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Utilizzo di una corretta terminologia nel contesto della ricettività turistica

D

Dottor X

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#1
DOTT. X – ESPERTO DI LEGISLAZIONE TURISTICA – MARKETING TURISTICO E QUALITA’ DEI SERVIZI TURISTICI

DEFINIZIONE DI UNA CORRETTA TERMINOLOGIA NEL CONTESTO DELLA RICETTIVITA’ TURISTICA DIFFUSA:
• STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO: CASE PER VACANZE – AFFITTACAMERE – B&B
• LOCAZIONI PRIVATE

PREMESSO CHE
L’apertura, e le modifiche riguardanti l'esercizio delle attività d’impresa per le “strutture turistico ricettive aperte al pubblico”, sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disposto dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente, da parte del soggetto giuridico avente diritto. Tra queste strutture si possono annoverare le seguenti tipologie extralberghiere: case/appartamenti per vacanze, affittacamere, B&B. Le categorie catastali di riferimento: A (esclusa la A/10), il codice ATECO di riferimento: 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence).

L’altra tipologia di gestione di immobili turistici viene definita: “locazione turistica privata” disciplinata: dall’art. 1571 del codice civile, dall’art. 1 comma 2 lettera c della legge legge 9 dicembre 1998, n. 431"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e dall’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo).

Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, redatti in forma scritta, ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n431/1998. La durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione anche di durata inferiore a trenta giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26 del 2011).

Se la durata del contratto, in tal modo determinata, è inferiore a 30 giorni nell’anno è previsto l’obbligo della registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del TUR e dell’articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, allegata al TUR. In questo tipologia ricettiva non possono essere forniti “i servizi turistici o servizi alle persone” (cambio biancheria da bagno e lenzuola, pulizia e sistemazione delle camere, durante il periodo di presenza degli ospiti).

Come disposto dalla Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987, che ha delineato una netta differenza tra: il contratto d’albergo e la locazione. Nel contratto d’albergo al godimento dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in godimento è possibile. (l’art. 1786 del codice civile ha equiparato la disciplina relativa agli alberghi alle altre strutture ricettive). Le categorie catastali di riferimento: A (esclusa la A/10), il codice ATECO di riferimento: 68.20.01 (Locazione immobiliare di beni propri o in leasing / affitto)

IN RELAZIONE A QUANTO PREMESSO
Entriamo nel merito dell’utilizzo di una corretta terminologia nell’ambito della promozione e pubblicità attraverso i portali siano essi: OTA (Online Travel Agencies, quali Booking, Expedia), siano essi portali di pubblicità on line (AirB&B). Se si opera nell’ambito delle locazioni turistiche le parole che potranno identificare la struttura, non dovranno rientrare tra quelle individuate dalle discipline regionali:
case/appartamenti per vacanze, affittacamere, B&B. L’attività potrà, quindi, essere identificata con i seguenti termini: case, appartamenti, locazioni, locazioni turistiche, locazioni pure, rooms, apartments, short lets.
Di contro, se i intende svolgere l’attività d’impresa turistico-ricettiva aperta al pubblico, dovranno essere indicati i termini previsti dalla disciplina regionale di riferimento.

A questo punto, si ritiene che la comunicazione di tipologie ricettive turistiche siano esse: aperte al pubblico o private, debba essere precisa e non dare adito ad interpretazioni errate che indurrebbero in inganno il turista consumatore, rientrando in: pubblicità ingannevole e concorrenza sleale.
Pertanto, un’informazione non accessibile, incomprensibile, poco trasparente e l’uso di terminologia scorretta o inadeguata determinano, come sopra scritto: “concorrenza sleale”, nei confronti delle imprese in regola con la disciplina giuridico- amministrativa, e “pubblicità ingannevole” nei confronti dei turisti consumatori, come appresso specificato:

l’art. 20 del codice consumo, sulla scia della direttiva n. 2005/29/Ce, è la clausola generale del divieto di pratiche commerciali scorrette e il suo comma 2 dispone che l’accertamento della scorrettezza verte su due presupposti, ovvero la contrarietà della pratica alla diligenza professionale, da un lato, ed il fatto che la stessa falsi o «sia idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta ad un determinato gruppo di consumatori».

