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Un privato può organizzare un'escursione?

#1
Buongiorno<br />
Mi trovo a porre una questione che ritorna nel mio ambiente. Un'associazione privata può organizzare un'escursione giornaliera per i suoi membri con pulman, pranzo e biglietto? mi risulta di si, ma se qualche esterno all'associazione chiede di partecipare questo principio vale ancora?<br />
Spero in una risposta rapida e che finalmente chiuda questa questione.<br />
Chiara
 
D

Dottor X

Guest
#2
La prima cosa da fare è quella di verificare la normativa regionale. In ogni caso non è possibile inserire tra i partecipanti soggetti estranei all'associazione.<br />
Se mi indicate la Regione in cui operate potrò darvi maggiori chiarimenti.
 
D

Dottor X

Guest
#4
Delibera di Giunta Regionale n. 688 del 25/06/2007 - Questa delibera di Giunta stabilisce i criteri di attuazione della legge regionale 11 luglio 2006, n.9<br />
<br />
Se ha problemi a recepire i documenti citati mi scriva a <a href="mailto:saveriopanzica@alice.it">saveriopanzica@alice.it</a><br />
<br />
LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo<br />
Associazioni senza scopo di lucro e uffici biglietteria<br />
Art. 67<br />
(Associazioni senza scopo di lucro)<br />
1. E’ istituito presso il servizio regionale competente l’elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio<br />
regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e<br />
vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti.<br />
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1.<br />
3. Le associazioni iscritte nell’elenco svolgono l’attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui sono state costituite e nel rispetto della<br />
normativa comunitaria e statale, previa stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 62.<br />
4. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 1 trasmette alla Giunta regionale e al Comune, entro il 31<br />
dicembre di ogni anno, una relazione contenente:<br />
a) il programma di attività realizzato nell’anno trascorso e quello che si intende svolgere nell’anno successivo;<br />
b) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto stabilito al comma 3.<br />
5. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soci<br />
dell’associazione.<br />
6. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono<br />
essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo. E’ vietata la<br />
pubblicizzazione tramite stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l’organizzazione è curata da un’agenzia autorizzata, il cui nome deve<br />
essere citato assieme agli estremi dell’autorizzazione.<br />
7. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali.<br />
8. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 70, è disposta la cancellazione dell’associazione dall’elenco in caso di reiterate<br />
irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione all’elenco non può avvenire prima di un anno.<br />
Nota relativa all'articolo 67:<br />
Così modificato dall'art. 45, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.<br />
Art. 68<br />
(Organizzazione di viaggi<br />
in forma non professionale)<br />
1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali<br />
che promuovono l’effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti alle<br />
norme della presente legge, purché l’attività sia svolta in forma occasionale comunque in numero massimo di quattro all’anno e per almeno due dei<br />
quali la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre giorni.<br />
2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati al Comune e sono subordinati alla stipula da parte<br />
del soggetto organizzatore di polizze assicurative.<br />
3. Gli enti locali devono avvalersi delle agenzie per l’organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti turistici di cui all’articolo 84 del decreto<br />
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), fatte salve le attività<br />
istituzionali svolte ai sensi della normativa vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività<br />
organizzate dagli istituti scolastici nell’ambito della programmazione annuale della rispettiva attivitàdidattica, purché la durata del viaggio e del<br />
soggiorno non superi le quarantotto ore.
 

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