Ad integrazione della precedente risposta, solo per la regione Puglia: norma di riferimento, l'autorizzazione è sostituita dalla SCIA:<br />
se l'attività è rivolta al pubblico: L.R. 15 novembre 2007, n. 34 “Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del 19-11-2007.<br />
<br />
Se si tratta di attività sociale, nell'ambito della predetta legge:<br />
ATTIVITA’ DI ALTRI SOGGETTI - ART. 20<br />
(ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO)<br />
1. Le associazioni senza scopo di lucro, costituite da almeno tre mesi, che operano a livello<br />
nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, comprese quelle disciplinate dalla<br />
legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), sono<br />
autorizzate a esercitare, ai sensi dell' articolo 7 della l. 135/2001, le attività disciplinate dalla<br />
presente legge, esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell' autorizzazione di<br />
cui all' articolo 6.<br />
2. Ai fini di cui al comma 1, dette associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:<br />
a) presenza operativa su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più regioni;<br />
b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibili dai bilanci sociali,<br />
nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti attività imprenditoriali;<br />
c )organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;<br />
d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;<br />
e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.<br />
3. Le associazioni, per esercitare le attività previste dalla presente legge, devono trasmettere alla<br />
provincia competente per territorio documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui<br />
al comma 2, nonchè copie conformi dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio dell'ultimo<br />
esercizio.<br />
4. Alle attività delle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle<br />
responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione di cui alla l. 1084/1977, nonché le<br />
disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.<br />
LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE VIGENTE – <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.pugliaturismo.com">www.pugliaturismo.com</a><!-- w --><br />
5. Le associazioni devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei<br />
confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi per l'esatto adempimento del programma.<br />
ART. 21<br />
(ELENCO SPECIALE DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO)<br />
1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all’articolo 20,<br />
comma 1. L’elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, a cura della provincia, entro il<br />
mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web<br />
istituzionali della Regione e della Provincia stessa.<br />
2. L’iscrizione nell’elenco e l’eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell’organismo<br />
interessato.<br />
3. Condizione per richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è che le associazioni<br />
possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.<br />
4. Alla domanda di iscrizione nell’elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione<br />
o relative dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, suscettibili di accertamenti:<br />
a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del<br />
casellario giudiziario e dei carichi pendenti;<br />
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;<br />
c) dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione concernente l’indicazione del<br />
responsabile delegato per le attività turistiche svolte nella associazione medesima.<br />
ART. 22<br />
(GITE OCCASIONALI)<br />
1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali,<br />
religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi dell’articolo 11 del codice civile<br />
e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme<br />
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di<br />
approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di cui al n. 17 dell’allegato 1 della<br />
legge 15 marzo 1997, n. 59), non rientranti nelle previsioni dell’articolo 20, possono organizzare<br />
direttamente gite occasionali, manifestazioni, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto, monumenti<br />
patriottici e militari, in coincidenza di iniziative o ricorrenze inerenti i loro fini istituzionali.<br />
2. Non è soggetta alle norme della presente legge l’organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici<br />
nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.