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Trattamento dati ospiti (fotocopia scannerizzata del documento nel pc)

#1
Buongiorno, è il primo messaggio che scrivo, ho ricevuto richiesta da Polizia di stato di copia scannerizzata dei documenti degli ospiti del 29 e 30 luglio nella struttura. Purtroppo non li ho, di solito al momento del check-in facciamo lo scanner del documento, poi inviamo dati alla questura eliminando dal nostro pc la copia documento dell'ospite dopo il check-out.
Volevo sapere se rischio qualche sanzione, da 20anni che lavoro in Hotel non ho mai ricevuto nessuna normativa su come trattare le copie dei documenti, sia cartacee che scannerizzate.

Grazie
 
D

Dottor X

Guest
#2
Preg.mo Giovanni, il gestore della struttura ricettiva deve comunicare i dati alla Questura come disposto dai seguenti articoli del MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 7 gennaio 2013 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica
sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive. TRASMETTO, IN ALLEGATO, IL DECRETO

Art. 1
Comunicazione giornaliera
1. Le generalita' delle persone alloggiate presso le strutture
ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle
stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone
alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle
24 ore, alle questure territorialmente competenti secondo le
modalita' previste dai successivi articoli 2 e 3 del presente
decreto.
Art. 2
Trasmissione della comunicazione
con mezzi informatici/telematici
1. I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica
domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette
strutture. La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la
necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento,
in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei
dati degli alloggiati, con possibilita' di consultare solo i dati
relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva puo' anche
trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati gia'
digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese
secondo le modalita' di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico.
2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel
sistema della questura territorialmente competente. I dati da
trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al
punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto. La ricevuta
digitale degli inserimenti effettuati con le modalita' di cui al
presente articolo, puo' essere scaricata e conservata da ciascuna
struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1
dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto
adempimento.
3. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non
consenta la trasmissione dei dati con la modalita' descritta nel
presente articolo deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente
comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi
il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera
secondo le ulteriori modalita' individuate dall'art. 3 del presente
decreto.
 

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