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visite guidate in giornata

#1
Salve, siamo una srl che opera nel settore dei beni culturali e abbiamo organizzato una serie di itinerari di conoscenza del nostro territorio provinciale che durano una giornata e che prevedono visite guidate sia a siti archeologici e centri storici, sia ad aree naturalistiche, con guide qualificate, e una degustazione presso strutture convenzionate. I partecipanti utilizzano mezzi propri. Siamo tenuti ad obblighi specifici, in particolare relativi ad assicurazione per i partecipanti?<br />
grazie delle preziose indicazioni che potrà fornirci
 
D

Dottor X

Guest
#2
Per una risposta esaustiva dovete fornirmi le seguenti notizie:<br />
operate esclusivamente per i vostri soci, pertanto la vostra è un'offerta a carattere sociale, o la vostra proposta è disponibile al pubblico?;<br />
in quale regione operate?<br />
Posso rispondervi sul forum o, se preferite, inviate una mail a <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a><br />
Per altri partecipanti al forum, interessati a questo argomento, per una risposta personalizzata, ricordate di fornirmi le indicazioni di cui sopra.
 
D

Dottor X

Guest
#3
Ad integrazione della precedente risposta, solo per la regione Puglia: norma di riferimento, l'autorizzazione è sostituita dalla SCIA:<br />
se l'attività è rivolta al pubblico: L.R. 15 novembre 2007, n. 34 “Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 164 del 19-11-2007.<br />
<br />
Se si tratta di attività sociale, nell'ambito della predetta legge:<br />
ATTIVITA’ DI ALTRI SOGGETTI - ART. 20<br />
(ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO)<br />
1. Le associazioni senza scopo di lucro, costituite da almeno tre mesi, che operano a livello<br />
nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, comprese quelle disciplinate dalla<br />
legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), sono<br />
autorizzate a esercitare, ai sensi dell' articolo 7 della l. 135/2001, le attività disciplinate dalla<br />
presente legge, esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell' autorizzazione di<br />
cui all' articolo 6.<br />
2. Ai fini di cui al comma 1, dette associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:<br />
a) presenza operativa su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più regioni;<br />
b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibili dai bilanci sociali,<br />
nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti attività imprenditoriali;<br />
c )organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;<br />
d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;<br />
e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.<br />
3. Le associazioni, per esercitare le attività previste dalla presente legge, devono trasmettere alla<br />
provincia competente per territorio documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui<br />
al comma 2, nonchè copie conformi dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio dell'ultimo<br />
esercizio.<br />
4. Alle attività delle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle<br />
responsabilità e sugli obblighi previsti dalla Convenzione di cui alla l. 1084/1977, nonché le<br />
disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.<br />
LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE VIGENTE – <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.pugliaturismo.com">www.pugliaturismo.com</a><!-- w --><br />
5. Le associazioni devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei<br />
confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi per l'esatto adempimento del programma.<br />
ART. 21<br />
(ELENCO SPECIALE DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO)<br />
1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all’articolo 20,<br />
comma 1. L’elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, a cura della provincia, entro il<br />
mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web<br />
istituzionali della Regione e della Provincia stessa.<br />
2. L’iscrizione nell’elenco e l’eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell’organismo<br />
interessato.<br />
3. Condizione per richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è che le associazioni<br />
possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.<br />
4. Alla domanda di iscrizione nell’elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione<br />
o relative dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, suscettibili di accertamenti:<br />
a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del<br />
casellario giudiziario e dei carichi pendenti;<br />
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;<br />
c) dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione concernente l’indicazione del<br />
responsabile delegato per le attività turistiche svolte nella associazione medesima.<br />
ART. 22<br />
(GITE OCCASIONALI)<br />
1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali,<br />
religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi dell’articolo 11 del codice civile<br />
e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme<br />
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di<br />
approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di cui al n. 17 dell’allegato 1 della<br />
legge 15 marzo 1997, n. 59), non rientranti nelle previsioni dell’articolo 20, possono organizzare<br />
direttamente gite occasionali, manifestazioni, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto, monumenti<br />
patriottici e militari, in coincidenza di iniziative o ricorrenze inerenti i loro fini istituzionali.<br />
2. Non è soggetta alle norme della presente legge l’organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici<br />
nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
 
