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Tassa di soggiorno per locazione turisrica breve

#1
Sono proprietario di un'immobile adibito saltuariamente a locazione turistica. La struttura nell'arco dell'anno viene occupata per circa 45- 60 giorni massimo. Sono presente sui vari portali turistici come necc. ecc. Pago regolarmente la cedolare secca del 21% nella dichiarazione dei redditi. Faccio regolare comunicazione degli ospiti nel portale degli alloggiati di polizia di stato. Nel mio comune le strutture ricettive professionali pagano la tassa di soggiorno. Io no svolgendo attività in modo professionale sono tenuto a pagare la tassa di soggiorno? C'è un minimo di giorni lavorativi per essere esentati del sopracitato pagamento.- Grazie per la risposta Emanuele
 
D

Dottor X

Guest
#2
Preg.mo Emanuele,
la sua attività va inquadrata come attività saltuaria, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.
Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare)). (Allegata mia relazione)

Premetto che non si tratta di TASSA di SOGGIORNO - ma di - IMPOSTA DI SOGGIORNO DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO NON SONO STRUTTURE RICETTIVE (rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione) NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. (Allegata mia relazione)
 

Allegati

#3
Buongiorno
La disturbo per una precisazione che non riesco a capire
Se le locazioni turistiche brevi sono soggette a normativa diversa dalle strutture alberghiere e extralberghire dunque da come mi sembra di capire , è lei spiega in modo chiaro nelle sue relazioni, non soggette alla tassa di soggiorno , perché nella mia città Parma, il comune riscuote direttamente da Airb&b tali tasse? Dico questo perché guardando gli annunci tutte le locazioni comprendono tale tassa e a suo tempo avevo letto degli accordi del comune proprio a riguardo.
Forse non ho capito bene, nel senso che la parola " turistiche " allora forse impone a tale tipo di locazione la tassa di soggiorno? Mi scusi il disturbo perché la sua relazione è estremamente Chiara e preziosa, ma forse mi sfugge altro.
Grazie Raffaella
 
D

Dottor X

Guest
#4
Gent.ma Raffaella, a coloro i quali mi chiedono come comportarsi nel caso in cui AirBandB riscuota direttamente l'imposta disoggiorno per conto del comune suggerisco di inviare una e.mail ad AirBandB diffidandola di incassare la predetta imposta. A mio pare, pagando l'imposta di soggiorno ci si qualifica come "esercizio ricettivo turistico"ai sensi dell'articolo 2 del REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011. Pertanto questo è il testo della email che io propongo di inviare a AirBandB:

IMPOSTA DI SOGGIORNO DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 - Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. IMPORTANTISSIMA CONSIDERAZIONE: LE LOCAZIONI TURISTICHE SONO DISCIPLINATE DALL’ART. 1571 DEL CODICE CIVILE; DALL’ART. 53 DEL CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE N. 431/1998 (rientrano tra le competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L) della Costituzione). PERTANTO NON SONO STRUTTURE RICETTIVE (infatti le strutture ricettive rientrano tra le competenze innominate o residuali assegnate alle regioni ai sensi dell’art. 117 comma 4 della Costituzione) NE CONSEGUE CHE LE LOCAZIONI TURISTICHE NON SONO SOGGETTE ALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.
Si diffida Airbandb a non incassare l'imposta di soggiorno per il sottosritto titolare dell'attività di "locazione breve" denominata.......sita a......
 

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#5
Gent.mo Sig Panzica,
esattamente come immaginavo,
il suo Forum e Lei stesso , in questo marasma di normative e applicazioni scorrette o di favore, siete un vero supporto , una realtà preziosa.
Grazie Infinite, e spero di non doverla più disturbare.
Raffaella
 

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