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Voucher e rimborso

#1
Gentilissimi, chiedo scusa sin d'ora se farò una domanda alla quale avete già risposto, ma da una ricerca (sommaria) fatta nel sito non ho trovato conversazioni attinenti ... Vi scrivo perché (come Tour Operator) siamo bloccati con una richiesta di voucher o rimborso per un gruppo che aveva prenotato un pacchetto di servizi a terra verso il Marocco (i voli li hanno fatti loro direttamente con RyanAir) per marzo, poi spostato ad ottobre ed ora mi chiedono di cancellare e vogliono il famoso voucher con validità 18 mesi con facoltà di rimborso per quanto pagato qualora non riuscissero ad organizzare una nuova partenza. I nostri fornitori in Marocco mi stanno rispondendo che loro sono disponibili a valutare il posticipo sino a 18 mesi da ottobre, ma di rimborso non se ne parla ...
Ovviamente noi non possiamo rimborsare 25k Euro senza averli ricevuti indietro dai nostri fornitori.
Come possiamo fare ? Dal Marocco hanno ragione, visto che pare qs. trovata del voucher/rimborso sia qualcosa che ha a che fare con le normative europee ?
Grazie per un pronto riscontro.
Distinti saluti, Stefano Costa
 
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Dottor X

Guest
#3
Preg.mo Stefano,
purtroppo, l'interlocutore con il cliente è il Tour Operator, ai sensi delle direttive dell'Unione Europea e dei decreti legislativi di recepimento delle stesse direttive sui pacchetti turistici. Pertanto, dovete far intendere ai vostri partner in Marocco che sarete voi a dover corrispondere l'intero importo e non il VOUCHER. Poi dipenderà dalla sensibilità degli operatori marocchini se rispettare o meno la vostra posizione o lasciarvi inguaiati. Ritengo che un eventuale contenzioso, da parte dei clienti, vi obbligherebbe al pagamento, oltre che al rimborso di quanto dovuto, delle spese legali, con ulteriore danno d'immagine per non avere rispettato una norma a tutela del consumatore.

Non dimenticate, mai, che il codice del turismo che ha recepito le direttive dell'Unione Europea sui pacchetti turistici, è stato pubblicato per tutelare il turista consumatore.

A seguire un exsursus della disciplina vigente.

Il Codice del Turismo prevede espressamente che, quando il consumatore deve recedere da un contratto di viaggio a causa di un fatto imprevisto ed imprevedibile che gli impedisce di partire, tutte le somme versate devono, senza eccezioni, essergli rimborsate. Per «fatto imprevisto ed imprevedibile» si considera un evento che preclude la partenza al turista e che incide sulla sua sfera: si può trattare di un’improvvisa malattia, di un lutto o di un qualche evento sorto successivamente alla prenotazione del viaggio che non consente di partire. (Nello specifico - COVID 19)

L'Antitrust ha seccamente bocciato i voucher come unico strumento di rimborso per tutti i voli cancellati a causa del Coronavirus. L'Autorità ha infatti pubblicato una segnalazione, nei confronti di Parlamento e governo nella quale ha contestato l'articolo 88 bis della legge 27 del 2020, quella che ha cioè convertito in legge il Cura Italia.

La nuova disposizione, contenuta ora nell’articolo 88 bis della legge di conversione, coordina e integra quanto contenuto nella versione originale dell’articolo 88 con quanto contenuto nell’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020. Tale ultimo decreto non è stato convertito in legge e quindi fatto decaduto.
 
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#4
Gentilissimo Saverio, grazie mille per il tuo riscontro. Ma, quindi, gli unici che andrebbero a rimetterci siamo noi T.O. (o A.d.V.), nel caso in cui un fornitore della filiera non voglia rimborsare. Per quanto riguarda fornitori operanti in UE la situazione è differente ? Mi spiego (chiedo per anticipare eventuali problemi con altre situazioni che, per il momento, sono statiche): se avessi richiesta analoga da fare ad hotel in Italia, come si deve comportare l'hotel, sapendo che la normativa comunitaria prevede la possibilità di richiedere a noi il rimborso di quanto versato ?
Grazie e saluti, Stefano Costa
 
D

Dottor X

Guest
#5
Preg. mo Stefano,
quando lei stipula un contratto ai sensi del codice del turismo (articoli 32/51) non importa se la destinazione sia o meno all’interno dei paesi dell’Unione Europea, l’elemento che determina le modalità contrattuali è il luogo in cui si stipula, nel suo caso l’Italia. Pertanto, ribadisco quanto comunicato con il post precedente. Al TO spetta il diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori. Comprendo benissimo la drammaticità e la staticità del momento, abbiate cura di prevedere, con i fornitori dei servizi, che rispettino le modalità contrattuali perché la disciplina normativa dei pacchetti turistici tutela anche l’attività dei TT.OO.
Il problema riguarda, purtroppo, la mancanza di liquidità di molte imprese del sistema turistico. Avete tutta la mia comprensione.
 
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