#4
allora siamo una srl, non una associazione e forniamo il servizio a pagamento per esterni. siamo in Puglia, dove però non esiste ancora un albo delle guide, pertanto ci rivolgiamo ad esperti laureati e specializzati. La questione più complessa è relativa pertanto alla eventuale necessità di stipulare assicurazioni per i partecipanti (ed in questo caso calcolarne i relativi costi nel preventivo) o altre pratiche di vario genere. grazie
 
D

Dottor X

Guest
#5
Trattandosi di una società di capitali, potete operare, nel campo della intermediazione turistica, solo se siete un'agenzia di viaggi. Tra l'altro, l'offerta di più servizi turistici combinati, almeno due "pacchetti turistici", è soggetta alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 79 del 2011 (Codice del turismo) dall'art. 32 all'art. 51. Nell'ambito del predetto decreto legislativo sono previste le assicurazioni: per la responsabilità civile per danni alle persone e per gli oggetti del turista. A questo punto ci sono due strade percorribili:<br />
- svolgere la vostra lodevole iniziativa tramite un'agenzia di viaggi autorizzata che, attraverso l'applicazione degli artt. 32 - 51 del Codice del turismo possa garantire le escursioni e concordare con la stessa agenzia una percentuale sulle prestazioni;<br />
- presentare la SCIA allo Sportello Unico del Comune per operare come agenzia di viaggi.<br />
<br />
Per quanto sopra esposto vi rendo noto che l'attività di intermediazione turistica rientra tra le competenze residuali delle regioni art. 117 Costituzione, comma 4, il codice civile con l'art. 2084 dispone che la legge individua le modalità per lo svolgimento dell'attività d'impresa, in questo caso la norma di riferimento, per l'attività di intermediazione turistica, è la legge della regione Puglia 15 novembre 2007 n.34.
 
#7

Buonasera Saverio,
grazie per una risposta pervenutami 2 settimane, comprendo la mole di richieste.
Ero in cerca di risposta ad un caso vicino a quello sopra riportato, guardavo nel forum, ma preferisco porlo direttamente:

In Puglia, su un settimanale di informazione locale leggo:

Al via ore 16 la passeggiata turistica a LLL. L'iniziativa è curata dall'Associazione XXX, in collaborazione con lo Studio di Guide Abilitate YYY. Costo: € 5 a partecipante - bimbi finoa 10 anni free . Ecc...

Al Tuo occhio esperto chiedo di valutare se ci sono elementi non conformi alla Legge in questa offerta ( fatta in collaborazione! mah ) di un'Associazione che in realtà dovrebbe internamente far circolare l'iniziativa ai propri associati piuttosto che pubblicarla, e Guide Turistiche che stabiliscono un ticket per il giro in oggetto...

E poi chiedo specificatamente: ma è possibile per una Guida Turistica lanciare in autonomia un itinerario? organizzare un gruppo ( ticket ticket ) per coprire il suo onorario?

Grazie come sempre per quando potrai rispondere, con l'occasione Ti Auguro Buona Feste!

Francesca
 
D

Dottor X

Guest
#8
Un'associazione può proporre iniziative esclusivamente per i propri associati. Una guida turistica non può vendere pacchetti turistici.

Ribadisco quanto sopra specificato.

L’offerta di servizi turistici combinati, almeno due “pacchetti turistici”, è soggetta alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 79 del 2011 (Codice del turismo) dall’art. 32 all’art. 51. Nell’ambito del predetto decreto legislativo sono previste le assicurazioni: per la responsabilità civile per danni alle persone e per gli oggetti del turista. Attraverso l’applicazione degli artt. 32 – 51 del Codice del turismo.

Per quanto sopra esposto vi rendo noto che l’attività di intermediazione turistica rientra tra le competenze residuali delle regioni art. 117 Costituzione, comma 4, il codice civile con l’art. 2084 dispone che la legge individua le modalità per lo svolgimento dell’attività d’impresa, in questo caso la norma di riferimento, per l’attività di intermediazione turistica, è la legge della regione Puglia 15 novembre 2007 n.34.
 
#9
Gentile Saverio,

e - per la Guida Turistica - uscendo dalla condizione di pacchetto turistico perchè analizziamo il caso di gita giornaliera ( e dove i turisti usano mezzi propri): può una Guida lanciare un itinerario e fissare un ticket ( ovviamente le adesioni andranno a costituire un gruppo, perchè solo così viene coperto l'onorario della stessa ) e non essere tenuta a stipulare alcuna Assicurazione a tutela di danni a persone o oggetti del turista?

Cordiali saluti

 

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