L’art. 21, comma 2, lett. b), del codice del consumo, dispone che è considerata ingannevole la pratica che ‹‹nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare (…)››;

il d.lgs. n. 146/2007 concerne le pratiche commerciali dirette alla promozione, vendita o fornitura di prodotti o servizi che il professionista pone in essere sia nella fase precontrattuale, e qui ricorre tra le possibili forme la pubblicità ingannevole, sia nei rapporti contrattuali che coinvolgono solo ed esclusivamente uno o più consumatori;
il d.lgs. n. 145/2007, si applica solo alle fattispecie di pubblicità ingannevole e/o comparativa, ovvero solo nell’ambito dei rapporti precontrattuali che interessano le relazioni tra professionisti.

l’art. 2598 c.c. enuclea gli atti di concorrenza sleale articolandoli in tre diverse categorie: 1) atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività del concorrente; 2) atti di denigrazione del concorrente e di appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3) altri atti non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare l’altrui azienda.

Al n. 1 dell’articolo 2598 c.c. il legislatore ha sancito il diritto ad una “leale differenziazione sul mercato”, in quanto oltre ad individuare condotte tipiche consistenti nell’uso di segni distintivi o nomi idonei a generare confusione con quelli impiegati da altri imprenditori e/o in atti di imitazione servile dei prodotti del concorrente, ricorre ad una clausola generale ai sensi della quale “chiunque compia, con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente” incorre in una violazione di tale diritto.

Di fronte ad una pratica commerciale che assuma le vesti della pubblicità ingannevole o comparativa illecita il legislatore ha predisposto un assetto normativo tale da coprire sia il versante composto dagli interessi dei competiors, laddove il messaggio pubblicitario si insinui nei rapporti tra professionisti, sia quello dei diritti e degli interessi dei consumatori che, direttamente o indirettamente, siano lesi o minacciati dalla pubblicità confusoria illecita.

Al fine di tutelare le imprese turistico ricettive aperte al pubblico che operano nel mercato turistico nazionale, va rilevato che il giudizio di ingannevolezza della condotta attiva mediante la quale integra la fattispecie della pratica ingannevole verte su due elementi: i) la falsità dell’informazione resa dal professionista, ovvero una falsità oggettiva frutto della «scorrettezza professionale», la quale è inibita senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini che vertano sul profilo soggettivo della vicenda; e ii) la sua «capacità decettiva», ossia l’attitudine insita nel tipo di informazione, nel suo contenuto, o legata al modo o agli strumenti impiegati perché giunga a determinati destinatari, a trarre in inganno il consumatore medio.
Altro elemento di demarcazione, tra la ricettività turistica aperta al pubblico e la locazione privata, riguarda l’erogazione di servizi turistici detti anche servizi alla persona quali: pulizia e sistemazione delle camere; cambio biancheria e lenzuola in presenza dell’ospite.
Differenza tra il contratto d’albergo e la locazione, infatti, la Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4/2/1987 ha delineato una netta differenza tra: il contratto d’albergo e la locazione. “Il contratto d’albergo, si differenzia dal contratto di locazione d’immobile arredato… perché in quest’ultimo l’oggetto della prestazione si esaurisce nel godimento del bene, mentre nel contratto di albergo il godimento il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente alberghiera”.

Considerazioni:
• nel contratto d’albergo al godimento dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, o servizi alle persone, quali: la pulizia e la sistemazione delle camere, il cambio della biancheria e delle lenzuola
• nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla concessione in godimento è possibile. (l’art. 1786 del c.c. ha equiparato la disciplina alberghiera alle altre strutture ricettive).

