati dall' IRAP.
b) IRAP per chi ha un fatturato superiore a 30.000 Euro.
Negli anni passati alcuni commercialisti hanno fatto pagare l' IRAP alle guide, altri no.
A seguito di alcune Sentenze della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 45/e del 13- 6- 08 : il professionista che opera "in assenza di autonoma organizzazione o di lavoro altrui" non deve versare l' IRAP.
Versa l’IRAP chi ha un’organizzazione strutturata di beni e capitali che portano ad un reddito d'impresa.
Per non versare l’IRAP, i beni strumentali impegnati devono essere quei beni minimi indispensabili per svolgere la propria attività (computer, telefono, automobile). Non ci devono essere investimenti, né dipendenti.
Guide e accompagnatori, se non fanno parte di un'organizzazione, sono fuori dal campo di applicazione dell' IRAP.
(Per l'Agenzia delle Entrate, le guide e gli accompagnatori sono distinti in due categorie : a) coloro che esercitano attività professionale (l' 81 %), b) coloro che esercitano l'attività in forma imprenditoriale (il 19 %). )
6) La manovra finanziaria di settembre 2011 (Legge 148 del 14- 9- 11, art. 3, com. 5, punto e), ha introdotto l'obbligo per il professionista di stipulare un' assicurazione "per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale". Tale obbligo riguarda tuttavia solo le professioni che hanno un Ordine Professionale, non riguarda le guide.

7) Studi di settore.
Per quanto riguarda gli Studi di Settore, insieme ad ANGT, Federagit ha partecipato a due riunioni con l' Agenzia delle Entrate nel 2010, due nel 2013 e due nel 2016.
Le guide che non applicano il Regime Forfetario o il dei Minimi, nella Dichiarazione dei Redditi, dal 2012 devono compilare il Modello sugli Studi di Settore, che porta la sigla WK26U (per l'Unico 2017 su redditi del 2016).
Negli Studi di Settore, il software svolge un'analisi per "inquadrare" il contribuente e stimare il suo ricavo annuo. Il contribuente viene confrontato con soggetti molto simili a lui per tipo di attività (settore economico), reddito, costi per la produzione del reddito, dimensione ed appartenenza geografica.
Viene stimato l' intervallo (o forbice) tra il ricavo considerato "congruo" e il ricavo minimo ammissibile.
In tale stima si tiene conto del reddito medio dichiarato dal settore e dall'incrocio di alcuni elementi contabili inseriti dal contribuente.
Lo strumento statistico utilizzato, chiamato "funzione di regressione", mette in correlazione alcune variabili.

Negli incontri è emerso che la variabile alla quale bisogna porre molta attenzione è il numero di giorni e di ore lavorate (la mezza giornata non va contata come una giornata intera. E' consigliabile scrivere le ore lavorate anche sulle fatture).

Al fine della stima del ricavo, lo Studio di Settore si basa inoltre sul valore dei costi inseriti dal contribuente, che vengono attentamente valutati, dando vita ad una proporzionale stima del ricavo. Nel caso non vi fosse coerenza tra i costi indicati durante la compilazione del Modello ed i ricavi dichiarati, lo Studio risulterà "non congruo" .
Si potrebbe essere convocati dall'Agenzia delle Entrate, per giustificare le problematiche che hanno fatto emergere la differenza (è il caso, però, di grandi differenze tra il dichiarato e lo stimato).

Non è obbligatorio adeguarsi sopratutto se ci sono delle fondate cause o dei motivi giustificabili che hanno portato ad uno scostamento importante dei risultati. C'è la possibilità di "attestare", nell'apposito campo previsto dal Modello per le "note aggiuntive", le cause che hanno portato ad una particolare situazione e che giustificano il minor ricavo rispetto a quello stimato. Si possono specificare cause straordinarie che hanno portato ad un ricavo dichiarato più basso della media.

Gli Studi di Settore tengono conto da alcuni anni degli effetti della crisi economica e dei mercati. Sono stati inseriti i c.d. "correttivi congiunturali" che abbassano le stime per i vari settori, in considerazione della situazione economica attuale.

8) Obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le fatture effettuate nei confronti di paesi considerati "paradisi fiscali".
Sono soggetti a tali obblighi le guide che hanno una partita IVA.
Le guide che operano in regime di "prestazione occasionale" o del nuovo Regime dei Minimi (in vigore dai 1-1-2012) non sono soggette all' IVA. Quindi l'obbligo di comunicazione di cui ai seguenti punti a) e b) non le riguarda.
Le altre guide sono "esenti IVA", ma non "fuori dal campo di applicazione dell' IVA".
I soggetti titolari di partita IVA che hanno effettuato una fattura nei confronti di un' Agenzia avente sede in uno dei Paesi inseriti nella "Black List" devono inviarne comunicazione all' Agenzia delle Entrate.
Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati.
Rientrano in tali Stati, a titolo esemplificativo : Hong Kong, Liechtenstein, Malesia, Repubblica di San Marino, Singapore, Svizzera.
L'elenco dei Paesi inseriti nella "Lista Nera" potrebbe cambiare. Alcuni Paesi potrebbero fuoriuscirne.
La comunicazione va fatta trimestralmente.
9) INTRA-STAT : obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le fatture emesse nei confronti di agenzie europee: le guide turistiche ne sono esonerate.
Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 / E (21-6-2010), è scritto:
Quesito 14: Vorrei sapere se un contribuente che esercita l'attività di Guida Turistica e che ha come clienti agenzie di viaggio tedesche deve presentare i modelli Intrastat, anche se i compensi percepiti sono esenti da IVA, in virtu' dell'articolo 10, prima comma, n.22, del DPR 633 del 1972.?
Risposta: Sono escluse dagli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell'articolo 7-quinquies del DPR 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Tenuto conto che nell'attività di guida turistica il requisito culturale è preminente, si ritiene che il contribuente sia esonorato dalla presentazione degli elenchi intrastat.

10) Se la fattura supera 77,47 euro, occorre applicarvi un bollo da 2,00 euro e scrivere sulla fattura che si invia :
"Imposta di bollo di 2,00 € assolta sull’originale".

Occorre comunque fare necessariamente riferimento al proprio commercialista.


 
Buongiorno Saverio,
mi aggancio a questa discussione per alcuni dubbi; sono guida da qualche anno e solo ora ho deciso di farlo con una certa frequenza ed ho quindi aperto la p.iva (professionista iscritto alla gestione separata) con regime forfettario.
Ecco le mie domande:
1) una guida turistica non può fatturare i servizi tipici di agenzie di viaggio (trasferimenti, alberghi, pulmann, ecc.); per quanto riguarda i suoi servizi tipici ("accompagnare singoli o gruppi nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali e paesaggistiche"), la guida può emettere fattura a favore di persone fisiche e/o persone giuridiche diverse dalle agenzie di viaggio? In altre parole, per i suoi servizi tipici e caratteristici, può essere ingaggiata direttamente dal cliente finale (sia esso privato cittadino o società) senza l'intermediazione di un'agenzia di viaggi?
2) Avviando ora l'attività, il primo versamento dell'imposta sostitutiva sarà a giugno 2019, non dovendo versare gli anticipi sul 2018; per quanto riguarda invece i contributi INPS, quando va fatto il primo versamento?

Grazie mille!
Carlo
 
Sottoscrivo anche io la domanda di Carlo:

1) una guida turistica non può fatturare i servizi tipici di agenzie di viaggio (trasferimenti, alberghi, pulmann, ecc.); per quanto riguarda i suoi servizi tipici (“accompagnare singoli o gruppi nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali e paesaggistiche”), la guida può emettere fattura a favore di persone fisiche e/o persone giuridiche diverse dalle agenzie di viaggio? In altre parole, per i suoi servizi tipici e caratteristici, può essere ingaggiata direttamente dal cliente finale (sia esso privato cittadino o società) senza l’intermediazione di un’agenzia di viaggi?

Sono guida turistica da anni e ho sempre lavorato alle dipendenze di altri soggetti. Ora vorrei lavorare in proprio gestendo tutto il lavoro da solo, cioè procurando io i clienti singoli.
In questo modo mi domando però: come rilasciare una ricevuta fiscale a ogni singolo partecipante alla visita guidata quando il gruppo non è organizzato ma formato dall'aggregazione di più persone singole?

Grazie mille!

Saluti

Franco
 

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