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Trasporto persone

#1
Salve a tutti<br />
Svolgo l'attività di Guida Ambientale Escursionistica e ho un quesito da porvi:<br />
Avendo da poco tempo comprato un mezzo nove posti ,posso sfruttarlo per portare ,a titolo gratuito i mie clienti ?<br />
Ringrazio anticipatamente<br />
Marcello
 
D

Dottor X

Guest
#2
Definizione<br />
Il servizio di noleggio con conducente appartiene alla categoria dei servizi pubblici non di linea, cioè quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.<br />
Nello specifico il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.<br />
<br />
Per svolgere il servizio di noleggio con conducente è necessario:<br />
<br />
1.essere iscritti al Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea tenuto presso la Camera di Commercio<br />
Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal Codice della strada.<br />
L'iscrizione nel ruolo avviene previo superamento di un esame sostenuto davanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza delle norme dettate dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e dai regolamenti locali in materia, nonché alle conoscenze geografiche e di toponomastica.<br />
L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.<br />
L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.<br />
<br />
2.ottenere l’autorizzazione rilasciata dal Comune nel quale si intende svolgere l’attività<br />
L’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dal Comune, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata.<br />
Il requisito dell’iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.<br />
L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni.<br />
Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.<br />
<br />
<br />
Adempimenti<br />
<br />
1.superare l’esame di idoneità professionale davanti alla commissione provinciale<br />
La domanda per l'ammissione all'esame d'idoneità deve essere presentata in bollo alla Provincia nei termini indicati dal bando. Essa viene compilata su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione.<br />
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio comune<br />
<br />
2. iscriversi al Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea<br />
Il Ruolo è conservato presso la Camera di Commercio ma la gestione spetta all'Amministrazione Provinciale, che è competente per le iscrizioni, modifiche e cancellazioni al Ruolo.<br />
Pertanto, una volta superato l’esame di idoneità professionale, l’iscrizione al ruolo è effettuata dalla Provincia.<br />
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Camera "Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea".<br />
<br />
3. ottenere l’autorizzazione rilasciata dal Comune<br />
Il Comune stabilisce il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale. Il rilascio delle autorizzazioni, quindi, avviene ogni volta che il Comune decide di incrementare il numero dei veicoli adibiti al servizio noleggio con conducente.<br />
Il Comune provvederà, in questa circostanza, a pubblicare un bando di concorso.<br />
Suggeriamo, quindi, di rivolgersi all’Ufficio Trasporti del Comune.<br />
<br />
4. iscrizione presso l’Albo Imprese Artigiane<br />
I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente , al fine del libero esercizio della propria attività, possono essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane. In questo caso è possibile consultare la sezione del sito della Camera"Albo Imprese Artigiane".<br />
In relazione alle figure giuridiche, ricordiamo che, per esercitare il servizio di noleggio con conducente, è possibile anche:<br />
<br />
associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;<br />
<br />
associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;<br />
<br />
essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.<br />
<br />
<br />
Noleggio con conducente - Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.<br />
<br />
Il servizio di Noleggio con conducente (N.C.C.) appartiene alla categoria dei trasporti pubblici non di linea ed assieme al servizio pubblico di piazza (taxi) con cui condivide circa il 75% della legislazione e regolamentazione, è integrativo e supplementare ai servizi pubblici di linea. I suoi connotati sono indicati nell'art.85 del codice della strada italiano.<br />
<br />
Gli autoveicoli destinati a tale uso sono riconoscibili dalla presenza sul posteriore di apposita targhetta NCC.<br />
<br />
I veicoli adibiti al servizio N.C.C. che svolgono dunque un pubblico servizio di trasporto offrono una specifica prestazione a tratta, a tempo od entrambi a chiunque ne faccia espressa richiesta presso la sede dell'azienda, personalmente, a mezzo lettera, telefono, fax, e-mail o qualsiasi altra forma di comunicazione esistente.<br />
<br />
A differenza dei taxi che sostano su aree pubbliche specificatamente segnalate, che si rivolgono ad un'utenza indifferenziata e che sono obbligati a svolgere la corsa all'interno del comprensorio, il servizio N.C.C. prevede lo stazionamento dei mezzi all'interno di apposite rimesse e si basa propriamente su di un accordo cliente-fornitore con cui vengono pattuiti le modalità di svolgimento del servizio, la data e l'orario, l'importo ecc. La prestazione del servizio non è pertanto obbligatoria ma si basa sul raggiungimento o meno di un accordo; i servizi N.C.C. possono pertanto essere svolti solo ed esclusivamente su prenotazione.<br />
<br />
Mentre il servizio taxi può avere origine unicamente all'interno del comprensorio, il servizio N.C.C. può essere svolto in qualsiasi luogo, a patto che il viaggio abbia inizio e termine presso la rimessa ubicata all'interno del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Gli automezzi N.C.C., pariteticamente ai taxi possono percorrere le corsie preferenziali, accedere ai centri storici ed alle ZTL, nonché circolare in presenza di limitazioni o blocchi del traffico.<br />
<br />
Rispetto al servizio taxi il servizio N.C.C. offre una prestazione diversa, viene sovente svolto con autoveicoli prestigiosi, allestiti in maniera specifica e di colore tendenzialmente scuro; il personale è anche di solito in grado di comunicare in una o più lingue straniere. I maggiori punti di forza del servizio N.C.C. sono il servizio di rappresentanza insito nella tipologia organizzativa.<br />
<br />
Normativa di riferimento<br />
Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 T<br />
<br />
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti». (GU n. 49 del 28-2-2009 – Suppl. Ordinario n.28)<br />
<br />
Art. 29 1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
<br />
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente).<br />
<br />
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.<br />
<br />
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.<br />
<br />
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;<br />
<br />
b) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente « Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni).<br />
<br />
1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività e della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;<br />
<br />
c) all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;<br />
<br />
d) all’articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.<br />
<br />
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio ecompleto dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo edel veicolo per un periodo di due settimane»;<br />
<br />
e) dopo l’articolo 11, è inserito il seguente<br />
<br />
«Art. 11-bis (Sanzioni). -1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita<br />
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;<br />
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;<br />
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;<br />
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza».
 
#3
Buona sera,<br />
Avrei alcune domande da porre..<br />
Ho saputo che recentemente in Italia è stata definitivamente vietata l'attività di noleggio con conducente per i risciò in quanto considerati velocipedi e non tricicli.<br />
Premetto che sono un Accompagnatore Turistico regolarmente abilitato e che svolgo inoltre l'attività di Receptionist presso un Ostello a Milano.<br />
Il quesito è questo: se io mi dotassi di un risciò (non a motore ma dotato solo di pedali)ed accompagnassi i Turisti dell'Ostello e non per le vie di Milano facendomi pagare la visita ed il servizio di Accompagnatore e non il trasporto la mia attività sarebbe lecita?<br />
Grazie
 

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