Concludendo, emerge come: sia le pratiche commerciali ingannevoli che gli atti di concorrenza sleale mirino a non garantire che l’attività dell’imprenditore si svolga sotto il governo di una clausola generale che, ai sensi dell’art. 20 cod. cons. e dell’art. 2598, n. 3, c.c., poggia sul vulnus dei principi di correttezza e diligenza professionale. Inoltre, come accennato precedentemente, l’idoneità di una pratica commerciale ad arrecare un pregiudizio ai consumatori è solitamente accompagnata dall’idoneità a danneggiare i concorrenti.
Anzi, la condotta professionale finalizzata alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto, che potrebbe ingannare il consumatore su circostanze rilevanti allontanandolo dalla diversa scelta consapevole che avrebbe adottato in assenza di quella pratica, può arrecare un danno ai concorrenti anche nel caso in cui essa non sia stata idonea a far cadere il consumatore in errore.

Per consulenza dedicata nel contesto di: locazioni turistiche -case per vacanze - affittacamere - B&B - alberghi - campeggi - contattatemi alla e.mail ****
 
Ultima modifica da un moderatore:
#2
Salve, ho cercato ovunque un argomento che potesse calzare per la mia situazione ma non ho trovato nulla. Spero qui possa avere una cortese risposta del Dott. X.
Nel mese di Dicembre 2016 ho presentato la mia SCIA per l'apertura di un B&B nella casa dove vivo in Catania, giorno 30.05.17 mi viene notificata la sospensione dell'attività perchè la mai struttura non soddisfa i requisiti di ospitalità in famiglia.
Allarmatomi mi sono recato presso gli uffici della notifica dicendo di non capire la motivazione così generica (anche perchè vivendoci mi sembrava un errore)... l'impiegata dopo una telefonata al dirigente mi spiega che da un sopralluogo (premetto mai effettuato, o forse sono venuti non trovandomi) hanno accertato che non è possibile far entrare gli ospiti da un ballatoio. Mi spiego meglio, essendo proprietario di un appartamento di 180mq con due ingressi sul corpo scala (entrambi di mia esclusiva pertinenza) dal primo si accede ad un ingresso-studio, dal secondo ingresso si accede ad un ballatoio che conduce dall'esterno alla porta interna dell'appartamento dove ospito i miei clienti (quindi non si tratta di due appartamenti ma di uno unico come dimostrato con planimetria catastale che ha la fortuna di avere due ingressi separati).
Per la presenza dei due ingressi allo stesso appartamento avevo pensato di usarne uno per me e uno per loro, in modo di accogliere i miei ospiti senza farli incrociare col mio cane (che per motivi igenici, vedi allergie o eventuali disagi agli ospiti ecc), ci avevo visto un vantaggio. Bene! Quello che vedevo come una buona opportunità mi si è ritorto contro.
La mia reazione è stata di spiegare che la casa è unica, che io ci vivo abitualmente e che i doppi ingressi permettono una maggiore privacy. Ho persino chiesto quale fosse la legge o i requisiti dove indicano, che sia io, che i miei ospiti, siamo obbligati ad entrare dallo stesso ingresso e con risposta evasiva mi è stato detto, non è consentito che gli ospiti entrino da un ballatoio. Ora mi chiedo ma se anche io entrassi come loro, dal ballatoio rinunciando al mio ingresso che consideravo accesso alla mia zona privata, allora la questione si risolverebbe? O come sospetto è paradossale che mi obblighino a murare un ingresso perchè un b&b non può possedere due entrate una privata solo mia e una per me e per loro?

In fine una puntualizzazione che a mio avviso può essere importante ma le chiedo conferma in merito... Ricordo lessi in Dicembre (quando presentai la SCIA) che per 60 giorni mi sarei dovuto aspettare il sopralluogo per la constatazione di quanto da me dichiarato nella SCIA e che trascorso il termine di questi 60 giorni, per silenzio assenso la mia SCIA era in automatico accolta. Il loro "Eventuale" sopralluogo sarebbe avvenuto molto dopo i 60 giorni (circa 140), ovvero SCIA Protocollata il 28.12.2016 contestazione avvenuta in data 16.05.2017

Ringraziandola in anticipo per un suo cortese responso, le porgo i mie più cordiali saluti.
Giovanni. Vasile
 

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